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Avviso armonizzato sulla garanzia legale ed etichetta GARAN: cosa devono fare venditori e produttori dal 27 settembre 2026

Dal 27 settembre 2026 chi vende beni di consumo nell'Unione europea deve fare i conti con due nuovi strumenti informativi standardizzati: l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l'etichetta armonizzata GARAN per la garanzia commerciale di durabilità. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una pagina dedicata con le disposizioni attuative e i modelli scaricabili, nell'ambito del recepimento della Direttiva (UE) 2024/825.

Si tratta di un adempimento che riguarda una platea molto ampia: tutti i venditori di beni di consumo, in negozio e online, per l'avviso; e i produttori che scelgono di offrire una garanzia di durabilità oltre i due anni, per l'etichetta. Vediamo cosa prevedono, come vanno esposti e quali errori evitare.

Il quadro normativo

I due strumenti nascono dalla Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, la stessa che introduce le nuove regole contro il greenwashing. La direttiva ha modificato la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori inserendo l'art. 22-bis, che prevede appunto un avviso e un'etichetta armonizzati.

Il formato e il contenuto sono stati fissati dalla Commissione con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 del 25 settembre 2025, pubblicato in GUUE il 2 ottobre 2025: l'Allegato I definisce l'avviso armonizzato, l'Allegato II l'etichetta armonizzata. Il regolamento si applica dal 27 settembre 2026.

In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha modificato il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) introducendo l'Allegato II-octies: la Parte 1 contiene il modello di avviso, la Parte 2 il modello di etichetta.

Riferimento Contenuto
Direttiva (UE) 2024/825Modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE; introduce l'obbligo di avviso ed etichetta armonizzati (art. 22-bis Dir. 2011/83/UE)
Reg. di esecuzione (UE) 2025/1960Formato e contenuto: Allegato I (avviso), Allegato II (etichetta GARAN). In vigore dal 22.10.2025, applicabile dal 27.09.2026
D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30Recepimento italiano; modifica il Codice del consumo e introduce l'Allegato II-octies (Parte 1 avviso, Parte 2 etichetta)
Direttiva (UE) 2019/771Disciplina di base della garanzia legale di conformità nella vendita di beni

Due garanzie diverse, due strumenti complementari

Il punto di partenza è distinguere bene le due garanzie, perché è proprio la confusione tra le due che il legislatore europeo vuole eliminare:

  • la garanzia legale di conformità è un diritto del consumatore previsto dalla legge, dura almeno due anni ed è dovuta dal venditore, senza bisogno di alcuna dichiarazione;
  • la garanzia commerciale di durabilità è un impegno volontario del produttore, che si aggiunge a quella legale e non la sostituisce.

Avviso ed etichetta sono indipendenti, ma progettati per completarsi: ciascuno contiene un richiamo all'altro, così che il consumatore possa capire a colpo d'occhio la differenza tra ciò che gli spetta per legge e ciò che il produttore offre in più.

Avviso armonizzato Etichetta GARAN
RiguardaGaranzia legale di conformitàGaranzia commerciale di durabilità
Chi deve usarloTutti i venditori di beni di consumoIl produttore che offre la garanzia di durabilità; il venditore la espone
NaturaSempre obbligatorioObbligatoria solo se si offre una garanzia che ne soddisfa le condizioni
Formato stampatoNon inferiore ad A4; a colori o bianco e neroNon inferiore a 95 × 100 mm; a colori o bianco e nero
Formato onlineObbligatoriamente a coloriA colori; ammesso il formato annidato (espandibile al clic o al passaggio del mouse)
ModelloAllegato II-octies, Parte 1, Codice del consumoAllegato II-octies, Parte 2, Codice del consumo

L'avviso armonizzato: obbligatorio per tutti i venditori

L'avviso armonizzato informa i consumatori dei loro diritti derivanti dalla garanzia legale. Il venditore deve esporlo in modo visibile: in negozio, ad esempio su una parete o vicino alla cassa; nelle vendite online, sul sito web del venditore.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, l'avviso illustra al consumatore:

  • che la garanzia legale dura almeno due anni, con durata che può variare da Paese a Paese;
  • le situazioni più comuni in cui si possono far valere i diritti di garanzia;
  • i rimedi che il venditore è tenuto a fornire;
  • le azioni concrete da compiere per esercitare i propri diritti;
  • il richiamo alla possibilità che venditori e produttori offrano anche garanzie commerciali, compresa quella di durabilità.

L'avviso contiene un codice QR che rimanda alle informazioni ufficiali sulle garanzie nella lingua del consumatore. Il modello è fisso: non si possono modificare testi, struttura o QR code, ma solo scegliere il formato (colori o bianco e nero) nei limiti consentiti.

Da ricordare

L'avviso non va confuso con le informazioni precontrattuali e non sostituisce le condizioni di vendita. È un promemoria standardizzato e identico in tutta l'UE: un venditore che opera su più mercati utilizzerà la versione nella lingua del Paese di destinazione, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

L'etichetta GARAN: quando diventa obbligatoria

L'etichetta GARAN rappresenta una garanzia commerciale di durabilità espressa in anni. Non è un obbligo generale: diventa obbligatoria quando il produttore offre una garanzia che presenta contemporaneamente tre caratteristiche:

  1. è offerta senza costi aggiuntivi per il consumatore;
  2. copre l'intero bene, non solo una sua parte;
  3. ha una durata superiore a due anni.

Con l'etichetta il produttore si impegna a garantire che il bene mantenga le funzioni e le prestazioni richieste in caso di uso normale per il numero di anni indicato. Se ciò non avviene, il produttore deve riparare o sostituire il bene senza costi per il consumatore.

Elementi fissi e personalizzabili

L'etichetta ha un formato fisso che comprende la dicitura "GARAN", un segno di spunta che indica la durabilità, un'icona del calendario per gli anni, un richiamo visivo alla garanzia legale e un codice QR verso le informazioni ufficiali. Il produttore deve invece personalizzare:

  • la durata della garanzia in anni;
  • la propria denominazione commerciale o marchio;
  • l'identificativo del modello, per consentire di verificare quali prodotti sono coperti.

L'etichetta può essere apposta direttamente sul prodotto o sull'imballaggio. Il produttore deve inoltre mettere a disposizione del venditore tutte le informazioni pertinenti, e il venditore deve esporre l'etichetta in modo chiaro.

La dichiarazione di garanzia commerciale

L'etichetta da sola non basta. Le condizioni della garanzia vanno riportate in una dichiarazione di garanzia commerciale consegnata al consumatore su supporto durevole (cartaceo o e-mail) al più tardi alla consegna del bene. La dichiarazione deve contenere:

  • l'indicazione chiara che il consumatore conserva il diritto ai rimedi gratuiti della garanzia legale nei confronti del venditore, che non è pregiudicato dalla garanzia commerciale;
  • nome e indirizzo del produttore;
  • la procedura da seguire per attivare la garanzia;
  • i prodotti coperti;
  • le condizioni della garanzia.

Attenzione alle garanzie parziali

Produttori e venditori possono continuare a offrire altri tipi di garanzie commerciali, a condizione che non creino confusione con la garanzia di durabilità GARAN. Una garanzia che copre solo una parte del prodotto (ad esempio il motore, il compressore o la cerniera) non può utilizzare l'etichetta GARAN e deve indicare chiaramente al consumatore che riguarda soltanto quel componente.

Il legame con le regole su greenwashing e durabilità

Avviso ed etichetta non sono un tema isolato. La stessa Direttiva (UE) 2024/825 ha inserito nella "lista nera" delle pratiche commerciali sleali anche le affermazioni non dimostrate sulla durabilità di un prodotto in termini di tempo o intensità di utilizzo. Chi comunica "lunga durata" o "garantito 10 anni" deve quindi verificare due aspetti:

  • se la promessa configura una garanzia commerciale di durabilità che rende obbligatoria l'etichetta GARAN;
  • se la durabilità dichiarata è supportata da evidenze tecniche, come prove di durata, test di affidabilità o dati di campo.

Le indicazioni applicative fornite dal MIMIT sulle nuove regole anti-greenwashing, incluse quelle sulla gestione delle scorte, sono approfondite nel nostro articolo sulla Circolare MIMIT del 27 agosto 2026.

Dove scaricare i modelli ufficiali

Il MIMIT mette a disposizione sulla propria pagina il PDF dell'avviso armonizzato in italiano e tre formati dell'etichetta GARAN (a colori, in bianco e nero e per la visualizzazione online annidata). La Commissione europea ha pubblicato inoltre orientamenti pratici e file vettoriali ad alta risoluzione in tutte le lingue dell'UE, utili per la stampa professionale e per l'integrazione nei siti di e-commerce.

Checklist operativa

Per i venditori (negozi fisici ed e-commerce)

  1. Scaricare l'avviso armonizzato ufficiale, senza modificarne testi, grafica o QR code.
  2. Esporlo in negozio in formato almeno A4, in posizione visibile (parete, cassa, area di vendita).
  3. Pubblicarlo a colori sul sito web in un punto facilmente accessibile, valutando la presenza nelle pagine prodotto e nel processo di acquisto.
  4. Per le vendite in altri Stati membri, usare la versione nella lingua del Paese di destinazione.
  5. Esporre in modo chiaro l'etichetta GARAN per i prodotti che ne sono dotati, sulla base delle informazioni ricevute dal produttore.
  6. Formare il personale di vendita e assistenza sulla differenza tra garanzia legale e garanzie commerciali.

Per i produttori

  1. Censire tutte le garanzie commerciali offerte e verificare quali soddisfano le tre condizioni GARAN (gratuita, intero bene, oltre due anni).
  2. Per quelle qualificanti, personalizzare l'etichetta con durata, marchio e ID modello e definire dove apporla (prodotto, imballaggio, scheda online).
  3. Redigere o aggiornare la dichiarazione di garanzia commerciale con tutti i contenuti obbligatori.
  4. Riformulare le garanzie parziali in modo che non possano essere confuse con la garanzia GARAN.
  5. Verificare che ogni affermazione sulla durabilità sia supportata da evidenze tecniche documentate.
  6. Trasmettere a distributori e rivenditori le informazioni e i file necessari per l'esposizione corretta.

Conclusioni

Avviso armonizzato ed etichetta GARAN cambiano il modo in cui le garanzie vengono comunicate al consumatore: modelli identici in tutta l'UE, elementi non modificabili e regole precise su dimensioni e formati. Per i venditori l'adempimento è semplice ma generalizzato, e la sua assenza è immediatamente verificabile in caso di controllo. Per i produttori la questione è più strategica: una garanzia di durabilità ben strutturata può diventare un elemento di differenziazione, purché sia coerente con il formato GARAN e supportata da evidenze tecniche sulla durata reale del prodotto.

European Quality Standard affianca fabbricanti e distributori nella verifica di conformità delle informazioni di prodotto, nella documentazione tecnica e nella valutazione dei claim di durabilità, anche nell'ambito degli obblighi di sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Per un supporto dedicato, contattaci.

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