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Valvole automatiche: Direttiva macchine e/o Direttiva PED

Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole si sono spesso confrontati sulla questione “valvole” e, in particolare, varie sono state le diatribe su quale direttiva esse dovessero seguire: Macchine o/e PED.

Tutt’oggi le divergenze sono numerose, ma proviamo a fare più chiarezza sul tema.

Breve cenno storico: All’inizio le valvole sono state considerate al di fuori del campo di applicazione della Direttiva macchine, possiamo dire fino al 2014. Infatti, per quasi 20 anni, il mercato si è regolato a livello europeo applicando la Direttiva Ped.
Eppure negli ultimi anni sono sorti alcuni dubbi su quale sia la Direttiva più adatta da adottare.

Le valvole sono da considerare macchine? Un dibattito senza fine.
Le interpretazioni di Ceir e Commissione Europea.

La questione nasce dalla stessa definizione di “macchina” contenuta nell’articolo 2 comma a) della Direttiva 2006/42/CE.

Secondo tale definizione la macchina è “un insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

Pertanto, la tesi sostenuta da alcuni paesi è che tutte le valvole attuate o destinate a essere attuate sarebbero macchine, e quindi soggette alla Direttiva macchine.

La definizione invece di “quasi macchina”  non risulta applicabile perché le valvole non sono necessariamente destinate all’utilizzo all’interno di macchine, ma possono essere invece utilizzate all’interno di un sistema di trasporto fluidi o di un recipiente in pressione, perciò manca il presupposto principale.

Ma allora come capire quale Direttiva applicare?

Partiamo da un presupposto valido non solo per le valvole, ma per molti prodotti soggetti a certificazione CE:

“Lo stesso prodotto, rischio o impatto può essere coperto da due o più atti di armonizzazione.”

In tal caso il problema della sovrapposizione può essere risolto privilegiando l’atto di armonizzazione dell’Unione più specifico.
Proprio per questo fine, è di solito necessaria una corretta analisi dei rischi del prodotto, o talvolta anche una giusta analisi della sua destinazione, che determina quindi quale sia la legislazione applicabile.

In conclusione:

Secondo il Ceir, l’atto di armonizzazione più specifico per le valvole è la Direttiva Ped.
In assenza di decisioni definitive del Machinery Working Group, la posizione del Ceir soddisfa in parte l’aspetto sostanziale della valutazione di conformità delle valvole.

La direttiva di riferimento – quindi – possiamo dire che resta la Ped, in analogia con il corpo normativo applicato anche in altri contesti extra-europei, mentre solo in casi specifici e particolari può essere applicabile la Direttiva macchine.

Per comprendere in quali situazioni è opportuno fare capo alla Direttiva macchine, ai costruttori si consiglia quindi di:
effettuare una corretta analisi dei rischi, eventualmente prendendo in esame i requisiti essenziali della Direttiva macchine quando la situazione lo richieda, ma senza dichiarare la conformità del prodotto a questa direttiva.

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