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Campi elettromagnetici e lavoratori esposti: le Linee Guida AIRM 2021 rispondono ai dubbi più comuni sulla sorveglianza sanitaria

Tomografi e risonanze magnetiche, saldatrici a induzione, antenne e ripetitori, impianti di telecomunicazione mobile arrivati ormai alla quinta generazione (5G): sono sempre di più i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM). Attorno a questo rischio, però, circolano ancora molti dubbi, sia tra i datori di lavoro sia tra gli stessi medici competenti chiamati a gestirlo. Per fare chiarezza, l'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM) ha pubblicato nel 2021 le "Linee Guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici", un documento tecnico che fornisce ai medici competenti uno strumento aggiornato e basato sulle evidenze scientifiche disponibili.

Che cosa si intende per campi elettromagnetici

Le Linee Guida AIRM riguardano i campi elettrici e magnetici statici (frequenza zero) e i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo a frequenze inferiori a 300 GHz, comprese quindi le onde con lunghezza superiore a 1 mm nel vuoto e in aria. Oltre i 300 GHz si entra invece nel campo delle radiazioni ottiche, che completano lo spettro delle radiazioni non ionizzanti; al di sotto dei 100 nm si trovano infine le radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma), che restano fuori dal perimetro del documento.

Un parametro chiave per descrivere questi campi è la frequenza di oscillazione (f), misurata in hertz (Hz) e nei suoi multipli (kHz, MHz, GHz); per le onde elettromagnetiche si usa spesso anche la lunghezza d'onda (λ), legata alla frequenza dalla relazione f = v/λ, dove v è la velocità di propagazione dell'onda nel mezzo considerato.

Il quadro normativo di riferimento

In Italia la protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione a CEM è disciplinata in modo specifico dal Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, così come aggiornato dal D.Lgs. 159/2016, in vigore dal settembre 2016. Quest'ultimo ha recepito la Direttiva Europea 2013/35/UE, introducendo modifiche significative rispetto al testo precedente e allineando la normativa italiana agli standard protezionistici più aggiornati, in primo luogo alle linee guida dell'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Le Linee Guida AIRM 2021 si inseriscono in questo quadro normativo con l'obiettivo dichiarato di fornire ai medici competenti uno strumento di lavoro solido, aggiornato e applicabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il ruolo del medico competente: non solo sorveglianza sanitaria

Uno degli aspetti che le Linee Guida tengono a sottolineare, e che è spesso motivo di equivoco nelle aziende, è che il ruolo del medico competente rispetto al rischio da CEM non si esaurisce nella sola sorveglianza sanitaria periodica. Il documento richiama infatti una serie di compiti ulteriori, non sempre adeguatamente considerati:

  • la collaborazione alla valutazione dei rischi;
  • la predisposizione e l'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori;
  • l'organizzazione delle attività di formazione e informazione;
  • la gestione delle emergenze;
  • la visita degli ambienti di lavoro;
  • la comunicazione dei dati anonimi collettivi di sorveglianza sanitaria al datore di lavoro, all'RSPP e all'RLS;
  • la segnalazione tempestiva dell'eventuale presenza in azienda di soggetti con particolare sensibilità al rischio da CEM.

I dieci dubbi più frequenti sulla sorveglianza sanitaria da CEM

La parte più operativa delle Linee Guida è dedicata proprio alle domande che più spesso si pongono i medici competenti, i datori di lavoro e gli RSPP nella gestione pratica del rischio. Il documento le affronta in modo sistematico, tra cui:

  • Qual è la normativa di riferimento per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a CEM, e come si articola rispetto al resto del D.Lgs. 81/2008.
  • Quali sono le principali sorgenti di esposizione lavorativa a CEM nei luoghi di lavoro, e in quali casi la valutazione del rischio rende necessario attivare la sorveglianza sanitaria.
  • Quali condizioni comportano una particolare sensibilità al rischio da CEM, un aspetto centrale per individuare i lavoratori che richiedono un'attenzione specifica (ad esempio i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, come i pacemaker).
  • Quali condizioni fisiopatologiche, pur non escludendo di per sé l'idoneità al lavoro, vanno considerate con attenzione perché possono causare sintomi o effetti simili a quelli indotti dall'esposizione a CEM.
  • Quali informazioni e quale formazione fornire ai lavoratori, e a quali categorie in particolare.
  • Quali lavoratori devono effettivamente essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
  • Quali effetti il medico competente deve considerare in un'azienda con rischio da esposizione a CEM ai fini della sorveglianza.
  • Quali protocolli sanitari adottare nelle aziende con lavoratori esposti, e quali informazioni raccogliere per individuare condizioni di particolare sensibilità o sintomi correlati.
  • Come comportarsi di fronte a casi di "intolleranza ambientale idiopatica attribuita ai campi elettromagnetici" (nota anche come ipersensibilità ai campi elettromagnetici, IEI-EMF), una condizione per cui la letteratura scientifica non ha ad oggi confermato un nesso causale diretto con l'esposizione a CEM, ma che richiede comunque un approccio clinico attento.
  • Quali criteri operativi applicare per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei lavoratori con particolari condizioni di sensibilità al rischio.

Effetti diretti, effetti indiretti, effetti non accertati

Le Linee Guida distinguono con chiarezza tre categorie di effetti legati all'esposizione a CEM, una distinzione utile anche per orientare i dubbi più diffusi sul tema:

Effetti diretti accertati, di natura acuta, che dipendono dalla banda di frequenza considerata: effetti di stimolazione per i campi statici e a bassa frequenza (ELF) e a frequenza intermedia (IF), effetti termici per i campi a frequenza superiore a 100 kHz, oltre a effetti di natura sensoriale. Su questi effetti si basa il razionale protezionistico delle linee guida ICNIRP, richiamate dalla normativa italiana.

Effetti indiretti, che riguardano in particolare l'interazione dei CEM con dispositivi medici impiantabili attivi (come i pacemaker), dispositivi medici indossabili attivi, impianti passivi o inclusi metallici, e le correnti di contatto.

Effetti non accertati, sia a breve sia a lungo termine, per i quali la revisione sistematica della letteratura scientifica condotta dal gruppo di lavoro AIRM non ha permesso di stabilire un nesso causale certo con l'esposizione a CEM — compresa, come detto, la cosiddetta ipersensibilità ai campi elettromagnetici.

Come sono state elaborate le raccomandazioni

Le Linee Guida AIRM 2021 non sono un semplice documento di sintesi, ma il risultato di un percorso metodologico strutturato: sono stati seguiti i criteri internazionali proposti dal Guidelines International Network, è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare con raccolta delle dichiarazioni relative ai conflitti di interesse, ed è stata condotta una revisione sistematica della letteratura scientifica, documentata anche attraverso un diagramma PRISMA e un elenco completo degli studi inclusi, raggruppati per argomento, riportato in appendice.

In conclusione

Per le aziende e i medici competenti che si trovano a gestire lavoratori potenzialmente esposti a CEM — dal comparto sanitario (RM, elettromedicali) all'industria (saldatura, induzione), fino alle telecomunicazioni — le Linee Guida AIRM 2021 rappresentano oggi un riferimento tecnico-scientifico aggiornato per applicare correttamente gli obblighi previsti dal Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, sciogliendo molti dei dubbi operativi che si presentano nella pratica quotidiana della sorveglianza sanitaria.

Per approfondire, leggi anche il nostro articolo su Recommendation for Use (RfU): le linee guida degli Organismi Notificati per il Regolamento Macchine (EU) 2023/1230, oppure consulta la sezione Linee Guida per altre risorse normative.

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