Chi esegue lavori su impianti elettrici, o lavori non elettrici in prossimità di parti attive, deve essere formato, qualificato e designato per iscritto dal datore di lavoro. Su questo tema l'INAIL ha pubblicato nel 2026 un factsheet dedicato ai requisiti formativi minimi per le qualifiche di PES e PAV nei lavori elettrici in bassa tensione, aggiornato alla sesta edizione della norma CEI 11-27:2025.
Il punto di partenza è il D.Lgs. 81/2008: l'art. 36 impone al datore di lavoro di informare i lavoratori sui pericoli dell'attività, mentre l'art. 37 richiede di formarli sulle procedure di lavoro e sulle misure di protezione adottate e di addestrarli all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione forniti. La CEI 11-27 traduce questi obblighi generali in un percorso tecnico preciso per chi opera in presenza di rischio elettrico.
Con la fine del periodo transitorio (la CEI 11-27:2021 è stata applicabile in parallelo fino al 29 maggio 2026), oggi l'unico riferimento è l'edizione 2025: è quindi il momento di verificare che qualifiche, attestati e programmi di aggiornamento siano allineati.
La norma CEI 11-27:2025 in sintesi
| Titolo | CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici", Ed. 6ª |
| Pubblicazione | Ottobre 2025 |
| In vigore dal | 1° novembre 2025 |
| Sostituisce | CEI 11-27:2021 (applicabile fino al 29 maggio 2026) |
| Norma europea di riferimento | CEI EN 50110-1:2024, di cui riprende la struttura |
| Campo di applicazione | Lavori elettrici e lavori non elettrici con rischio elettrico; lavori sotto tensione fino a 1000 V c.a. / 1500 V c.c. (oltre tali valori si applica la CEI 11-15) |
Le figure: PES, PAV, PEC e idoneità ai lavori sotto tensione
La norma distingue i lavoratori in base alle conoscenze e all'esperienza in ambito elettrico. La qualifica non è un "patentino" rilasciato da un ente esterno: è il datore di lavoro che, valutate formazione, esperienza e attitudini, la attribuisce per iscritto.
| Figura | Chi è | Cosa può fare |
|---|---|---|
| PES Persona Esperta | Ha istruzione, conoscenze ed esperienza tali da analizzare autonomamente i rischi e prevenire i pericoli dell'elettricità | Lavori fuori tensione e in prossimità; ruoli di responsabilità; supervisione e attività preventiva per le PEC |
| PAV Persona Avvertita | Adeguatamente istruita da una PES su rischi e procedure, ma senza piena autonomia di valutazione | Lavori fuori tensione e in prossimità secondo le procedure definite; sorveglianza delle PEC |
| PEC Persona Comune | Né esperta né avvertita in ambito elettrico | Solo lavori non sotto tensione, sotto supervisione di una PES o sorveglianza costante di PES/PAV |
| Idoneità ai lavori sotto tensione (spesso indicata come PEI) | PES o PAV con ulteriori conoscenze teoriche e pratiche specifiche | Lavori sotto tensione in bassa tensione (categorie 0 e I), previo riconoscimento scritto dell'idoneità |
Il collegamento con la legge è diretto: l'art. 82 del D.Lgs. 81/2008 ammette i lavori sotto tensione in bassa tensione solo se eseguiti da personale riconosciuto dal datore di lavoro come idoneo secondo la normativa tecnica, cioè proprio secondo la CEI 11-27.
Attenzione ai nuovi nomi dei ruoli
Con l'edizione 2025 cambiano gli acronimi delle figure organizzative, per evitare sovrapposizioni con la terminologia del D.Lgs. 81/08: il GI (Gestore dell'Impianto) sostituisce l'URI, il GL (Gestore Programmazione Lavoro) sostituisce l'URL, l'RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico) sostituisce il PL e compare la figura del LAV (Lavoratore). Inoltre la "supervisione" per i lavori non elettrici diventa attività preventiva. Procedure interne, piani di lavoro e lettere di designazione vanno aggiornati di conseguenza.
I livelli di conoscenza: 1A, 1B, 2A, 2B
Per chi non possiede già i requisiti, la norma struttura la formazione minima per PES e PAV su più livelli, che combinano conoscenze teoriche e capacità operative. L'impostazione per livelli, già presente nella precedente edizione, è stata mantenuta.
| Livello | Contenuto | A chi serve | Durata minima raccomandata |
|---|---|---|---|
| 1A | Conoscenze teoriche: legislazione, CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, rischio elettrico, zone e distanze di lavoro (con il nuovo calcolo delle distanze per i lavori in prossimità e in vicinanza), procedure, attrezzature e DPI | PES e PAV | Non inferiore a 10 ore |
| 1B | Conoscenze e capacità per l'operatività: organizzazione del lavoro, comunicazioni, pianificazione, lavori fuori tensione e in prossimità, sul campo e sugli impianti specifici | PES e PAV | Definita dal datore di lavoro in base alla complessità degli impianti |
| 2A | Conoscenze teoriche aggiuntive per i lavori sotto tensione in bassa tensione | PES/PAV da riconoscere idonei ai lavori sotto tensione | Almeno 4 ore, in aggiunta al livello 1A |
| 2B | Capacità operative per eseguire in sicurezza i lavori sotto tensione | Come sopra | Definita in base alle attività effettive |
Un aspetto spesso trascurato: un corso esterno copre tipicamente i livelli teorici (1A e 2A), ma la parte operativa (1B e 2B) deve essere riferita agli impianti su cui il lavoratore opera davvero. Per questo la complessità della formazione va definita dal datore di lavoro e comunicata al soggetto formatore, che su questa base prepara contenuti e durata.
Cosa cambia per la formazione con l'edizione 2025
- Formazione a distanza solo sincrona per il rischio elettrico: gli argomenti relativi al rischio elettrico non possono essere erogati in modalità asincrona (e-learning registrato). Se a distanza, la formazione deve avvenire in diretta, con interazione effettiva (webcam attiva).
- Il datore di lavoro può formare direttamente, sia per la parte teorica sia per quella pratica, purché la formazione sia documentata e l'apprendimento valutato.
- Aggiornamento almeno quinquennale, con un minimo di 4 ore, e con contenuti specificamente dedicati al rischio elettrico (non un generico aggiornamento sicurezza).
- Autocertificazione più rigorosa: per datori di lavoro e lavoratori autonomi che si attribuiscono la qualifica servono evidenze documentate su conoscenze, formazione ed esperienza.
- Nuovi contenuti tecnici da inserire nei programmi: distanza di lavoro minima Dw (per evitare l'invasione involontaria delle zone di lavoro sotto tensione o in prossimità a causa di movimenti, attrezzi o sbraccio di macchine), allegato sul rischio da arco elettrico e capitolo dedicato alla gestione delle emergenze.
Personale formato sulla CEI 11-27:2021: serve un nuovo corso?
La scadenza dell'aggiornamento resta quinquennale e decorre dall'ultima formazione. Tuttavia l'edizione 2025 modifica definizioni, ruoli e distanze: è opportuno colmare subito il divario con una sessione informativa o un addestramento sul campo sulle novità, senza attendere la scadenza del corso formale, e rivedere le lettere di attribuzione della qualifica con la nuova terminologia.
Perché interessa anche i fabbricanti
La CEI 11-27 riguarda chi lavora sugli impianti, ma ha ricadute dirette su chi progetta e produce apparecchiature elettriche, quadri e macchine. Collaudi in fabbrica, installazione presso il cliente, assistenza tecnica e manutenzione in garanzia sono spesso lavori elettrici: il personale tecnico del fabbricante deve quindi essere qualificato PES o PAV e, se interviene su parti attive, riconosciuto idoneo ai lavori sotto tensione.
Allo stesso modo, le istruzioni per l'uso e la manutenzione previste dalla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e dal Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 dovrebbero indicare chiaramente quali interventi richiedono personale qualificato in ambito elettrico. Il tema si collega a quello delle verifiche periodiche degli impianti nei luoghi di lavoro, approfondito nel nostro articolo sulla Linea Guida CNPI 07.1 su verifiche e manutenzione degli impianti elettrici.
Checklist operativa per datori di lavoro
- Censire tutti i lavoratori che eseguono lavori elettrici o lavori non elettrici in prossimità di parti attive, compresi tecnici di assistenza e collaudatori.
- Verificare per ciascuno attestati, livelli conseguiti (1A, 1B, 2A, 2B) e data dell'ultimo aggiornamento.
- Controllare che la formazione a distanza sul rischio elettrico sia stata erogata in modalità sincrona.
- Definire la complessità degli impianti e comunicarla al formatore per tarare contenuti e durata della parte operativa.
- Rilasciare o aggiornare per iscritto le qualifiche PES/PAV e l'eventuale idoneità ai lavori sotto tensione, con la nuova terminologia (GI, GL, RLE, LAV).
- Aggiornare procedure, piani di lavoro e DVR con distanza Dw, rischio da arco elettrico e gestione delle emergenze.
- Pianificare l'aggiornamento quinquennale (minimo 4 ore dedicate al rischio elettrico) e una sessione informativa sulle novità 2025 per chi è stato formato sull'edizione precedente.
- Conservare la documentazione (programmi, presenze, verifiche di apprendimento, lettere di attribuzione) come evidenza in caso di ispezione o infortunio.
Conclusioni
Il factsheet INAIL ricorda un principio semplice: nei lavori elettrici la qualifica non si presume, si costruisce e si documenta. La CEI 11-27:2025 alza l'asticella su modalità di erogazione, aggiornamento e autocertificazione, e introduce contenuti tecnici nuovi che devono entrare nei programmi formativi. Chiuso il periodo transitorio, attestati e designazioni non allineati diventano un punto debole sia per la sicurezza dei lavoratori sia per la posizione del datore di lavoro.
Per valutare l'impatto sulle vostre apparecchiature, sulla documentazione tecnica di marcatura CE o sull'organizzazione dei servizi di installazione e assistenza, consultate la nostra pagina sulla Certificazione CE Bassa Tensione o contattateci.
Fonti: INAIL, factsheet "Requisiti formativi minimi per le qualifiche di PES e PAV nei lavori elettrici in bassa tensione secondo la norma CEI 11-27:2025" (2026); Norma CEI 11-27:2025 "Lavori su impianti elettrici", Ed. 6ª; CEI EN 50110-1:2024; D.Lgs. 81/2008, artt. 36, 37 e 82.

