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Greenwashing, la Circolare MIMIT del 27 agosto 2026: cosa fare con scorte e confezioni dal 27 settembre

Dal 27 settembre 2026 le nuove regole contro il greenwashing diventano pienamente applicabili in Italia. A un mese dalla scadenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la Circolare Prot. n. 316771 del 27 agosto 2026, con le prime indicazioni operative sull'applicazione del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Il punto più atteso riguarda una domanda molto concreta: cosa fare con i prodotti, le confezioni e gli imballaggi già realizzati prima del 27 settembre?

Il quadro normativo in sintesi

Il D.Lgs. 30/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) introducendo nuove pratiche commerciali considerate ingannevoli in materia di comunicazioni ambientali. Le date da ricordare sono due:

Data Cosa accade
24 marzo 2026 Entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026
27 settembre 2026 Applicazione delle nuove disposizioni su comunicazioni ambientali e vanti ecologici
27 marzo 2027 (orientativo) Termine indicativo, secondo la Circolare MIMIT, per l'adeguamento delle confezioni dei beni non deperibili già prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026

Tra le pratiche vietate rientrano, in particolare, le asserzioni ambientali generiche ("green", "ecologico", "sostenibile", "rispettoso dell'ambiente") non supportate da un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, l'attribuzione all'intero prodotto di un beneficio che riguarda solo una sua parte, i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da autorità pubbliche, le dichiarazioni di neutralità climatica basate sulla compensazione delle emissioni e gli impegni ambientali futuri privi di un piano chiaro e verificabile.

Nessun periodo transitorio: le regole valgono dal 27 settembre

La Circolare è netta su un punto: né il legislatore europeo né quello italiano hanno previsto un regime transitorio. Dal 27 settembre 2026 tutti i beni prodotti o immessi sul mercato devono essere pienamente conformi alle nuove prescrizioni sulle comunicazioni ambientali.

Per la gestione dei prodotti già esistenti, il MIMIT richiama la posizione comune (Common Understanding) delle Autorità europee di tutela dei consumatori. L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, bilanciando la tutela del consumatore con la sostenibilità degli oneri per le imprese ed evitando distorsioni di mercato tra Stati membri.

La gestione delle scorte: beni durevoli e beni deperibili

Nella fase iniziale di applicazione, le Autorità di vigilanza potranno tenere conto delle difficoltà tecniche comprovate e specifiche legate all'adeguamento delle confezioni. In pratica, la Circolare distingue due situazioni:

Prodotti non deperibili

Per i beni con durata superiore ai 30 giorni, già prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, l'adeguamento delle confezioni può avvenire orientativamente entro sei mesi, cioè entro il 27 marzo 2027. Le misure correttive su materiali promozionali, punti vendita e canali online vanno però adottate da subito.

Prodotti deperibili

Per i beni deperibili non è indicato un termine specifico, in considerazione del prevedibile esaurimento più rapido delle scorte già presenti nei canali di vendita.

Un elemento rilevante per le imprese: il ritiro formale o la distruzione dei prodotti già immessi non saranno richiesti in modo automatico, soprattutto quando comporterebbero costi sproporzionati o, paradossalmente, un inutile danno ambientale. Resta però in capo all'impresa l'onere di dimostrare che la produzione o l'immissione sul mercato è antecedente al 27 settembre 2026.

Le "misure ragionevoli e proporzionate" da adottare subito

La tolleranza sulle confezioni non è un esonero. Fin dal 27 settembre le imprese devono adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate per rispettare le nuove regole. La Circolare cita, a titolo di esempio:

  • la revisione del materiale promozionale e pubblicitario;
  • il coordinamento della rete di vendita (distributori, agenti, rivenditori);
  • l'applicazione di etichette adesive correttive sulle confezioni in giacenza;
  • l'esposizione di informative di rettifica nei punti vendita fisici e nelle vetrine online (e-commerce, marketplace, schede prodotto).

In caso di controllo, l'impresa dovrà poter documentare le attività svolte per eliminare o correggere i claim non più conformi. La valutazione delle Autorità terrà conto delle circostanze specifiche e, soprattutto, del comportamento concretamente tenuto dall'azienda per adeguarsi.

Attenzione alle violazioni "pregresse"

La Circolare ricorda che i claim ambientali erano già soggetti alle regole generali sulle pratiche commerciali scorrette. Le violazioni commesse prima del 27 settembre 2026 non potranno quindi essere giustificate con le difficoltà di adeguamento alla nuova disciplina. Le istruttorie saranno avviate con un approccio graduale, dando priorità alle violazioni più gravi.

Nuovi strumenti informativi del Ministero

Oltre alle indicazioni sulla decorrenza, la Circolare dà visibilità alle sezioni dedicate pubblicate sul portale istituzionale del MIMIT e annuncia una pagina di FAQ con le risposte ai quesiti di interesse generale sull'applicazione della normativa. Conviene monitorarla nei prossimi mesi, perché potrà chiarire casi applicativi specifici per settore.

Checklist operativa per le imprese

  1. Mappare tutti i claim ambientali presenti su prodotti, packaging, etichette, cataloghi, siti web, e-commerce, social e materiale pubblicitario.
  2. Classificare ogni claim: generico o specifico? riferito all'intero prodotto o a una sua parte? supportato da evidenze tecniche o da una certificazione di terza parte?
  3. Eliminare o riformulare subito i claim non conformi sui canali modificabili rapidamente (online, pubblicità, materiale promozionale).
  4. Censire le scorte di prodotti e imballaggi già realizzati, con evidenza documentale della data di produzione o immissione sul mercato.
  5. Pianificare l'adeguamento delle confezioni dei beni non deperibili entro il termine orientativo del 27 marzo 2027, usando nel frattempo etichette correttive o informative di rettifica.
  6. Informare la rete di vendita e i distributori, con istruzioni scritte e tracciabili.
  7. Costituire un dossier di conformità che raccolga evidenze tecniche (es. LCA, rapporti di prova, certificazioni) e registro delle azioni correttive intraprese.

Conclusioni

La Circolare MIMIT del 27 agosto 2026 non introduce un rinvio, ma offre un criterio di ragionevolezza per la fase di passaggio. La chiave è la tracciabilità delle scelte: un'impresa che sa dimostrare di aver rivisto i propri claim, corretto le comunicazioni e pianificato l'adeguamento delle confezioni è in una posizione molto più solida di chi attende i controlli. Per chi comunica caratteristiche ambientali dei propri prodotti, la via più sicura resta quella di basare ogni affermazione su dati verificabili e, dove possibile, su sistemi di certificazione riconosciuti.

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Riferimenti: Circolare MIMIT Prot. n. 316771 del 27 agosto 2026; D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (GU n. 56 del 09.03.2026); Direttiva (UE) 2024/825; D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

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