Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR)

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Versione Luglio 2026

Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR): il quadro europeo per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili

In vigore dal 18 luglio 2024, il Regolamento (UE) 2024/1781 — noto come ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation — è il regolamento «quadro» che consente alla Commissione europea di istituire, tramite atti delegati, una serie di requisiti di progettazione specifici per ciascuna tipologia di prodotto, definendo le caratteristiche che questi dovranno avere per essere considerati sostenibili dal punto di vista ambientale.

Tempistiche di attuazione

L'implementazione del Regolamento segue una pianificazione progressiva:

  • istituzione del Forum Ecodesign (entro il terzo trimestre 2024);
  • adozione del primo piano di lavoro (entro il 19 aprile 2025);
  • pubblicazione degli atti delegati sul divieto di distruzione dei beni invenduti e relative esenzioni (secondo trimestre 2025);
  • pubblicazione degli atti delegati sul Passaporto Digitale di Prodotto (entro fine 2025);
  • adozione delle prime misure ESPR (2026);
  • entrata in vigore dei primi requisiti di prodotto (2027/2028).

Cosa introducono gli atti delegati

Oltre a stabilire i nuovi requisiti informativi e prestazionali per ciascuna tipologia di prodotto, i singoli atti delegati prescriveranno una serie di nuovi obblighi trasversali:

  • introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP);
  • divieto di distruzione dei prodotti invenduti, in particolare per prodotti tessili e AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche);
  • tracciamento e limitazione delle «Substances of Concern» (ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento (CE) 1907/2006 — REACH);
  • rafforzamento dei controlli doganali e della vigilanza di mercato.

Il primo atto delegato adottato in attuazione dell'ESPR è il Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che stabilisce le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti (GU L 2026/296 del 22.4.2026), entrato in vigore il 12 maggio 2026 e applicabile dal 19 luglio 2026.

I gruppi di prodotti prioritari

La Commissione ha individuato i seguenti gruppi di prodotti a cui dare priorità nella definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile — sia per i prodotti per cui tali requisiti devono essere definiti ex novo, sia per quelli già disciplinati dalla precedente Direttiva 2009/125/CE le cui misure devono essere riesaminate nel nuovo quadro:

  • ferro e acciaio;
  • alluminio;
  • prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature;
  • mobilio, compresi i materassi;
  • pneumatici;
  • detergenti;
  • vernici;
  • lubrificanti;
  • sostanze chimiche;
  • prodotti connessi all'energia;
  • prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

Abrogazione della Direttiva 2009/125/CE e disposizioni transitorie

La Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, con alcune eccezioni transitorie:

  • fino al 31 dicembre 2026, per un elenco definito di prodotti (tra cui pannelli fotovoltaici, apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento, scaldacqua, caldaie a combustibile solido, unità di ventilazione, aspirapolvere, apparecchi di cottura, pompe ad acqua, ventilatori industriali, alimentatori esterni, computer, server e prodotti di archiviazione dati, trasformatori di potenza, apparecchiature per la refrigerazione professionale e per il trattamento di immagini) restano applicabili specifici articoli e allegati della vecchia direttiva, in luogo delle corrispondenti disposizioni dell'ESPR;
  • fino al 31 dicembre 2030, per i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva 2009/125/CE, limitatamente alle modifiche necessarie per questioni tecniche relative a tali misure.

Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio in conformità alla Direttiva 2009/125/CE prima dell'applicazione del corrispondente atto delegato ESPR, il fabbricante è tenuto a conservare — e a mettere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione entro 10 giorni dalla richiesta — la documentazione relativa alla valutazione di conformità e la dichiarazione di conformità, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.

Rettifiche al testo del Regolamento

Il 28 aprile 2025 è stata pubblicata una rettifica al Regolamento (UE) 2024/1781 (GU L 2025/90356), che interviene su quattro disposizioni con l'inserimento di note esplicative:

  • articolo 20, secondo comma, lettera d);
  • articolo 41, paragrafo 4;
  • articolo 65, paragrafo 3, quinto comma;
  • articolo 69, paragrafo 5.

Il quadro normativo di riferimento

  1. Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024) — entrata in vigore: 18.07.2024.
  2. Rettifica del Regolamento (UE) 2024/1781 (GU L 2025/90356 del 28.4.2025).
  3. Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, sulle deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti (GU L 2026/296 del 22.4.2026) — entrata in vigore: 12.05.2026, applicazione dal 19.07.2026.

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