Sostituire un argano, spostare un carroponte in un altro capannone, rifare le vie di corsa, cambiare il sistema di comando: sono interventi frequenti su attrezzature già in servizio, e ognuno pone la stessa domanda. Si tratta di manutenzione straordinaria o di una modifica che trasforma l'apparecchio in una macchina "nuova", da rimarcare CE e da denunciare di nuovo all'INAIL?
Per dare criteri operativi a chi deve rispondere, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell'INAIL ha pubblicato il documento "Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso" (edizione 2026). Il testo aggiorna l'impostazione storica della Circolare ISPESL n. 71/1997 alla luce della Direttiva macchine 2006/42/CE e, soprattutto, del Regolamento (UE) 2023/1230, che per la prima volta definisce la "modifica sostanziale" ed è pienamente applicabile dal 20 gennaio 2027.
Il documento in sintesi
| Autore | INAIL – Dipartimento DIT |
| Oggetto | Apparecchi di sollevamento di tipo fisso già in servizio (es. gru a ponte, gru a cavalletto, paranchi su vie di corsa) |
| Quadro di riferimento | D.Lgs. 81/2008 (art. 71), Direttiva 2006/42/CE, Regolamento (UE) 2023/1230, D.M. 11 aprile 2011, DPR 459/96 e Circolare ISPESL 71/1997 come punto di partenza storico |
| Limite dichiarato | Non estendibile ad altre direttive di prodotto |
| Struttura | Premessa, introduzione, campo di applicazione, schede di intervento; Appendice 1 "Le vie di corsa"; Appendice 2 "Modello di dichiarazione di straordinaria manutenzione e di corretta installazione/idoneità all'impiego" |
| Destinatari | Verificatori (INAIL, ASL/ARPA, soggetti abilitati), organi di vigilanza, datori di lavoro, manutentori, fabbricanti |
Le schede sono presentate come una rassegna non esaustiva ed esemplificativa dei casi più frequenti. Per ciascuno, INAIL non dà un verdetto, ma indica le condizioni che progettista ed esecutore devono rispettare perché l'operazione resti nell'ambito della manutenzione straordinaria. La responsabilità della classificazione resta sempre in capo a chi realizza l'intervento.
Perché la classificazione conta
La distinzione non è accademica: decide chi risponde della conformità della macchina e quali adempimenti scattano.
| Aspetto | Manutenzione straordinaria | Modifica sostanziale |
|---|---|---|
| Marcatura CE | Resta quella originale | Nuova valutazione della conformità, nuova marcatura CE e nuova dichiarazione di conformità |
| Chi risponde | Chi esegue l'intervento e chi lo ha incaricato, per l'operazione svolta | Chi modifica è assimilato al fabbricante, con tutti i relativi obblighi |
| Verifiche periodiche | Il verificatore esamina la documentazione e annota l'intervento nel verbale | Attrezzatura trattata come nuova: comunicazione di messa in servizio e nuova matricola INAIL; per quella originaria va comunicata la cessazione dell'esercizio (D.M. 11/04/2011, All. II, punto 5.3.3) |
| Documentazione | Dichiarazione di straordinaria manutenzione e di corretta installazione/idoneità all'impiego (modello in Appendice 2) | Fascicolo tecnico completo, istruzioni, dichiarazione di conformità UE |
Un punto spesso frainteso: non è compito del verificatore stabilire la natura dell'intervento. Il verificatore controlla che la documentazione prodotta sia adeguata a giustificare la classificazione scelta e, se ritiene necessarie altre informazioni, può interrompere la verifica periodica in corso.
Le cinque categorie di intervento secondo l'art. 71 del D.Lgs. 81/2008
Il documento inquadra gli interventi su un apparecchio di sollevamento in cinque tipologie, con conseguenze diverse.
| Tipologia | Riferimento | Contenuto |
|---|---|---|
| Manutenzione | art. 71, c. 4 | Obbligo del datore di lavoro per mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza |
| Interventi previsti dal fabbricante | art. 71, c. 4 e c. 9 | Operazioni indicate nelle istruzioni; il datore di lavoro le fa eseguire da persona competente e le registra nel registro di controllo |
| Aggiornamento dei requisiti minimi | art. 71, c. 4 | Interventi imposti da provvedimenti ministeriali per sanare pericoli rilevati: anche se costruttivi, non sono modifica sostanziale; vanno comunque registrati |
| Modifiche migliorative | art. 71, c. 5 | Decise dal datore di lavoro per migliorare la sicurezza, senza incidere su modalità d'uso e prestazioni previste dal fabbricante |
| Modifiche sostanziali | art. 71, c. 5 | Alterano modalità d'uso e prestazioni previste dal fabbricante: equivalgono a una nuova immissione sul mercato |
Il metro di giudizio: quello che ha previsto il fabbricante
Il criterio cardine del documento è semplice da enunciare: il termine di confronto è sempre ciò che il fabbricante ha previsto all'origine. C'è però un limite pratico. Chi valuta l'intervento di norma non ha accesso al fascicolo tecnico, ma solo alle istruzioni: il confronto avviene quindi con quanto riportato nel manuale, salvo che il fabbricante venga coinvolto direttamente e chiarisca cosa era stato considerato nella valutazione dei rischi.
Per questo INAIL raccomanda, ove possibile, un confronto preliminare con il fabbricante prima di procedere, chiunque sia l'esecutore. Operare fuori dalle sue previsioni significa rischiare di introdurre nuovi pericoli o aumentare rischi esistenti, con possibili contenziosi se poi nessuno si assume la responsabilità della conformità.
Dalla Guida blu al Regolamento macchine
Fino alla Direttiva 2006/42/CE il concetto di modifica sostanziale non era definito dalla normativa europea sulle macchine: i riferimenti erano la Guida all'applicazione della direttiva e la Guida blu, secondo cui una modifica è consistente quando prestazioni, finalità o tipo del prodotto cambiano senza che ciò fosse previsto nella valutazione dei rischi iniziale, oppure quando cambia la natura del pericolo o aumenta il livello di rischio.
Il Regolamento (UE) 2023/1230 introduce invece una definizione esplicita (art. 3, punto 16): modifica, fisica o digitale, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. Chi la esegue è considerato fabbricante (art. 18).
Il caso dello spostamento di una gru installata in modo permanente
Una delle indicazioni più utili riguarda il trasferimento di un apparecchio da un luogo a un altro. Il Regolamento 2023/1230 (Allegato V, punto 3) chiede che, per le macchine di sollevamento installate in modo permanente in un edificio o struttura e montabili solo sul luogo di utilizzo, la dichiarazione di conformità UE riporti l'indirizzo del sito. Il motivo è che le caratteristiche del luogo incidono su alcuni requisiti essenziali, a partire dall'idoneità all'impiego (RESS 4.1.3).
Ne deriva una domanda: spostare la gru significa rimarcarla? Secondo INAIL non necessariamente. Se lo spostamento è eseguito secondo le istruzioni del fabbricante, non ricorrono le condizioni della modifica sostanziale: basta che l'installatore indichi il nuovo luogo di installazione nella dichiarazione di straordinaria manutenzione e di corretta installazione/idoneità all'impiego, il cui modello è proposto in Appendice 2.
Attenzione alle vie di corsa
Il documento dedica un'appendice specifica alle vie di corsa. Nei trasferimenti e nei rifacimenti è proprio la struttura di supporto, spesso realizzata da soggetti diversi dal fabbricante della gru, a determinare se l'apparecchio può operare nelle condizioni previste dalle istruzioni. È un punto da documentare con particolare attenzione.
Cosa cambia per i diversi soggetti
- Datori di lavoro: prima di commissionare un intervento devono sapere come verrà classificato, perché da questo dipendono gli adempimenti verso l'INAIL e la gestione delle verifiche periodiche. Ogni intervento va registrato.
- Manutentori e installatori: se l'intervento è inquadrato come manutenzione straordinaria, devono poterlo dimostrare con documentazione tecnica adeguata e rilasciare la relativa dichiarazione. Se si esce dalle previsioni del fabbricante, ne assumono gli obblighi.
- Fabbricanti: istruzioni chiare su ricambi, sostituzioni di componenti, spostamenti e requisiti delle vie di corsa riducono le zone grigie e i contenziosi. Il manuale è, di fatto, il documento su cui verrà misurato ogni intervento futuro.
- Verificatori: controllano la coerenza e l'adeguatezza della documentazione, non decidono la natura dell'intervento.
Checklist operativa in 8 punti
- Recuperare le istruzioni originali dell'apparecchio e verificare se l'intervento è previsto, e con quali modalità.
- Contattare, ove possibile, il fabbricante per un parere preliminare sulla tipologia dell'operazione.
- Valutare se l'intervento modifica prestazioni, finalità o modalità d'uso (portata, velocità, campata, logiche di comando, area servita).
- Verificare se introduce nuovi pericoli o aumenta rischi esistenti, anche tramite modifiche software o al sistema di comando.
- In caso di spostamento, controllare l'idoneità del nuovo sito e delle vie di corsa rispetto ai requisiti del fabbricante.
- Formalizzare la classificazione e far rilasciare la dichiarazione di straordinaria manutenzione e corretta installazione, indicando il luogo se cambiato.
- Annotare l'intervento nel registro di controllo (art. 71, c. 9) e conservare la documentazione per la verifica periodica.
- Se si tratta di modifica sostanziale: gestire nuova valutazione della conformità, marcatura CE, dichiarazione UE, nuova messa in servizio e cessazione della matricola originaria.
Conclusioni
Il documento INAIL non offre risposte automatiche, ma qualcosa di più utile: un metodo. Con l'applicazione del Regolamento macchine dal 20 gennaio 2027 e una definizione normativa di modifica sostanziale, la vecchia impostazione della Circolare ISPESL 71/1997 non era più sufficiente. Per chi gestisce gru e carriponte già installati, il messaggio è chiaro: ogni intervento va confrontato con le istruzioni del fabbricante, classificato e documentato prima di essere eseguito, non ricostruito a posteriori in occasione della verifica periodica.
Se state pianificando la sostituzione di componenti, il trasferimento o l'adeguamento di un apparecchio di sollevamento e volete valutare se rientra nella manutenzione straordinaria o richiede una nuova certificazione CE della macchina, il team di European Quality Standard può supportarvi nell'analisi dei rischi e nella predisposizione della documentazione tecnica. Per un quadro aggiornato sul recepimento nazionale del Regolamento, leggete anche il nostro approfondimento sullo schema di decreto di adeguamento al Regolamento macchine, oppure contattateci.
Fonte: INAIL – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), "Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso", 2026. Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, Direttiva 2006/42/CE, Regolamento (UE) 2023/1230, D.M. 11 aprile 2011.

