Sicurezza Generale dei Prodotti

L’accordo del 29 novembre 2022 ha portato all’adozione del nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) approvato in data 10 maggio 2023.

La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD) è in vigore da oltre 20 anni. L’obiettivo della GPSD è quello di stabilire una rete di sicurezza per tutti i prodotti non regolamentati da Direttive o Regolamenti specifici di settore. L’introduzione del commercio elettronico è stato uno dei motivi principali per avviare i lavori di revisione della GPSD. Le modifiche si applicheranno in aggiunta alla legge sui servizi digitali.

Il Regolamento 2023/988 del 10 maggio 2023 va ad abrogare la Direttiva 2001/95/CE (GPSD) e ad inglobare la Direttiva 87/357/CE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, detti anche “Food Imitating Products”. Come già accade per la GPSD, il GPSR si applica anche ai prodotti coperti da altre Direttive specifiche ma solo per le parti non già normate da queste, come ad esempio, per quanto concerne il Registro Reclami.

Il Nuovo Regolamento GPSR modifica anche il Regolamento 1025/2012 che stabilisce norme riguardanti la cooperazione per l’elaborazione di norme europee per i prodotti e per i servizi a sostegno della legislazione comunitaria e la Direttiva 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Di seguito sono riportati i punti salienti del nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR):

  1. E-commerce: Nel nuovo Regolamento ci sono diverse disposizioni e due articoli dedicati (il 19 ed il 22) a questa tipologia di commercio, questo per via dell’aumento esponenziale dell’uso di tali mezzi per l’acquisto di merci. Le piattaforme online dovranno avere punti di contatto unici per la sicurezza dei prodotti e l’obbligo di tenere traccia dei loro venditori. Le autorità potrebbero ordinare la rimozione di prodotti non sicuri.
  2. Persona responsabile: le aziende possono vendere nell’UE solo se hanno un operatore economico responsabile nell’UE. Le parti responsabili dovrebbero essere in grado di rispondere alle autorità e fornire la documentazione e le informazioni richieste. In altre parole, viene richiamata la definizione degli operatori economici tradizionali già presenti nelle altre Direttive/Regolamenti con i rispettivi obblighi, ovvero:
    • Fabbricante
    • Importatore
    • Rappresentante autorizzato
    • Distributore
  3. Richiami: le autorità avranno più opzioni per richiedere il richiamo dei prodotti. L’obiettivo è aumentare i tassi di restituzione offrendo ai consumatori rimborsi, riparazioni o sostituzioni, ove adeguato. Per questo scopo è stato rafforzato il sistema di tracciabilità dei prodotti e deve essere implementato un Registro Reclami.
  4. Documentazione tecnica: i fabbricanti dovranno redigere la documentazione per dimostrare la sicurezza dei loro prodotti (compresi i dettagli del prodotto, la valutazione del rischio e un elenco di norme utilizzate per dimostrare la conformità, quando applicabile) da conservare per 10 anni.

Nel nuovo Regolamento inoltre, si pone anche l’attenzione alle problematiche di cybersicurezza, non affrontata nella precedente Direttiva 2001/95 /CE.

Viene rimarcata in più punti la necessità di segnalare in modo adeguato alle autorità competenti eventuali rischi legati a prodotti messi in commercio e ad attivare tutti i mezzi possibili, a carico di tutti gli attori della catena distributiva, al fine di garantire la sicurezza del consumatore nel caso di prodotti messi in commercio che potrebbero costituire un rischio per la salute dei consumatori.

Il sistema RAPEX verrà sostituito dal Safety Gate:

“Il RAPEX dovrebbe essere modernizzato per consentire l’adozione di misure correttive più efficienti in tutta l’Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX con «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori”.

Viene inoltre istituito un portale web, il Safety Business Gateway, che consente agli operatori economici ed ai fornitori di mercati online di inserire le informazioni richieste dagli articoli 9, 11 e 12 del Regolamento stesso.

Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del regolamento è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679 (24) e (UE) 2018/1725 (25) e alla direttiva 2002/58/CE (26) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l’inserimento di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Qualora fabbricanti e importatori fossero persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di identificare il prodotto ai fini della tracciabilità.

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2024.