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Passaporto digitale delle batterie: la Commissione UE pubblica la guida sui data points obbligatori dal 18 febbraio 2027

Il 21 agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato la versione aggiornata (V. 2, 15 agosto 2026) del Guidance Document: Digital Batteries Passport – data points by category, il documento guida che elenca in modo strutturato tutti i dati che dovranno confluire nel Passaporto digitale della batteria (Battery Passport). La notizia è stata ripresa il 24 agosto 2026 dalla newsletter "Appunti Marcatura CE" di Certifico (n. 4058, ID 26951).

Il documento non introduce nuovi obblighi, ma offre agli operatori economici una mappa pratica per orientarsi tra i requisiti già previsti dal Regolamento (UE) 2023/1542 (Battery Regulation, BR), in vista dell'obbligo di disporre del passaporto digitale a partire dal 18 febbraio 2027.

Cos'è il Passaporto digitale della batteria

Il Battery Passport è il fascicolo elettronico previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2023/1542, che accompagna ogni batteria immessa sul mercato UE rendendo tracciabili, lungo l'intero ciclo di vita, le informazioni su produttore, composizione, prestazioni, durata e fine vita. È lo strumento con cui il settore delle batterie applica in concreto il modello del Digital Product Passport (DPP), l'infrastruttura digitale che l'UE sta costruendo per rendere interoperabili i dati di prodotto tra fabbricanti, distributori, autorità di vigilanza del mercato e operatori del riciclo.

L'obbligo riguarda tre categorie di batterie, corrispondenti a quelle definite dall'art. 3 del BR:

  • Batterie per veicoli elettrici (EV)
  • Batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT), come e-bike e monopattini
  • Batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh

A cosa serve la guida della Commissione

Come precisa il documento stesso, l'obiettivo è "facilitare il dialogo tra gli stakeholder, ridurre le divergenze non necessarie negli approcci di implementazione e sostenere un lancio del Battery Passport fluido e coerente" lungo tutta la filiera. Non si tratta quindi di un atto normativo autonomo: la guida va letta insieme al Regolamento (UE) 2023/1542 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, e la Commissione precisa esplicitamente che il testo non rappresenta una posizione ufficiale, non amplia diritti e obblighi previsti dalla legislazione vigente e non è vincolante in un eventuale contenzioso davanti alla Corte di giustizia UE.

Il documento è inoltre dichiaratamente "vivo": la Commissione annuncia futuri aggiornamenti, in particolare su definizioni dei singoli data point e indicazioni su unità di misura e formati di reporting, per migliorare comparabilità e coerenza dei dati resi disponibili tramite il passaporto.

Come è organizzata la tabella dei data points

Il cuore del documento è una tabella articolata su cinque elementi:

  1. numero progressivo del data point;
  2. nome del data point;
  3. fonte giuridica nel Regolamento (UE) 2023/1542 (articolo o allegato);
  4. applicabilità per le batterie EV;
  5. applicabilità per le batterie LMT e per le batterie industriali.

Per ciascun dato, la guida indica se l'informazione è:

  • obbligatoria (mandatory);
  • facoltativa (optional), da fornire solo se disponibile;
  • applicabile solo in determinati casi (case-specific), secondo le condizioni indicate;
  • non ancora da compilare/visualizzare al febbraio 2027, in attesa di ulteriori atti delegati o di esecuzione.

Le macro-aree di informazione coperte dal passaporto

I dati richiesti dagli Allegati VI e XIII del Regolamento e ripresi nella guida coprono l'intero ciclo di vita della batteria e possono essere raggruppati in alcune macro-aree:

  • Identificazione e produttore: identificativo univoco, soggetto responsabile del passaporto, nome e sede del fabbricante, categoria di batteria, numero di modello/lotto/serie, stabilimento e data di produzione.
  • Caratteristiche chimico-fisiche: peso, capacità, chimica della batteria, sostanze pericolose diverse da mercurio, cadmio e piombo, agente estinguente utilizzabile, materie prime critiche presenti oltre lo 0,1% in peso.
  • Composizione dei materiali e sostenibilità: composizione dei materiali, impronta di carbonio (dichiarazione ed etichetta), informazioni sull'approvvigionamento responsabile, percentuali di cobalto, litio, nichel e piombo da fonti riciclate, quota di contenuto rinnovabile.
  • Prestazioni elettriche: capacità nominale, tensione minima/nominale/massima con relativi intervalli di temperatura, potenza originale e relativi limiti.
  • Durata e garanzia: vita utile attesa in cicli, test di riferimento, soglia di esaurimento della capacità, intervallo di temperatura di stoccaggio, periodo di garanzia commerciale.
  • Efficienza e resistenza interna: efficienza energetica di andata e ritorno, resistenza interna di cella/pacco, C-rate del test di ciclo vita.
  • Documentazione tecnica e regolatoria: marcature ex art. 13(4) e 13(5) BR, dichiarazione di conformità UE, informazioni su prevenzione e gestione dei rifiuti (art. 74 BR), istruzioni per gli utenti, composizione dettagliata di catodo/anodo/elettrolita, informazioni di smontaggio, misure di sicurezza, esiti dei test di conformità.
  • Dati dinamici sullo stato della batteria: capacità e potenza residue, degrado nel tempo, resistenza interna, cicli di carica/scarica, stato (originale, ricondizionata, riutilizzata, rigenerata, rifiuto), eventi anomali, condizioni operative registrate.

Alcuni dati particolarmente sensibili sul piano competitivo e ambientale — in particolare dichiarazione ed etichetta dell'impronta di carbonio, contenuto riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo, e informazioni sull'approvvigionamento responsabile — restano non visualizzabili prima del 18 febbraio 2027, in attesa degli atti delegati che ne definiranno metodologia di calcolo e formato.

Cosa cambia in pratica per le imprese

Per fabbricanti, importatori e altri operatori della filiera delle batterie, la pubblicazione della guida è un segnale operativo preciso: i sistemi di raccolta e gestione dei dati di prodotto vanno predisposti ora, non a ridosso della scadenza. In concreto, la guida suggerisce di:

  • mappare, per ciascuna categoria di batteria prodotta o commercializzata, quali dei data point elencati siano effettivamente applicabili;
  • verificare quali informazioni siano già disponibili nei propri sistemi (PLM, ERP, fascicoli tecnici) e quali richiedano nuove procedure di raccolta;
  • allineare i processi interni e i fornitori di dati lungo la catena di fornitura, in particolare per i dati su materie prime critiche e contenuto riciclato;
  • seguire gli aggiornamenti della guida e l'evoluzione degli atti delegati, soprattutto su unità di misura, formati e metodologia di calcolo dell'impronta di carbonio.

Riferimenti

Fonte: Guidance Document: Digital Batteries Passport – data points by category, V. 2, 15 agosto 2026, Commissione europea, DG GROW. Il documento va letto insieme al Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

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