PPWR, il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi: cosa cambia per le aziende
Regolamento (UE) 2025/40 — in vigore dall'11 febbraio 2025, applicabile dal 12 agosto 2026
Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/40, meglio noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), che sostituisce la storica direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Si tratta di una delle novità più rilevanti degli ultimi anni per tutte le imprese che producono, utilizzano, importano o distribuiscono imballaggi nel mercato europeo: a differenza di una direttiva, il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di un recepimento nazionale, e introduce obblighi puntuali con scadenze precise.
Perché nasce il PPWR
Gli imballaggi rappresentano oggi circa il 36% dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'Unione Europea. Il nuovo regolamento nasce per invertire questa tendenza, fissando l'obiettivo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE siano riciclabili entro il 2030 e per ridurre in modo strutturale la quantità di rifiuti generati, favorendo riutilizzo, ricarica e uso di materiali riciclati.
A chi si applica
Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato (plastica, carta e cartone, vetro, metallo, legno) e da tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal settore di provenienza: industria, commercio, distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici. Riguarda quindi fabbricanti, importatori, distributori, e-commerce, fornitori di servizi logistici e, più in generale, qualsiasi operatore economico che immetta imballaggi sul mercato europeo.
Le principali novità in sintesi
1. Riciclabilità obbligatoria
Dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili, secondo classi di prestazione (A, B, C) definite in base a criteri di progettazione per il riciclaggio. Dal 2038 sarà richiesta almeno la classe B.
2. Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
A partire dal 2030 gli imballaggi in plastica dovranno contenere percentuali minime di materiale riciclato post-consumo, variabili dal 10% al 35% a seconda della tipologia (con soglie più elevate, dal 25% al 65%, a decorrere dal 2040).
3. Riduzione al minimo di peso e volume
Gli imballaggi dovranno essere progettati riducendo al minimo peso e volume necessari a garantirne la funzionalità: vietate le "doppie pareti" o i falsi fondi usati solo per aumentare il volume percepito del prodotto. Anche lo spazio vuoto negli imballaggi multipli, da trasporto e per l'e-commerce non potrà superare il 50%.
4. Etichettatura armonizzata
Dal 12 agosto 2028 sarà obbligatoria un'etichettatura armonizzata a livello UE, basata su pittogrammi, per facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori, comprensibile anche in caso di disabilità o barriere linguistiche.
5. Restrizioni su formati specifici
Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati alcuni imballaggi definiti "superflui", tra cui gli imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati nei locali di ristorazione, gli imballaggi multipli in plastica monouso presso il punto vendita e le porzioni monodose di condimenti, salse e zucchero nell'HoReCa.
6. Sistemi di deposito cauzionale
Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% di bottiglie di plastica monouso e lattine per bevande, tramite sistemi di deposito cauzionale e restituzione (salvo deroghe per chi già raggiunge tale soglia con altri sistemi).
7. Responsabilità estesa del produttore (EPR)
I produttori dovranno registrarsi in un apposito registro nazionale in ciascuno Stato membro in cui immettono imballaggi sul mercato e contribuire finanziariamente alla gestione del fine vita degli imballaggi stessi, con contributi modulati in base alla riciclabilità e al contenuto riciclato.
Le scadenze chiave
| Data | Obbligo |
|---|---|
| 12 agosto 2026 | Applicazione generale del Regolamento; abrogazione della direttiva 94/62/CE |
| 12 agosto 2028 | Etichettatura armonizzata degli imballaggi e dei contenitori per rifiuti |
| 1° gennaio 2029 | Sistemi di deposito cauzionale per bottiglie in plastica e lattine (raccolta al 90%) |
| 1° gennaio 2030 | Obbligo di riciclabilità, contenuto riciclato minimo, riduzione al minimo degli imballaggi, divieto di formati superflui, obiettivi di riutilizzo |
| 2035 | Valutazione "riciclato su scala" per la classificazione di riciclabilità |
| 2038 | Solo imballaggi di classe A o B potranno essere immessi sul mercato |
| 2040 | Percentuali di contenuto riciclato più elevate; obiettivi di riutilizzo rafforzati |
Cosa devono fare le aziende fin da ora
- Mappare tutti gli imballaggi utilizzati (primari, secondari, terziari) e valutarne la conformità futura ai criteri di riciclabilità;
- Verificare la disponibilità di contenuto riciclato compatibile con le percentuali minime richieste;
- Aggiornare i processi di progettazione degli imballaggi (packaging design) secondo il principio "design for recycling";
- Predisporre la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE previste dal regolamento;
- Verificare gli obblighi di registrazione nei registri nazionali dei produttori e di responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui si opera;
- Monitorare l'evoluzione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione Europea, che definiranno in dettaglio criteri, metodologie e formati.
Conclusioni
Il PPWR segna un cambio di paradigma nella gestione degli imballaggi in Europa: non un semplice adeguamento normativo, ma una revisione strutturale che coinvolge progettazione, produzione, etichettatura e fine vita del prodotto. Le aziende che iniziano fin da ora un percorso di adeguamento — anche attraverso un supporto specialistico in materia di certificazione e conformità normativa — potranno affrontare le scadenze del 2026 e del 2030 con maggiore sicurezza, trasformando un obbligo di legge in un vantaggio competitivo sul mercato europeo.
