Certificazione CE Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono strumenti fondamentali per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. La normativa di riferimento è il Regolamento (UE) 2016/425, che stabilisce requisiti, classificazione e procedure di certificazione per l’immissione sul mercato dei DPI.
Classificazione dei DPI
Il Regolamento (UE) 2016/425 suddivide i DPI in tre categorie, in base al livello di rischio da cui devono proteggere:
DPI di I categoria
Comprendono dispositivi di progettazione semplice destinati a proteggere da rischi minimi, come:
- Aggressioni meccaniche superficiali
- Condizioni atmosferiche non estreme
- Contatto con superfici calde non pericolose
DPI di II categoria
Comprendono tutti i DPI che non rientrano nella I né nella III categoria. Sono i dispositivi più diffusi e coprono la maggior parte dei rischi nei luoghi di lavoro.
DPI di III categoria
Comprendono dispositivi di progettazione complessa destinati a proteggere da rischi mortali o danni gravi e irreversibili alla salute. Rientrano in questa categoria i DPI contro:
- Cadute dall’alto
- Agenti chimici pericolosi
- Atmosfere pericolose
Certificazione dei DPI
Per essere commercializzati, i DPI devono rispettare specifiche procedure di valutazione della conformità:
- DPI di categoria I: possono essere autocertificati dal fabbricante.
- DPI di categoria II e III: devono essere certificati da un organismo notificato.
La certificazione attesta che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal regolamento.
Sorveglianza della produzione
Per i DPI di III categoria è obbligatorio anche un sistema di controllo continuo della produzione, effettuato da organismi notificati, per garantire il mantenimento degli standard di sicurezza nel tempo.
Norme armonizzate per i DPI
Le norme armonizzate definiscono i requisiti tecnici e i metodi di prova per dimostrare la conformità dei DPI alla normativa europea. Di seguito le principali norme di riferimento, da verificare durante l’Analisi del Rischio:
Protezione della testa
- EN 397 — Elmetti di protezione per l’industria
- EN 812 — Elmetti antiurto per l’industria
Protezione degli occhi e del viso
- EN 166 — Protezione individuale degli occhi
- EN 170 — Filtri ultravioletti
- EN 172 — Filtri solari per uso industriale
Protezione dell’udito
- EN 352 — Protettori auricolari
Protezione delle vie respiratorie
- EN 149 — Semimaschere filtranti antipolvere
- EN 140 — Semimaschere e quarti di maschera
- EN 136 — Maschere intere
- EN 143 — Filtri antiparticolato
- EN 14387 — Filtri antigas e combinati
Protezione delle mani e delle braccia
- EN 388 — Guanti contro rischi meccanici
- EN 374 — Guanti contro prodotti chimici e microrganismi
- EN 407 — Guanti contro rischi termici
- EN 511 — Guanti contro il freddo
Protezione dei piedi e delle gambe
- EN ISO 20345 — Calzature di sicurezza
- EN ISO 20346 — Calzature di protezione
- EN ISO 20347 — Calzature da lavoro
Protezione del corpo
- EN ISO 13688 — Requisiti generali per indumenti di protezione
- EN 343 — Protezione contro la pioggia
- EN ISO 20471 — Indumenti ad alta visibilità
- EN 13034 — Protezione contro agenti chimici liquidi
- EN 14605 — Indumenti contro agenti chimici liquidi
Protezione contro le cadute dall’alto
- EN 361 — Imbracature per il corpo
- EN 362 — Connettori
- EN 363 — Sistemi di arresto caduta
- EN 365 — Requisiti generali per dispositivi anticaduta
Conclusione
La corretta scelta e certificazione dei DPI è essenziale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidarsi a prodotti conformi al Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate significa tutelare efficacemente lavoratori e aziende.
