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Microplastiche

Il 25 settembre 2023 è stato emanato il Regolamento (UE) 2023/2055 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), esso riguarda le microparticelle di polimeri sintetici, la cui presenza desta preoccupazioni per il loro impatto sia sull’ambiente che sulla salute umana.

L’ambito di applicazione della restrizione è descritto sul sito web della Commissione europea all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4581

L’inquinamento da microplastiche è di tipo per lo più involontario, basti pensare ad esempio a ciò che accade attraverso l’usura degli pneumatici o con il lavaggio degli indumenti sintetici, ma esistono anche microplastiche fabbricate appositamente e con una funzione tecnologica tali da essere impiegate nei più svariati campi; obiettivo del Reg. (UE) 2023/2055 è di arrivare a ridurre la presenza di microplastiche del 30% entro il 2030.

La legislazione non si è soffermata su polimeri o additivi specifici ma ha preso in considerazione categorie di sostanze che li possano contenere.

Queste CATEGORIE sono:

-ADESIVI e CALCESTRUZZO

-CAMPI SINTETICI

-MICROSFERE (esfolianti, lucidanti, per pulire)

-COSMETICI

Sono stati definiti i limiti di dimensione in funzione dell’applicabilità della misura:

0,1 µm DIAMETRO per le particelle

0,3 µm LUNGHEZZA per le particelle simili a fibre

Questi limiti cambieranno non appena saranno disponibili tecnologie in grado di effettuare misure al di sotto di queste.

Sono esclusi i polimeri di origine naturale o degradabili o idrosolubili poiché ovviamente si parte dal presupposto che il loro impatto ambientale e sulla salute umana sia minimo, anche se il Regolamento prevede appositi test per verificare la biodegradabilità di cui gli operatori del settore dovranno tenere conto.

Per motivi diversi sono ESCLUSI dal campo di applicazione del presente regolamento, poiché presente già una legislazione di riferimento, le seguenti classi di prodotti:

  • microparticelle di polimeri sintetici prodotti presso siti industriali
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro (Reg. 2017/746)
  • medicinali in ambito veterinario (Reg. 2019/6)
  • prodotti fertilizzanti (Reg. UE 2019/1009)
  • additivi alimentari (Reg. UE 1333/2008)
  • polimeri che non contengono Carbonio
  • mangimi e alimenti (Reg. 178/2002) per evitare la doppia regolamentazione
  • se le microparticelle sono contenute con MEZZI tecnici tali per cui si possa escludere il rilascio nell’ambiente

per quanto riguarda invece le scadenze da tenere sotto controllo, il paragrafo 1 del Regolamento oggetto della presente trattazione, si applica:

  • dal 17/10/2029 nel caso di microparticelle incapsulate in fragranze
  • dal 17/10/2027 nel caso dei prodotti da sciacquare
  • dal 17/10/2035 prodotti per le labbra, unghie, trucco
  • dal 17/10/2029 nel caso di prodotti da non sciacquare
  • dal 17/10/2028 nel caso dei detergenti
  • dal 17/0/2029 dispositivi medico diagnostici secondo il Reg. 2017/745
  • dal 17/10/2028 quei fertilizzanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. UE 2019/1009
  • dal 17/10/2031 prodotti fitosanitari
  • dal 17/10/2028 quei prodotti destinati all’uso agricolo che non rientrano nei fertilizzanti o nei fitosanitari
  • dal 17/10/2031 intaso granulare delle superfici sportive sintetiche

Inoltre, dal 17/10/2025 i fornitori di microparticelle dovranno fornire

  • Istruzioni per uso e smaltimento
  • Dichiarazione che sono soggetti al Reg REACH (allegato XVII voce 78)
  • Informazioni su quantità e concentrazioni
  • Informazioni generiche sull’identità
  • Informazioni su come prevenire il rilascio nell’ambiente

Gli obblighi di cui sopra verranno estesi a fabbricanti ed utilizzatori a partire dal 2026.

Dal 17/10/2026 anche i fornitori di prodotti contenenti microparticelle devono fornire le istruzioni per l’uso e lo smaltimento così da spiegare come prevenire il rilascio di particelle.

Dal 17/10/2031 e fino al 2035 bisognerà avvisare della loro presenza: “questo prodotto contiene microplastiche”

Dal 2026 fabbricanti ed utilizzatori a valle trasmettono all’Agenzia (ECHA) le seguenti informazioni:

  • descrizione degli usi
  • info generiche sull’identità dei polimeri
  • stima delle quantità
  • riferimenti alla deroga

Quanto esposto finora riassume quindi il Regolamento (UE) 2023/2055; la Commissione ha voluto inoltre fornire alcune indicazioni sull’applicazione delle restrizioni in esso indicate ai glitter di plastica in quanto tali e nei prodotti che li contengono e per questo motivo è in preparazione un documento guida che verrà pubblicato a breve.

L’obiettivo è sostituire i glitter attualmente in uso con tipologie che siano “eco friendly”, il che significa che quelli biodegradabili sono ammessi.

I glitter sotto la lente d’ingrandimento sono quelli che afferiscono al settore dell’artigianato, dei giocattoli e dei tessili, mentre ciò che afferisce al settore cosmetico beneficia del periodo transitorio.

Il fattore che fa la differenza nell’utilizzabilità dei glitter è la potenziale dispersione nell’ambiente, pertanto le colle contenenti glitter, le pellicole, i gioielli, le palle con la neve fanno eccezione.

Sono invece oggetto di attenzione quei glitter che possono staccarsi, come quelli usati su decorazioni, ad esempio le palle di Natale oppure i glitter sfusi, che diventano una miscela ai sensi del REACH.

Le palline e le paillette destinate ad essere cucite non sono oggetto di questa trattazione perché si parte dal presupposto che non sono pensate per staccarsi.

In questo panorama così descritto, la commissione non è in grado di raccomandare test per dimostrare che i glitter non si staccano.

Anche per questa categoria la data chiave rimane comunque il 17 ottobre 2023, per cui se non beneficiano del periodo transitorio non possono essere commercializzati.

Vedi anche la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane al riguardo: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/COMUNICATO+RESTRIZIONE+REACH+REV+19+ott-rev.pdf/dbe73f3f-c2ef-89d0-65d5-e1b3503a7d10?version=1.0&t=1698164670152

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