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Regolamento macchine, trasmesso al Parlamento lo schema di decreto di adeguamento: vigilanza, organismi notificati e sanzioni fino a 100.000 euro

Il Governo ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo che adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. Si tratta dell'Atto del Governo n. 445, trasmesso il 9 ottobre 2026 e annunciato all'Assemblea il 12 ottobre, ora in fase di esame parlamentare. Il testo riscrive in larga parte il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, che fino a oggi ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE, e definisce chi vigila sul mercato, chi notifica e controlla gli organismi notificati e quali sanzioni si applicano a chi immette sul mercato macchine non conformi.

La tempistica non è casuale: proprio dal 20 ottobre 2026 si applica l'art. 50, par. 1 del Regolamento macchine, che chiede agli Stati membri di disporre di un sistema di sanzioni per le violazioni del Regolamento. E dal 20 gennaio 2027 il Regolamento sarà pienamente applicabile, con l'abrogazione della Direttiva 2006/42/CE.

Il percorso: dalla legge di delegazione europea allo schema di decreto

La base è l'art. 9 della Legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), in vigore dal 9 aprile 2026, che ha delegato il Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per adeguare il D.Lgs. 17/2010 al Regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2748. Lo schema è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026 e trasmesso alle Camere per i pareri.

Passaggio Data
Regolamento (UE) 2023/1230 in vigore19 luglio 2023
Legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026) in vigore9 aprile 2026
Esame preliminare in Consiglio dei ministri2 ottobre 2026
Trasmissione al Parlamento (AG n. 445)9 ottobre 2026
Applicazione art. 50, par. 1 Reg. 2023/1230 (sanzioni)20 ottobre 2026
Piena applicazione del Regolamento macchine20 gennaio 2027

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo definitivo potrà ancora cambiare dopo i pareri parlamentari.

La struttura dello schema

Lo schema è composto da cinque articoli. Il cuore è l'articolo 2, che riscrive il D.Lgs. 17/2010 in applicazione dei criteri di delega.

Articolo Contenuto
Art. 1Aggiorna le premesse del D.Lgs. 17/2010 con i riferimenti al Regolamento macchine, al Reg. (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, al GPSR (Reg. UE 2023/988) e al Codice del Consumo.
Art. 2Riscrive il D.Lgs. 17/2010: titolo, campo di applicazione, definizioni, obblighi degli operatori, vigilanza, organismi notificati, sanzioni, disposizioni transitorie.
Art. 3Abroga gli Allegati da I a IX del D.Lgs. 17/2010: i requisiti tecnici sono ora contenuti direttamente nel Regolamento.
Art. 4Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 5Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Il nuovo D.Lgs. 17/2010 articolo per articolo

Poiché il Regolamento è direttamente applicabile, il decreto nazionale non ripete più i requisiti di progettazione e le procedure di valutazione della conformità, ma si concentra su autorità, controlli e sanzioni. Ecco come cambia il testo.

Articolo D.Lgs. 17/2010 Intervento Contenuto
TitoloSostituitoRiferimento al Regolamento (UE) 2023/1230 al posto della Direttiva 2006/42/CE.
Art. 1SostituitoCampo di applicazione per rinvio ai prodotti e alle esclusioni dell'art. 2 del Regolamento.
Art. 2SostituitoDefinizioni di raccordo con il D.Lgs. 157/2022: autorità di vigilanza del mercato, autorità incaricate del controllo, ufficio unico di collegamento, autorità di notifica, ente unico di accreditamento.
Art. 3SostituitoImmissione sul mercato e messa in servizio di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine nel rispetto dei RESS dell'Allegato III; obblighi degli operatori lungo la catena di fornitura; istruzioni in lingua italiana; documentazione tecnica su richiesta delle autorità.
Art. 3-bisNuovoIl Ministero del lavoro, sentito il MIMIT, può adottare prescrizioni ulteriori per proteggere le persone durante installazione e uso, senza incidere sulla conformità del prodotto.
Art. 4AbrogatoSuperato dalla diretta applicabilità del Regolamento.
Art. 5SostituitoProcedure nazionali per contestare norme armonizzate e specifiche comuni che non garantiscono un adeguato livello di tutela.
Art. 6SostituitoAutorità di vigilanza: MIMIT e Ministero del lavoro, con gruppo di lavoro tecnico, supporto INAIL ed enti specializzati, anche per IA e cybersicurezza.
Art. 7SostituitoProcedura per prodotti che presentano rischi: misure correttive, divieto, ritiro, richiamo.
Art. 8SostituitoObblighi informativi verso la Commissione per le categorie dell'Allegato I, parte A.
Artt. 9 e 10AbrogatiProcedure di valutazione della conformità (macchine e quasi-macchine): già disciplinate dal Regolamento.
Art. 11SostituitoMIMIT autorità di notifica; ACCREDIA valuta e controlla gli organismi notificati (Reg. CE 765/2008); decreto tariffe; coordinamento con le agenzie per IA e cybersicurezza.
Art. 11-bisNuovoNotifica alla Commissione, limitazione/sospensione/revoca, regime transitorio per gli organismi già notificati ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
Art. 12AbrogatoAssorbito dalle norme europee sulla vigilanza.
Art. 13SostituitoNon conformità formali (art. 46 Reg.): misure in caso di irregolarità documentali non immediatamente legate a rischi.
Art. 14SostituitoRiservatezza (art. 49 Reg.) e coordinamento con il Codice privacy (D.Lgs. 196/2003).
Art. 15SostituitoNuovo sistema sanzionatorio graduato, irrogazione da parte delle Camere di commercio.
Art. 19SostituitoRichiamo al regime transitorio dell'art. 52 Reg. per i prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027.
Allegati I-IXAbrogatiI contenuti tecnici sono negli Allegati del Regolamento.

Obblighi degli operatori: italiano obbligatorio per le istruzioni

Il nuovo art. 3 conferma il principio base: macchine, prodotti correlati e quasi-macchine possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se rispettano i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RESS) dell'Allegato III del Regolamento. Fabbricanti, mandatari, importatori e distributori rispondono degli obblighi previsti per il proprio ruolo.

Sul piano pratico, due punti meritano attenzione:

  • istruzioni e informazioni per l'utilizzatore vanno fornite almeno in lingua italiana per i prodotti messi a disposizione in Italia, anche quando il Regolamento consente il formato digitale;
  • su richiesta delle autorità di vigilanza vanno resi disponibili la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità o di incorporazione, nei tempi e nelle forme richiesti.

Vigilanza del mercato: MIMIT, Ministero del lavoro e un tavolo tecnico comune

Le autorità di vigilanza restano due: il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per le proprie competenze e con i poteri previsti dal Capo VI del Regolamento. La novità è il coordinamento strutturato: le due autorità si riuniscono in un gruppo di lavoro tecnico per l'esame congiunto delle segnalazioni provenienti dagli organi di vigilanza dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 (ASL, Ispettorato) e dei casi più complessi.

Per gli accertamenti tecnici è previsto il supporto dell'INAIL e la possibilità di avvalersi di enti con competenze specifiche. Per le macchine con funzioni di intelligenza artificiale e cybersicurezza, dotate di logiche integralmente o parzialmente auto-evolutive e progettate per funzionare con livelli variabili di autonomia, le autorità potranno ricorrere a enti e agenzie specializzate.

Dal luogo di lavoro al mercato

Il collegamento con l'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 conferma un canale già noto: una macchina trovata non conforme durante un sopralluogo in azienda può innescare un procedimento di vigilanza del mercato nei confronti del fabbricante. Per i costruttori significa che un infortunio o un'ispezione presso un cliente possono riaprire il fascicolo tecnico anche a distanza di anni.

Prodotti a rischio e non conformità formali

Il nuovo art. 7 disciplina la procedura per macchine, prodotti correlati e quasi-macchine che presentano un rischio per la salute e la sicurezza: l'operatore deve adottare le misure correttive richieste e, se non interviene o il rischio permane, l'autorità può limitare o vietare la messa a disposizione, disporre il ritiro o il richiamo.

Il nuovo art. 13 recepisce invece l'art. 46 del Regolamento sulle non conformità formali: marcatura CE apposta male o assente, dichiarazione UE di conformità mancante o incompleta, documentazione tecnica non disponibile, istruzioni carenti, mancata indicazione dei dati del fabbricante o dell'importatore. Sono irregolarità "documentali" che non presuppongono un rischio immediato, ma che, se non sanate, portano alle stesse misure restrittive previste per i prodotti pericolosi.

Organismi notificati: MIMIT autorità di notifica, ACCREDIA per la valutazione

Il nuovo art. 11 individua il MIMIT come autorità nazionale di notifica e affida ad ACCREDIA, ente unico di accreditamento, la valutazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformità secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008. Sono previsti un decreto sulle tariffe per le attività di notifica e controllo e il coordinamento con le agenzie competenti in materia di IA e cybersicurezza; secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, per i prodotti con requisiti di IA e cybersicurezza l'autorizzazione sarebbe rilasciata dal MIMIT di concerto con il Ministero del lavoro.

Il nuovo art. 11-bis regola la notifica alla Commissione, la pubblicazione dei provvedimenti e i casi di limitazione, sospensione e revoca, oltre al regime transitorio per gli organismi già notificati ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, che secondo le prime ricostruzioni dovranno chiedere la transizione entro il 20 gennaio 2027 per non decadere.

Per i fabbricanti è un tema concreto: chi produce macchine dell'Allegato I del Regolamento (in particolare della parte A, per cui la valutazione da parte di terzi è obbligatoria) deve verificare che l'organismo scelto sia notificato per il Regolamento e non solo per la Direttiva.

Il nuovo sistema sanzionatorio

Il nuovo art. 15 è probabilmente la parte più rilevante per le imprese. Lo schema introduce sanzioni amministrative graduate in base alla gravità della violazione ed elimina il tetto massimo previsto in passato, ritenuto non più adeguato ai valori di mercato e non richiesto dalla normativa europea.

Violazione Sanzione (schema)
Macchine non conformi ai requisiti di sicurezzada 10.000 a 100.000 €
Violazione degli obblighi degli operatori o dei provvedimenti delle autorità di vigilanzada 10.000 a 50.000 €
Mancata cooperazione con le autorità di vigilanzada 3.000 a 30.000 €

Importi riportati dalla stampa specializzata sul testo approvato in esame preliminare; potranno essere modificati nel testo definitivo.

Altri elementi del nuovo art. 15:

  • le sanzioni sono irrogate dalle Camere di commercio, mentre l'accertamento spetta alle autorità di vigilanza, alle autorità incaricate del controllo e agli organi di vigilanza territoriali;
  • i proventi sono riassegnati alle autorità di vigilanza per potenziare i controlli su macchine e prodotti correlati;
  • sono previste fattispecie specifiche per le condotte reiterate, la mancata cooperazione e l'inottemperanza ai provvedimenti;
  • esce dal decreto la fattispecie della pubblicità ingannevole, ora disciplinata dal Codice del Consumo.

Attenzione: non solo sanzioni amministrative

Per le macchine con componenti di intelligenza artificiale il quadro va letto insieme al nuovo art. 437-bis del Codice Penale, in vigore dal 30 settembre 2026, che punisce l'omissione delle misure di sicurezza e la manomissione dei sistemi IA ad alto rischio. Ne abbiamo parlato nell'articolo Intelligenza artificiale e sicurezza delle macchine: il nuovo art. 437-bis c.p.

Il regime transitorio

Il nuovo art. 19 rinvia all'art. 52 del Regolamento: le macchine immesse sul mercato conformemente alla Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a essere messe a disposizione. Dal 20 gennaio 2027, invece, ogni nuova immissione sul mercato dovrà rispettare il Regolamento: nuova dichiarazione UE di conformità, riferimenti normativi aggiornati, RESS dell'Allegato III, procedure dell'art. 25 e, ove applicabile, certificati emessi da organismi notificati per il Regolamento.

Checklist per fabbricanti, importatori e distributori

  1. Mappare il portafoglio prodotti e individuare le macchine dell'Allegato I (parti A e B) del Regolamento.
  2. Verificare l'organismo notificato: deve essere notificato per il Regolamento (UE) 2023/1230, non solo per la Direttiva.
  3. Aggiornare la valutazione dei rischi (EN ISO 12100) sui RESS dell'Allegato III, con particolare attenzione a software, IA, cybersicurezza e comportamenti auto-evolutivi.
  4. Rivedere istruzioni e informazioni per l'utilizzatore: lingua italiana garantita, contenuti conformi al Regolamento, gestione del formato digitale.
  5. Preparare la nuova dichiarazione UE di conformità (e di incorporazione per le quasi-macchine) con i riferimenti al Regolamento.
  6. Rendere la documentazione tecnica pronta su richiesta: le non conformità formali sono sanzionabili anche senza rischio immediato.
  7. Definire una procedura per le richieste delle autorità: la mancata cooperazione diventa una violazione autonoma.
  8. Pianificare la transizione: tutto ciò che verrà immesso sul mercato dal 20 gennaio 2027 deve essere conforme al Regolamento.

Conclusioni

Con l'Atto del Governo n. 445 l'Italia sta completando il quadro nazionale del Regolamento macchine. Il decreto non introduce nuovi requisiti tecnici, che restano quelli europei, ma rende più concreti i controlli: vigilanza coordinata tra MIMIT e Ministero del lavoro, ruolo di ACCREDIA sugli organismi notificati, sanzioni più alte e senza tetto massimo, irregolarità documentali perseguibili. Il testo è ancora in esame parlamentare e potrà essere modificato, ma la scadenza del 20 gennaio 2027 non cambia: è il momento di verificare fascicoli tecnici, dichiarazioni, istruzioni e rapporti con gli organismi notificati.

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Fonti: Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230, Atto del Governo n. 445 (trasmesso il 9 ottobre 2026); Legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 9; Regolamento (UE) 2023/1230; D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. Importi delle sanzioni e regime degli organismi notificati come riportati dalla stampa specializzata sul testo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026.

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