Certificazione CE Dispositivi di Protezione Individuale – DPI

Il Decreto Legislativo n. 475/92, di recepimento della direttiva, classifica i dispositivi di protezione individuale in 3 categorie: appartengono alla 1° categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Sono di 3° categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi a carattere permanente. Appartengono alla 2° categoria i DPI che non appartengono alle due categorie suddette. Un costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea, prima di procedere alla produzione di un DPI di II° o di III° categoria, deve richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE ad un Organismo di controllo autorizzato. L’attestato di certificazione CE é l’atto con il quale l’Organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI é stato realizzato in conformità alle disposizioni previste e pertanto conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza dell’allegato II della direttiva. I DPI di 3° categoria sono inoltre sottoposti alla sorveglianza della produzione, da parte di Organismo di controllo autorizzato, secondo i criteri indicati dall’articolo 11 della direttiva. Le procedure di certificazione CE della conformità e di sorveglianza della produzione sono espletate da organismi autorizzati dal Ministero competente e notificati alla Comunità Europea ritenuti in possesso dei requisiti minimi indicati nella stessa direttiva.

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