Dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) è pienamente applicabile in tutti gli Stati membri. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 22 gennaio 2025 ed entrato in vigore l'11 febbraio 2025, il PPWR sostituisce integralmente la Direttiva 94/62/CE, in vigore da quasi trent'anni, e introduce per la prima volta un regime armonizzato e direttamente applicabile — non più recepito in modo disomogeneo dai singoli Stati membri.
Per le imprese che producono, riempiono o immettono sul mercato UE imballaggi di qualsiasi tipo — vendita, raggruppamento o trasporto — il PPWR comporta obblighi nuovi e concreti su sostanze pericolose, dichiarazione di conformità, etichettatura degli operatori economici, responsabilità estesa del produttore e sistemi di riutilizzo. Ecco un quadro essenziale di ciò che cambia.
Limiti su metalli pesanti e PFAS
Dal 12 agosto 2026 si applicano due restrizioni sostanziali sulla composizione degli imballaggi.
Metalli pesanti. Il contenuto complessivo di piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e cromo esavalente (Cr(VI)) non può superare 100 mg/kg, calcolato sulla somma delle quattro sostanze.
PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. Per gli imballaggi destinati al contatto alimentare si applicano soglie specifiche sulle sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS): 25 ppb per il singolo PFAS non polimerico, 250 ppb per la somma dei PFAS non polimerici e 50 ppm di fluoro totale (inclusi i PFAS polimerici). Il documento di orientamento della Commissione europea C(2026) 2151 del 30 marzo 2026 chiarisce inoltre che un imballaggio con un contenuto di fluoro totale inferiore a 50 mg/kg (0,005%) può essere considerato conforme senza ulteriori verifiche analitiche, secondo un approccio a step successivi (quantificazione del fluoro totale come primo livello di screening).
Queste soglie si applicano all'unità di imballaggio nel suo complesso — inchiostri, rivestimenti, adesivi e altri materiali associati inclusi — e non prevedono eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.
La Dichiarazione di Conformità UE (DoC)
Dal 12 agosto 2026 ogni tipologia di imballaggio immessa sul mercato UE deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Conformità UE formale, redatta ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sulla base della procedura di valutazione della conformità di cui all'art. 38 e all'Allegato VII.
Alcuni punti operativi rilevanti:
- La responsabilità di redigere e firmare la DoC è del fabbricante (il soggetto che immette l'imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio, non necessariamente chi lo produce fisicamente); l'importatore deve verificarne l'esistenza e la correttezza per ogni lotto.
- Va predisposta una DoC distinta per ogni tipologia di imballaggio: un'azienda che utilizza cinque formati diversi dovrà gestire cinque dichiarazioni separate.
- La documentazione tecnica a supporto — specifiche di progettazione, risultati delle prove, valutazioni di riciclabilità — deve essere conservata per 5 anni per gli imballaggi monouso e 10 anni per quelli riutilizzabili.
- Se l'impresa è già tenuta a redigere una dichiarazione di conformità UE ai sensi di altra normativa applicabile allo stesso prodotto, il Regolamento consente di predisporre un'unica dichiarazione che raccolga in un fascicolo le singole dichiarazioni pertinenti, per contenere l'onere amministrativo.
Identificazione degli operatori economici in etichetta
Per garantire tracciabilità e responsabilità lungo la filiera, il PPWR richiede che l'imballaggio rechi il nome, la ragione sociale o il marchio registrato, l'indirizzo postale e un indirizzo di contatto elettronico del fabbricante e, ove applicabile, dell'importatore.
Responsabilità estesa del produttore (EPR) in ogni Stato membro
Nell'ambito della Extended Producer Responsibility, i produttori devono registrarsi in ciascuno Stato membro in cui l'imballaggio viene messo a disposizione per la prima volta, e farsi carico dei relativi contributi per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio. Se l'impresa non ha una sede stabile nello Stato membro di vendita, può essere necessario nominare un Rappresentante Autorizzato che assolva gli obblighi EPR per suo conto. Il documento di orientamento della Commissione precisa che, per individuare lo Stato membro competente, occorre verificare dove l'imballaggio viene reso disponibile per la prima volta sul territorio — nella pratica, di norma dove avviene il riempimento.
Sistemi di imballaggio riutilizzabile
Dal 12 agosto 2026, chi immette sul mercato imballaggi riutilizzabili deve garantire che sia operativo un sistema attivo di raccolta, ricondizionamento e reimmissione in circolo, comprensivo di istruzioni chiare per i consumatori, punti di raccolta individuati e una logistica che assicuri l'effettivo rientro dell'imballaggio nel ciclo d'uso.
Cosa cambia rispetto alla vecchia direttiva
Il passaggio da direttiva a regolamento non è solo formale: il PPWR si applica direttamente e in modo uniforme in tutti gli Stati membri, senza margini di recepimento nazionale difformi. Per le imprese italiane significa un unico set di regole valido per l'intero mercato UE, ma anche l'introduzione di adempimenti — DoC per tipologia di imballaggio, verifica analitica di PFAS e metalli pesanti, registrazione EPR multi-Stato — che in molti casi non esistevano prima in forma così puntuale.
Va inoltre ricordato che il quadro del PPWR è destinato ad ampliarsi negli anni successivi: entro il 2028 sono attese le etichette armonizzate per la raccolta differenziata e i criteri di "progettazione per il riciclo", mentre altri adempimenti (contenuto minimo di riciclato, identificatori digitali, target di raccolta dei sistemi di cauzione) si aggiungeranno progressivamente fino al 2030 e oltre. Le imprese che si limitano agli obblighi in vigore da agosto 2026 dovranno quindi pianificare per tempo anche le scadenze successive.
Da dove iniziare
Per le aziende che immettono imballaggi sul mercato UE, un primo percorso di adeguamento comprende:
- mappare tutti i formati di imballaggio utilizzati (vendita, raggruppamento, trasporto, e-commerce) e i relativi materiali;
- chiarire il proprio ruolo nella filiera (fabbricante, importatore, distributore) e i relativi obblighi;
- richiedere ai fornitori la documentazione sostanziale su metalli pesanti e PFAS per ogni componente dell'imballaggio (materiale, inchiostri, adesivi, rivestimenti);
- predisporre la documentazione tecnica e la Dichiarazione di Conformità UE per ciascuna tipologia di imballaggio;
- verificare gli obblighi di registrazione EPR in ciascuno Stato membro di destinazione.
Il PPWR si affianca ad altri obblighi di sicurezza prodotto già noti alle imprese che immettono beni di consumo sul mercato UE, come il Regolamento GPSR, con cui condivide la logica di documentazione tecnica e tracciabilità degli operatori economici. Per un confronto sugli obblighi specifici applicabili ai propri imballaggi e sulla relativa documentazione tecnica, è possibile contattare EQS.

