Certificazione CE Giocattoli

Lo sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli e i moderni sistemi di vendita e commercializzazione hanno sollevato nuove questioni in merito alla sicurezza dei giocattoli, destando sempre più preoccupazione fra i consumatori. L’esperienza maturata nel periodo di applicazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli ha consentito di giungere alla conclusione che è necessario aggiornare e integrare i requisiti relativi alla sicurezza.

Il 10 aprile scorso, il Consiglio e il Parlamento Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Nuovo Regolamento, quindi i contenuti non verranno modificati.

Il Parlamento e il Consiglio hanno concluso un “accordo in seconda lettura anticipata” (il negoziato si è svolto dopo l’adozione in plenaria della prima lettura del Parlamento). Il Consiglio dovrebbe ora adottare formalmente questo accordo e il Parlamento dovrà quindi approvare il testo in plenaria, in seconda lettura.

Gli Stati membri disporranno di 54 mesi per conformarsi alle disposizioni. Infatti, nella proposta della Commissione al Parlamento europeo la data di entrata in vigore era di 30 mesi (20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). Gli Stati membri rappresentati nel Consiglio, tuttavia, volevano più tempo per le aziende per prepararsi alle nuove regole. La loro proposta su 54 mesi alla fine è stato l’accordo raggiunto.

Novità immediatamente applicabili

Ci sarà un allineamento al GPSR per quanto riguarda la vendita on line dei prodotti, la tracciabilità e il punto unico di contatto.

Novità da introdurre solo dopo la pubblicazione

Passaporto digitale di prodotto

Tutti i giocattoli venduti nell’UE dovranno recare un passaporto digitale del prodotto (DPP) chiaramente visibile che dimostri la conformità alle norme di sicurezza pertinenti. Il DPP migliorerà la tracciabilità dei giocattoli e renderà la vigilanza del mercato e i controlli doganali più semplici ed efficienti. Offrirà inoltre ai consumatori un facile accesso alle informazioni e alle avvertenze di sicurezza, ad esempio tramite un codice QR.

Nuovi requisiti chimici

Saranno introdotti nuovi requisiti chimici di cui i laboratori sono già al corrente e parte dei quali sono già applicati ai vostri prodotti, per questi requisiti probabilmente verrà confermata la convivenza con i precedenti requisiti per 54 mesi.

Oltre all’attuale divieto di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CRM), il testo concordato vieta anche le sostanze chimiche che presentano rischi particolari per i bambini, come gli interferenti endocrini, le sostanze dannose per il sistema respiratorio e le sostanze chimiche tossiche per la pelle e altri organi. Su insistenza del Parlamento, le nuove norme vieteranno l’uso previsto delle sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) e dei tipi più pericolosi di bisfenoli. Le fragranze allergizzanti saranno vietate nei giocattoli per bambini di età inferiore ai 36 mesi e nei giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

Elenco Norme Armonizzate più recenti (*)

EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

EN 71-2:2020 Sicurezza dei giocattoli — parte 2: Infiammabilità

EN 71-3:2019+A1:2021 Sicurezza dei giocattoli — parte 3: Migrazione di alcuni elementi

EN 71-4:2020 Sicurezza dei giocattoli — parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli — parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

EN 71-13:2021+A1:2022 Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico

EN 62115:2020 Sicurezza dei giocattoli elettrici

(*) Il seguente elenco è relativo alla data di aggiornamento del sito, per maggiori dettagli e garanzie di aggiornamento verificare con i pulsanti seguenti e/o direttamente nei siti ufficiali degli organi comunitari preposti.