Giocattoli

Revisione Direttiva Sicurezza dei Giocattoli: Aggiornamento e stato dei lavori
Contesto e obiettivi
della revisione

Valutazione della direttiva ed individuazione di una strategia per la sostenibilità, con particolare attenzione alle sostanze chimiche.

DUE PRINCIPALI OBIETTIVI:

– Rafforzare la protezione dei bambini contro i possibili rischi nei giocattoli, in particolare da sostanze chimiche;

– Favorire la conformità dei giocattoli rispetto all’applicazione della direttiva.

LAVORI SULLA VALUTAZIONE D’IMPATTO:

– Due serie separate di opzioni (vedi approfondimento sottostante), che affrontano ciascuno di questi elementi in modo indipendente;

– Punto di partenza: necessità di tenere conto degli sviluppi legislativi (nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato, atto delegato RED,…)

Aggiornamento sulle tempistiche

Valutazione d’impatto iniziale

pubblicato il 5 ottobre con periodo di feedback fino al 2 novembre 2021

Consultazione pubblica

marzo-maggio 2022

Workshop

26 aprile 2022

Valutazione d’impatto

26 ottobre 2022

Proposta legislativa

a partire dal 2023

Possibili opzioni per rafforzare la protezione dei minori
rispetto ai rischi chimici

1a. Modifiche minime

– Consentire alla direttiva di adeguarsi alle conoscenze emergenti sulle sostanze chimiche e imporre limiti per le sostanze su qualsiasi giocattolo.Le sostanze sarebbero scientificamente valutate e vietate dai giocattoli quando ritenute non sicure (SRA);

– Limiti inferiori per le nitrosammine;

– Obbligo di valutare la combinazione di sostanze chimiche nella documentazione tecnica;

– Meccanismo accelerato per i rischi improvvisi.

1b. Prevenzione

Opzione 1a 

+

– Le sostanze più nocive sarebbero preventivamente vietate nei giocattoli, come avviene oggi per le CMR (GRA): interferenti endocrini e sostanze che potrebbero colpire il sistema immunitario, neurologico o respiratorio e sostanze chimiche tossiche per un organo specifico;

– Deroghe possibili se scientificamente valutate e ritenute sicure per il loro uso nei giocattoli e non esistono alternative.

1c. Massima protezione

Opzione 1b

+

Nessuna deroga

Politiche proposte per ridurre il numero
di giocattoli non conformi

2a. Pre-commercializzazione:
valutazione di conformità

Estendere la valutazione della conformità di terze parti per i giocattoli che presentano rischi più elevati:

– per bambini di età inferiore ai 36 mesi;

– che contengono sostanze o miscele chimiche.

2b. Post-commercializzazione:
facilitare i controlli

– Passaporto digitale per la Dichiarazione di Conformità UE per accompagnare il prodotto ed essere presentato alla dogana;

– Sulla base del Passaporto Digitale dei Prodotti nell’ambito della proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign) dei prodotti.

2c. Sia pre che post
commercializzazione

Opzione 2a

+

Opzione 2b

Per ulteriori dettagli, scarica la brochure completa EQS:
clicca qui per visualizzare il PDF

ISO 8124-1: 2022 “Safety of Toys”: pubblicata

ISO 8124-1 “Sicurezza dei giocattoli”

Parte 1: Aspetti di sicurezza relativi alle proprietà meccaniche e fisiche

La nuova edizione della ISO 8124-1 “Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Aspetti di sicurezza relativi alle proprietà meccaniche e fisiche” è stata pubblicata nel mese di settembre 2022 dal Comitato Tecnico ISO/TC 181 “Sicurezza dei giocattoli”.

Con questa edizione 2022 pubblicata, tutte le versioni precedenti dovranno essere ritirate.

All’interno, sono stati rivisti alcuni requisiti tecnici presenti nella precedente (5a) edizione (ISO 8124 -1:2018) e sono stati recepiti gli emendamenti in ISO 8124-1:2018/Amd.1:2020 e ISO 8124-1:2018/Amd.2:2020.

Scopo e contenuto:

I requisiti di questa norma, che si applicano a tutti i giocattoli per bambini di età inferiore a 14 anni, specificano i criteri considerati accettabili per le caratteristiche strutturali dei giocattoli (come forma, dimensione, contorno, spaziatura) nonché criteri accettabili per le proprietà peculiari di alcune categorie di giocattoli (es. valori massimi di energia cinetica per proiettili con punta non resiliente e pendenze minime contro il ribaltamento per alcuni giocattoli cavalcabili).

Questo documento si basa in gran parte sulle norme esistenti nell’Unione Europea (EN 71-1) e negli USA (ASTM F963).

Modifiche:

Tutte le modifiche significative apportate per questa nuova edizione sono elencate nell’allegato G informativo della ISO 8124-1:2022

Per ulteriori dettagli, rimandiamo al sito:
www.iso.org/standard/80767.html

Aggiornamento EN 71-13 “Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi da tavolo olfattivi, kit cosmetici e giochi gustativi”

Aggiornamento EN 71-13
Sicurezza dei giocattoli – Parte 13

Giochi da tavolo olfattivi, kit cosmetici e giochi gustativi

Il 04 Maggio 2022, il Comitato Europeo di Normazione (CEN) ha pubblicato una norma aggiornata “EN 71-13:2021+A1:2022” dal titolo “Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi da tavolo olfattivi, kit cosmetici e giochi gustativi” che sostituisce la EN 71-13:2021/prA1 e la EN 71-13:2021.

OBIETTIVO E SCOPO:

L’ aggiornamento specifica i requisiti sull’uso di sostanze e miscele e, in alcuni casi, sulla loro quantità e concentrazione in articoli quali: giochi da tavolo olfattivi, kit cosmetici, giochi gustativi e set supplementari a tali giochi o kit.

Tali sostanze e miscele sono:

  • quelle classificate come pericolose dalla normativa CE relativa alle sostanze e miscele pericolose;
  • sostanze e miscele che in quantità eccessive potrebbero nuocere alla salute dei bambini che ne fanno uso e che non sono classificate pericolose dalla citata normativa; e
  • qualsiasi altra sostanza chimica e miscela fornita con il set. 

Inoltre, la Norma specifica le fragranze allergeniche vietate nei giocattoli, i requisiti di marcatura (in particolare per quanto riguarda le fragranze allergeniche) e i requisiti su un elenco dei contenuti, le istruzioni per l’uso, l’attrezzatura destinata ad essere utilizzata durante l’attività e l’uso di liquidi altamente infiammabili.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Questa Norma si applica ai giochi da tavolo olfattivi, ai kit cosmetici, ai giochi gustativi e ai set supplementari.

Non si applica ai giocattoli cosmetici come i cosmetici da gioco per bambole.

N.B. I termini “sostanza” e “miscela” sono definiti nel regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e nel regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

La Norma fa riferimento alla EN 71-1:2014+A1:2018 e alla EN ISO 8317:2015.

La citazione della Norma sarà prevista nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) per la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/ CE.

Per ulteriori dettagli, rimandiamo al sito:
https://www.cencenelec.eu/