RoHS: aggiornato a giugno 2026 il testo consolidato, nuove esenzioni sul piombo e compiti tecnici trasferiti all’ECHA

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Versione Luglio 2026

Il Decreto MASE del 7 maggio 2026: tre nuove esenzioni sul piombo

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 maggio 2026 (GU n. 144 del 24.06.2026) sono state recepite nell'ordinamento italiano, tramite modifica dell'Allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 (attuazione della RoHS III), tre direttive delegate della Commissione europea, tutte datate 8 settembre 2025:

  • Direttiva delegata (UE) 2025/1802 – esenzione relativa al piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (GU L 2025/1802 del 21.11.2025). Modifica la voce 7 a) dell'Allegato III.
  • Direttiva delegata (UE) 2025/2364 – esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame (GU L 2025/2364 del 21.11.2025). Sostituisce le voci 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) dell'Allegato III.
  • Direttiva delegata (UE) 2025/2363 – esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica (GU L 2025/2363 del 21.11.2025). Sostituisce le voci 7 c)-I e 7 c)-II e introduce le nuove voci 7 c)-V e 7 c)-VI dell'Allegato III.

Tutte e tre le direttive delegate sono entrate in vigore l'11 dicembre 2025, con applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026.

Direttiva delegataOggetto esenzioneVoci Allegato III interessateApplicazione
(UE) 2025/1802Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione7 a)1° luglio 2026
(UE) 2025/2364Piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio, rame6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II, 6 c)1° luglio 2026
(UE) 2025/2363Piombo in componenti di vetro o ceramica7 c)-I, 7 c)-II (sostituite); 7 c)-V, 7 c)-VI (nuove)1° luglio 2026

Per gli operatori del settore elettrico ed elettronico che utilizzano leghe di piombo in componenti strutturali, saldature o parti vetrose/ceramiche, è opportuno verificare se i propri prodotti rientrano nelle condizioni di queste esenzioni aggiornate, che sostituiscono formulazioni precedenti dell'Allegato III.

La Direttiva (UE) 2025/2456: compiti scientifici e tecnici all'ECHA

Il quadro normativo RoHS è stato inoltre modificato dalla Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025 (GU L 2025/2456 del 12.12.2025), che riassegna all'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) i compiti scientifici e tecnici precedentemente svolti nell'ambito della valutazione delle esenzioni e delle sostanze ristrette.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ma la sua applicazione è fissata al 13 agosto 2027, a testimonianza della natura organizzativa e di più lungo periodo di questa modifica. Interessa gli articoli 5, 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, 20 e 24, oltre agli Allegati V e V bis della Direttiva 2011/65/UE.

Il quadro delle sostanze ristrette (Allegato II)

Si ricorda che l'Allegato II della RoHS III, nella versione applicabile dal 22 luglio 2019 a seguito della Direttiva delegata (UE) 2015/863, elenca le sostanze soggette a restrizione con le rispettive concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

  • Piombo – 0,1%
  • Mercurio – 0,1%
  • Cadmio – 0,01%
  • Cromo esavalente – 0,1%
  • Bifenili polibromurati (PBB) – 0,1%
  • Eteri di difenile polibromurato (PBDE) – 0,1%
  • Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) – 0,1%
  • Benzilbutilftalato (BBP) – 0,1%
  • Dibutilftalato (DBP) – 0,1%
  • Diisobutilftalato (DIBP) – 0,1%

Le esenzioni recentemente aggiornate riguardano proprio il piombo, la sostanza per cui il quadro RoHS prevede il maggior numero di deroghe specifiche legate a impieghi tecnicamente difficili da sostituire.

Perché aggiornare il proprio fascicolo tecnico

Ogni modifica all'Allegato III può incidere direttamente sulla dichiarazione di conformità RoHS dei prodotti già in commercio o in fase di progettazione. Per i fabbricanti che si avvalgono di esenzioni sul piombo in saldature, leghe metalliche o componenti vetrosi/ceramici, è consigliabile verificare la formulazione aggiornata delle voci interessate entro la data di applicazione del 1° luglio 2026, anche in vista di eventuali audit o richieste di documentazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Riferimenti normativi: Direttiva 2011/65/UE (RoHS III); D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27; Decreto MASE 7 maggio 2026 (GU n.144 del 24.06.2026); Direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363, 2025/2364 dell'8 settembre 2025; Direttiva (UE) 2025/2456 del 26 novembre 2025.

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