eqs newsletter header

ReMade® diventa uno schema europeo: Accredia è Home AB per la certificazione accreditata del contenuto di riciclato

Il 22 settembre 2026 Accredia ha annunciato che la European co-operation for Accreditation (EA) ha riconosciuto lo schema di certificazione ReMade® nel sistema europeo di accreditamento. Il riconoscimento arriva dopo la valutazione condotta nel luglio 2026 e attribuisce ad Accredia il ruolo di Home Accreditation Body (Home AB): l'ente italiano diventa il punto di contatto per tutti gli enti di accreditamento europei che vorranno accreditare organismi di certificazione secondo lo schema.

Per le imprese che producono materiali riciclati, per chi li impiega nei propri prodotti e per le stazioni appaltanti che li acquistano, la notizia ha un significato preciso: la certificazione accreditata del contenuto di riciclato nata in Italia diventa uno strumento confrontabile e utilizzabile anche fuori dai confini nazionali.

Che cos'è lo schema ReMade®

ReMade® (in origine ReMade in Italy®) è uno schema proprietario di certificazione di prodotto che definisce regole e procedure per verificare:

  • il contenuto di materiale riciclato, recuperato e di sottoprodotti presente in un bene, espresso in percentuale;
  • la tracciabilità dei materiali lungo il processo produttivo;
  • la trasparenza dei passaggi della filiera.

La verifica non riguarda solo il prodotto finito: si estende ai materiali e ai semilavorati che lo compongono, incluse le soluzioni multimateriale, che sono spesso le più difficili da ricostruire in termini di bilancio di massa.

Lo schema è stato sviluppato dal suo proprietario (oggi Fondazione ReMade) attraverso disciplinari tecnici valutati da Accredia. La certificazione è rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (certificazione di prodotti, processi e servizi), sottoposti alla sorveglianza dell'ente di accreditamento sulla competenza tecnica e sull'indipendenza.

Elemento ReMade®
Tipo di schemaSchema proprietario di certificazione di prodotto (volontario)
OggettoContenuto percentuale di riciclato, recuperato e sottoprodotti; tracciabilità dei materiali nel processo
CampoProdotti finiti, materiali, semilavorati, prodotti multimateriale
Norma di accreditamento degli OdCUNI CEI EN ISO/IEC 17065
Riconoscimento europeoRiconosciuto da EA (valutazione luglio 2026, annuncio Accredia 22.09.2026)
Home Accreditation BodyAccredia

Cosa significa essere "Home AB" in ambito EA

Gli schemi di certificazione privati, quelli cioè non definiti da una legislazione, devono essere giudicati idonei all'accreditamento prima che un ente possa accreditare un organismo che li applica. In passato ogni ente nazionale doveva svolgere questa valutazione per conto proprio, con approcci e tempi diversi.

Il documento obbligatorio EA-1/22 ha introdotto un percorso comune: il proprietario dello schema può farlo valutare una sola volta da un ente di accreditamento capofila, l'Home AB; superata la valutazione, lo schema viene inserito nell'elenco degli schemi valutati da EA ed è accettato da tutti gli enti membri. L'Home AB resta poi il riferimento per il monitoraggio dello schema e per le sue successive revisioni.

Soggetto Ruolo nel caso ReMade®
Scheme ownerRedige e mantiene i disciplinari tecnici dello schema
EARiconosce lo schema nel sistema europeo di accreditamento e lo rende utilizzabile da tutti i membri
Accredia (Home AB)Ha condotto la valutazione, è punto di contatto per gli altri enti europei e coordina l'applicazione uniforme
Altri enti nazionali EAPossono accreditare organismi di certificazione per ReMade® nel proprio Paese senza ripetere la valutazione dello schema
Organismi di certificazioneAccreditati ISO/IEC 17065, svolgono gli audit e rilasciano i certificati alle aziende

Il valore pratico è la comparabilità: verifiche condotte con criteri equivalenti in Paesi diversi producono certificati confrontabili, sostenuti dagli accordi di mutuo riconoscimento del sistema europeo di accreditamento.

Perché conta adesso

Il riconoscimento EA permette a un fornitore italiano di presentare la stessa certificazione accreditata a clienti esteri, e a un'azienda di un altro Paese europeo di certificarsi ReMade® tramite un organismo accreditato dal proprio ente nazionale. Per filiere che attraversano più Stati membri, un unico schema verificato in modo omogeneo riduce duplicazioni e contestazioni sui dati di contenuto di riciclato.

Dove si usa la certificazione del contenuto di riciclato

Appalti pubblici e Criteri Ambientali Minimi (CAM)

In Italia l'applicazione dei CAM è obbligatoria negli appalti pubblici (art. 57 del D.Lgs. 36/2023). Molti decreti CAM, a partire da quelli per l'edilizia, l'arredo urbano e gli arredi per interni, fissano percentuali minime di materiale riciclato e indicano i mezzi di prova ammessi. Tra questi compare tipicamente la certificazione di prodotto rilasciata da un organismo accreditato ISO/IEC 17065 che attesti il contenuto di riciclato tramite bilancio di massa, con ReMade® citato tra gli schemi di riferimento accanto ad altri strumenti come Plastica Seconda Vita, la UNI/PdR 88 o le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) convalidate.

Claim ambientali e lotta al greenwashing

Dal 27 settembre 2026 sono pienamente applicabili le nuove regole del Codice del Consumo introdotte dal D.Lgs. 30/2026 in attuazione della Direttiva (UE) 2024/825. Un'affermazione come "contiene il 60% di plastica riciclata" deve essere specifica, riferita alla parte corretta del prodotto e dimostrabile. Una certificazione di terza parte, rilasciata sotto accreditamento, costituisce un'evidenza solida a supporto del claim e della documentazione da tenere a disposizione delle autorità. Approfondimento: Greenwashing, la Circolare MIMIT del 27 agosto 2026.

Imballaggi e PPWR

Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) introduce, dal 2030, percentuali minime di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, con metodologie di calcolo e verifica definite a livello europeo. Una certificazione volontaria non sostituisce questi metodi, ma un sistema di tracciabilità e bilancio di massa già verificato da terza parte rappresenta una base organizzativa utile per prepararsi. Approfondimento: PPWR: la guida essenziale al nuovo Regolamento UE sugli imballaggi.

Autodichiarazione o certificazione accreditata?

Il contenuto di riciclato può essere dichiarato anche come asserzione ambientale autodichiarata secondo la UNI EN ISO 14021 (punto 7.8). Si tratta però di una dichiarazione del fabbricante, eventualmente convalidata, e non di una certificazione di prodotto sotto accreditamento. Quando un capitolato, un decreto CAM o un cliente richiede espressamente una "certificazione rilasciata da organismo accreditato ISO/IEC 17065 per lo specifico schema", l'autodichiarazione non è sufficiente: occorre verificare che il certificato riporti lo schema, il campo di accreditamento dell'organismo e la percentuale di riciclato del singolo materiale o prodotto.

Gli altri schemi per cui Accredia è Home AB

ReMade® si affianca ad altri schemi proprietari riconosciuti da EA per i quali Accredia svolge già il ruolo di Home AB. In tutti i casi gli organismi di certificazione sono accreditati secondo la ISO/IEC 17065.

Schema Oggetto della certificazione
ReMade®Contenuto di riciclato, recuperato e sottoprodotti; tracciabilità dei materiali
Compound Feed Manufacturing (CFM)Processi di produzione dei mangimi per acquacoltura e allevamento, dall'approvvigionamento alla distribuzione
ENplus®Qualità del pellet di legno e gestione della qualità in produzione, commercio e servizi
Europrivacy®Conformità dei trattamenti di dati personali al GDPR (European Data Protection Seal)
PEFC Chain of CustodyTracciabilità dei materiali di origine forestale lungo lavorazione e distribuzione
VinylPlus® Product LabelSostenibilità dei prodotti in PVC: approvvigionamento, ciclo di vita, riciclo, energia

Checklist operativa per le aziende

  1. Mappare i materiali: individuare quali prodotti, semilavorati e componenti contengono materiale riciclato, recuperato o sottoprodotti e con quali percentuali dichiarate.
  2. Verificare i requisiti dei mercati di sbocco: CAM per le forniture pubbliche, capitolati di clienti, richieste di filiera estere.
  3. Ricostruire il bilancio di massa: ingressi, rese, scarti e uscite devono essere documentati in modo coerente con le percentuali dichiarate.
  4. Qualificare i fornitori: richiedere evidenze sull'origine dei materiali in ingresso, preferibilmente coperte da certificazione accreditata.
  5. Gestire i prodotti multimateriale: definire come si calcola il contenuto di riciclato per singolo materiale e per prodotto, evitando di estendere al tutto ciò che vale per una parte.
  6. Controllare il certificato: schema citato, organismo accreditato ISO/IEC 17065 con lo schema nel campo di accreditamento, prodotti coperti, percentuali, validità.
  7. Allineare comunicazione ed etichette: claim su packaging, siti web e cataloghi devono riportare esattamente ciò che è certificato.
  8. Valutare l'estensione all'estero: con il riconoscimento EA, verificare se clienti o stabilimenti in altri Paesi UE possono utilizzare lo stesso schema.

Conclusioni

Il riconoscimento europeo di ReMade® e il ruolo di Home AB affidato ad Accredia portano uno schema nato in Italia per i Criteri Ambientali Minimi su un piano più ampio: quello di uno strumento armonizzato di verifica del contenuto di riciclato, valido in tutta l'area EA. In un contesto in cui i claim ambientali devono essere dimostrabili e le percentuali di riciclato diventano requisiti di mercato e di legge, la differenza tra un'autodichiarazione e una certificazione accreditata pesa sempre di più.

EQS supporta le aziende nella valutazione degli strumenti di certificazione ambientale più adatti, nella preparazione della documentazione tecnica e nella verifica della coerenza tra dati, certificati e comunicazione. Scopri il nostro approccio sulla pagina EQS Green oppure contattaci per un confronto sul tuo caso.

Fonti: Accredia, notizia del 22.09.2026 "Accredia è Home AB europeo per rilasciare gli accreditamenti secondo ReMade®"; scheda Accredia ReMade; EA-1/22 "EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *