UE: Restrizione di formaldeide nei giocattoli Rapex Report Gennaio 2019

UE 2018 2005: Restrizione ulteriore sull’uso degli ftalati

Gli ftalati, sono sostanze tossiche per la riproduzione, e pertanto già inserite nel Regolamento REACH, in virtù del processo iniziato nel 2011 con una proposta di regolamentazione di queste sostanze dalla Danimarca, successivamente recepita dall’ECHA (European Chemical Agency). Tali sostanze sono: il DEHP (bis (2-etilexil) Ftalato), il DBP (Dibutil Ftalato), il BBP (Benzil Butil Ftalato) e il DIBP (Diisobutil Ftalato) ma soltanto le prime tre erano state vietate all’interno di prodotti di largo consumo destinati ai bambini.

Con l’approvazione del Regolamento (EU) 2018/2005 del 17 dicembre 2018,  l’Unione Europea ne ha uniformato la regolamentazione, prevedendo a partire dal 7 luglio 2020, il divieto d’immissione sul mercato di articoli con un contenuto di uno o più dei 4 ftalati sopra citati in quantità superiore allo 0,1% in peso del materiale plastico.

Tale modifica, giunge, dopo un periodo di osservazione e di allerta circa la tossicità degli ftalati,  presi singolarmente o in miscela.  Questo nuovo Regolamento sarà di certo rilevante, poiché gli ftalati, sono ampiamente utilizzati come plasticizzanti all’interno di materiali polimerici.

Sostanza

Numero UE

Numero CAS

Diisobutil ftalato (DIBP)

Dibutil ftalato (DBP)

Benzil Butil Ftalato (BBP)

Bis (2-etilexil) ftalato (DEHP)

201-553-2

201-557-4

201-622-7

204-211-0

84-69-5

84-74-2

85-68-7

117-81-7

Il Regolamento (EU) 2018/2005 prevede le eccezioni per alcune categorie di seguito riportate:

1. Gli articoli esclusivamente destinati all’uso industriale e agricolo o all’uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle;

2. Gli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione o riparazione di tali aeromobili, qualora tali articoli siano essenziali alla sicurezza e all’aeronavigabilità degli aeromobili;

3.I veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2007/46/CE immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora questi ultimi non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli;

4. Gli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020;

5. Gli strumenti di misurazione destinati all’uso in laboratorio e ai componenti di detti strumenti;

6. I materiali e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004 o del Regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione (*1);

7. I dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE e ai componenti di detti dispositivi medici;

8. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/65/UE;

9. Il confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 726/2004, della Direttiva 2001/82/CE o della Direttiva 2001/83/CE;

10. I giocattoli e agli articoli di puericultura di cui ai punti 1 e 2.

Di seguito riportiamo un link con informazioni utili per approfondimenti:

Regolamento REACH

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