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Macchine all’aperto: dal 24 ottobre 2026 stop all’invio della dichiarazione di conformità al MASE. Cosa cambia con il D.Lgs. 181/2026

Dal 24 ottobre 2026 i fabbricanti di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto non dovranno più inviare al Ministero e alla Commissione europea la copia della dichiarazione di conformità di ogni tipo immesso sul mercato. Lo prevede il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/2839.

È una semplificazione reale, ma limitata: il decreto elimina un obbligo di comunicazione, non i requisiti tecnici. Marcatura CE, indicazione del livello di potenza sonora garantito, limiti di emissione, procedure di valutazione della conformità e sanzioni del D.Lgs. 262/2002 restano tutti in vigore.

Il decreto in sintesi

Elemento Dettaglio
AttoD.Lgs. 25 settembre 2026, n. 181
PubblicazioneGU Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2026
Entrata in vigore24 ottobre 2026
Direttiva attuataDirettiva (UE) 2024/2839 del 23 ottobre 2024 sugli obblighi di comunicazione nei settori alimenti, emissione acustica ambientale, diritti dei pazienti e apparecchiature radio
Art. 1Abroga il comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. 94/2001 (alimenti trattati con radiazioni ionizzanti)
Art. 2Abroga l'art. 13 (rilevazione dei dati sull'emissione acustica) e l'art. 15, comma 9 (sanzione collegata) del D.Lgs. 262/2002
Art. 3Clausola di invarianza finanziaria

Da dove nasce la modifica: la direttiva (UE) 2024/2839

La direttiva (UE) 2024/2839, pubblicata nella GUUE il 7 novembre 2024 e in vigore dal 27 novembre 2024, rientra nel programma europeo di razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. Per la parte che interessa i fabbricanti, ha soppresso l'articolo 16 della direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica delle macchine all'aperto, insieme al correlato obbligo della Commissione di presentare periodicamente un riesame dei dati raccolti (art. 20, par. 1, lett. a).

La motivazione è pragmatica: la raccolta delle dichiarazioni era nata per offrire una base informativa per le scelte degli acquirenti, ma l'utilizzatore conosce già il livello di potenza sonora grazie alla marcatura obbligatoria apposta sulla macchina e alle informazioni nel manuale di istruzioni. L'invio delle copie era quindi diventato un onere amministrativo senza valore aggiunto.

Gli Stati membri dovevano adeguare le norme nazionali entro il 28 novembre 2025. L'Italia lo fa con il D.Lgs. 181/2026, con quasi un anno di ritardo: fino al 23 ottobre 2026 l'art. 13 del D.Lgs. 262/2002 è rimasto formalmente in vigore.

Le altre parti della direttiva 2024/2839

La direttiva interviene anche sulla direttiva 2014/53/UE (RED), ma solo sulla frequenza dei rapporti che gli Stati membri trasmettono alla Commissione: per i fabbricanti di apparecchiature radio non cambia nulla. Le modifiche su alimenti irradiati (dir. 1999/2/CE) e diritti dei pazienti (dir. 2011/24/UE) riguardano anch'esse obblighi di comunicazione delle amministrazioni.

Cosa prevedeva l'art. 13 del D.Lgs. 262/2002

L'art. 13 imponeva al fabbricante, o al suo mandatario, di trasmettere al Ministero dell'Ambiente (oggi MASE) e alla Commissione europea una copia della dichiarazione CE di conformità per ciascun tipo di macchina o attrezzatura dell'Allegato I immessa sul mercato o messa in servizio. Le dichiarazioni ricevute alimentavano la banca dati nazionale MARA, gestita con il supporto di ISPRA, che le verificava anche sotto il profilo della completezza rispetto all'Allegato II.

Il comma 9 dell'art. 15 sanzionava la mancata trasmissione. Con l'abrogazione di entrambe le disposizioni, dal 24 ottobre 2026 l'omesso invio non è più un illecito.

Cosa resta fermo: gli obblighi che non cambiano

Il D.Lgs. 181/2026 non tocca il resto del D.Lgs. 262/2002. Chi immette sul mercato una delle macchine dell'Allegato I (motoseghe, decespugliatori, tosaerba, escavatori, motocompressori, gruppi elettrogeni, piattaforme aeree e molte altre) deve continuare a rispettare tutti i requisiti.

Obbligo Riferimento D.Lgs. 262/2002 Stato dal 24.10.2026
Invio copia della dichiarazione CE a MASE e CommissioneArt. 13Abrogato
Sanzione per mancato invioArt. 15, c. 9Abrogata
Dichiarazione CE di conformità che accompagna ogni esemplare, con livello di potenza sonora misurato e garantitoArt. 8, All. IIInvariato
Marcatura CE e indicazione del livello di potenza sonora garantito (LWA) visibile, leggibile e indelebileArt. 9, All. IVInvariato
Rispetto dei limiti di potenza sonora per le macchine dell'Allegato I, parte b)Art. 10Invariato
Procedure di valutazione della conformità (con organismo per le macchine soggette a limiti)Art. 11, All. V-VIIIInvariato
Documentazione tecnica disponibile per le autoritàAllegati V-VIIIInvariato
Controllo sul mercato da parte del MASE, con il supporto tecnico di ISPRAArt. 4Invariato
Sanzioni per dichiarazione assente o incompleta, marcatura mancante, superamento dei limitiArt. 15 (esclusi c. 9)Invariato

Un esempio dell'ordine di grandezza: l'immissione sul mercato di una macchina dell'Allegato I non accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità resta punita, fuori dai casi di reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro.

Attenzione all'equivoco

Abrogare l'invio della dichiarazione non significa che la dichiarazione non serva più. Al contrario: senza la "fotografia" nella banca dati ministeriale, l'unico punto di verifica diventa la macchina sul mercato, con la sua marcatura, la dichiarazione che la accompagna e la documentazione tecnica che il fabbricante deve esibire su richiesta. In un controllo, l'errore di compilazione o il valore LWA non coerente con le prove emerge direttamente sul prodotto.

Il quadro di riferimento per i fabbricanti di macchine

Le macchine all'aperto sono quasi sempre anche macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e, dal 20 gennaio 2027, del Regolamento (UE) 2023/1230. I due regimi convivono: la disciplina dell'emissione acustica ambientale (2000/14/CE – D.Lgs. 262/2002) riguarda il rumore verso l'ambiente esterno, mentre la normativa macchine regola la riduzione del rumore e la dichiarazione dei valori di emissione nelle istruzioni ai fini della sicurezza degli operatori.

In pratica, la stessa campagna di misura (in genere secondo EN ISO 3744 e le condizioni operative dell'Allegato III del D.Lgs. 262/2002) alimenta due fascicoli: la documentazione acustica per la 2000/14/CE e la valutazione dei rischi e il manuale di istruzioni per la parte macchine. Conviene quindi gestire i due aspetti in modo coordinato, verificando che i valori riportati in dichiarazione, targa e istruzioni siano coerenti tra loro.

Checklist operativa in 8 punti

  1. Aggiornare le procedure interne: eliminare dal flusso di immissione sul mercato l'invio della copia della dichiarazione al MASE e alla Commissione per le macchine immesse dal 24 ottobre 2026.
  2. Conservare le evidenze degli invii già effettuati per i tipi immessi prima di tale data, utili in caso di verifiche su periodi pregressi.
  3. Verificare la dichiarazione CE di ciascun modello rispetto ai contenuti dell'Allegato II (livello misurato, livello garantito, procedura seguita, organismo coinvolto).
  4. Controllare la marcatura: simbolo LWA e valore garantito conformi all'Allegato IV, leggibili e indelebili.
  5. Riesaminare i rapporti di prova e il margine tra livello misurato e garantito, soprattutto per i modelli vicini ai limiti dell'Allegato I, parte b).
  6. Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e pronta da esibire in caso di controllo sul mercato.
  7. Allineare dati acustici tra dichiarazione 2000/14/CE, targa e manuale di istruzioni redatto ai sensi della normativa macchine.
  8. Informare la rete commerciale e gli importatori: la modifica riguarda solo la comunicazione, non la documentazione da fornire con ogni esemplare.

Conclusioni

Il D.Lgs. 181/2026 chiude con ritardo un adempimento che a livello europeo era già superato dalla fine del 2024. Per i fabbricanti di macchine all'aperto significa una pratica in meno, ma nessuno sconto sui requisiti di prodotto: dichiarazione di conformità, marcatura del livello di potenza sonora garantito, rispetto dei limiti e corretta valutazione della conformità restano il cuore della disciplina, e diventano anzi l'unico terreno su cui si gioca il controllo delle autorità.

Se state rivedendo la documentazione acustica o la marcatura CE delle vostre macchine, consultate la nostra pagina dedicata alla Certificazione CE Macchine oppure contattateci per una verifica del vostro fascicolo tecnico.

Riferimenti: D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 181 (GU n. 235 del 9.10.2026); Direttiva (UE) 2024/2839 (EUR-Lex); D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262; Direttiva 2000/14/CE.

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