UE: LIMITI DI MIGRAZIONE PIU’ BASSI PER IL PIOMBO NEI GIOCATTOLI Rapex Report Industrial Giugno 2017

Nuovo Regolamento Europeo per apparecchi e dispositivi gas

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

A decorrere dal 21 aprile 2018 entrerà  in vigore il nuovo Regolamento UE per gli apparecchi a gas. In tale data la Direttiva 2009/142/CE (GAD) sarà  abrogata. A partire da tale data la Dichiarazione di Conformità  per gli apparecchi e accessori a gas dovrà  essere redatta soltanto con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR).

 Chi sono i soggetti interessati?

  • FABBRICANTI ed eventualmente il suo MANDATARIO
  • IMPORTATORI
  • DISTRIBUTORI di
  • Apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e corpi di scambio calore che devono essere muniti di tali
  • Accessori, dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio

 PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Con l’entrata in vigore del GAR (che nasce dalla necessità di aggiornare la GAD) vengono apportate delle modifiche per quanto riguarda l’immissione sul mercato di apparecchi e accessori a gas.

Ambito di applicazione (art 1)

  • Si applica agli apparecchi e agli accessori
  • E’ stata rimossa l’esclusione presente nella GAD degli apparecchi aventi una temperatura normale di esercizio superiore a 105 °C

Non si applica ad apparecchi destinati specificatamente:

  • all’ uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
  • all’ uso su aerei e ferrovie;
  • scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori (aggiunto rispetto alla GAD)

Analisi e valutazione del rischio

I nuovi requisiti 1.2, 1.3 e 1.4 introducono il concetto di analisi e valutazione del rischio come elemento fondamentale per la scelta delle soluzioni tecniche in fase di progettazione e fabbricazione degli apparecchi.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate devono essere applicati i seguenti principi (RE 1.3):

  • eliminare o ridurre rischi, per quanto possibile

(progettazione e fabbricazione intrinsecamente sicuri);

  • prendere i necessari provvedimenti protettivi contro i rischi che non possono essere eliminati;
  • informare gli utenti dei rischi residui dovuti a carenze delle misure di protezione adottate e indicare se siano necessarie particolari

Il fabbricante dovrà  compilare una lista dei pericoli conosciuti o prevedibili associati all’uso previsto o ad un uso ragionevolmente prevedibile. Tali pericoli posso essere relativi alla sicurezza (incendio, esplosione, soffocamento, ecc..) o alla salute delle persone e animali (esposizione a lungo termine di sostanze nocive). Il Fabbricante dovrà definire le misure da adottare per affrontare tali rischi e, nel caso, potrà scegliere se applicare le norme armonizzate. Se si applica una sola parte della norma o non copre tutti i requisiti, bisogna documentare il rispetto dei requisiti non coperti dalla norma.

Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire i rischi legati al gas, dovuti a pericoli di natura elettrica o a fenomeni elettromagnetici. Gli apparecchi destinati a essere usati in locali chiusi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire la fuga di gas incombusti in tutte le situazioni che possono portare ad accumuli pericolosi di gas incombusti in tali locali.

Sono stai aggiornati i riferimenti alle nuove direttive 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) e 2014/53/UE (RED).

Non è più richiesto un dispositivo specifico di sicurezza (ad es. un dispositivo di sorveglianza fiamma (FSD) e non è più possibile affidarsi ad una adeguata aerazione del locale, dove ciò era consentito dallo Stato membro, per prevenire l’accumulo di gas incombusti.

Viene inserito un nuovo requisito inerente alla tossicità del rilascio del gas contenente monossido di carbonio o altre componenti tossiche. Tale requisito include tutti gli apparecchi; nel precedente regolamento GAD, tale elemento era limitato solo agli apparecchi di riscaldamento per uso domestico e agli scaldacqua istantanei di tipo A, non collegati ad una canna fumaria e che quindi scarica i prodotti della combustione nell’ambiente circostante.

Il requisito inerente al pericolo delle superfici esterne è stato esteso a tutti gli apparecchi. Nella GAD era riferito solo agli apparecchi domestici.

E’ stato riscritto il requisito “Contatto  con gli alimenti e acque destinate al consumo umano”: vengono inclusi i riferimenti al Regolamento (CE) n.1935/2004 ed elimina le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE e alla Direttiva 98/83/CE.

Procedure di valutazione della conformità

Le procedure sono state aggiornate per quanto riguarda la denominazione e la descrizione allineandole a quelle della Decisione 768/2008/EC. I compiti del Fabbricante e dell’Organismo Notificato sono rimasti invariati. Le procedure prevedono due fasi:

1.    fase di progettazione secondo il modulo B (ex allegato II,1 della GAD);

2.    fase di controllo della produzione secondo i moduli C2, D, E, F, G a scelta del Fabbricante (ex allegato II.3,.4,.5,.6)

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità  UE

Tale documentazione deve essere tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro nel quale l’apparecchio o l’accessorio è immesso sul mercato o messo a disposizione. Il documento deve essere conservato per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchio o accessorio. E’ sufficiente redigere una sola Dichiarazione UE conforme per tutte le Direttive e/o Regolamento che vengono applicati al prodotto.

Linee Guida nuovo Regolamento GAR

 

 

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