PPWR, il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi: cosa cambia per le aziende

PPWR, il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi: cosa cambia per le aziende

Regolamento (UE) 2025/40 — in vigore dall'11 febbraio 2025, applicabile dal 12 agosto 2026

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/40, meglio noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), che sostituisce la storica direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Si tratta di una delle novità più rilevanti degli ultimi anni per tutte le imprese che producono, utilizzano, importano o distribuiscono imballaggi nel mercato europeo: a differenza di una direttiva, il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di un recepimento nazionale, e introduce obblighi puntuali con scadenze precise.

Perché nasce il PPWR

Gli imballaggi rappresentano oggi circa il 36% dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'Unione Europea. Il nuovo regolamento nasce per invertire questa tendenza, fissando l'obiettivo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE siano riciclabili entro il 2030 e per ridurre in modo strutturale la quantità di rifiuti generati, favorendo riutilizzo, ricarica e uso di materiali riciclati.

A chi si applica

Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato (plastica, carta e cartone, vetro, metallo, legno) e da tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal settore di provenienza: industria, commercio, distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici. Riguarda quindi fabbricanti, importatori, distributori, e-commerce, fornitori di servizi logistici e, più in generale, qualsiasi operatore economico che immetta imballaggi sul mercato europeo.

Le principali novità in sintesi

1. Riciclabilità obbligatoria

Dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili, secondo classi di prestazione (A, B, C) definite in base a criteri di progettazione per il riciclaggio. Dal 2038 sarà richiesta almeno la classe B.

2. Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

A partire dal 2030 gli imballaggi in plastica dovranno contenere percentuali minime di materiale riciclato post-consumo, variabili dal 10% al 35% a seconda della tipologia (con soglie più elevate, dal 25% al 65%, a decorrere dal 2040).

3. Riduzione al minimo di peso e volume

Gli imballaggi dovranno essere progettati riducendo al minimo peso e volume necessari a garantirne la funzionalità: vietate le "doppie pareti" o i falsi fondi usati solo per aumentare il volume percepito del prodotto. Anche lo spazio vuoto negli imballaggi multipli, da trasporto e per l'e-commerce non potrà superare il 50%.

4. Etichettatura armonizzata

Dal 12 agosto 2028 sarà obbligatoria un'etichettatura armonizzata a livello UE, basata su pittogrammi, per facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori, comprensibile anche in caso di disabilità o barriere linguistiche.

5. Restrizioni su formati specifici

Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati alcuni imballaggi definiti "superflui", tra cui gli imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati nei locali di ristorazione, gli imballaggi multipli in plastica monouso presso il punto vendita e le porzioni monodose di condimenti, salse e zucchero nell'HoReCa.

6. Sistemi di deposito cauzionale

Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% di bottiglie di plastica monouso e lattine per bevande, tramite sistemi di deposito cauzionale e restituzione (salvo deroghe per chi già raggiunge tale soglia con altri sistemi).

7. Responsabilità estesa del produttore (EPR)

I produttori dovranno registrarsi in un apposito registro nazionale in ciascuno Stato membro in cui immettono imballaggi sul mercato e contribuire finanziariamente alla gestione del fine vita degli imballaggi stessi, con contributi modulati in base alla riciclabilità e al contenuto riciclato.

Le scadenze chiave

Data Obbligo
12 agosto 2026 Applicazione generale del Regolamento; abrogazione della direttiva 94/62/CE
12 agosto 2028 Etichettatura armonizzata degli imballaggi e dei contenitori per rifiuti
1° gennaio 2029 Sistemi di deposito cauzionale per bottiglie in plastica e lattine (raccolta al 90%)
1° gennaio 2030 Obbligo di riciclabilità, contenuto riciclato minimo, riduzione al minimo degli imballaggi, divieto di formati superflui, obiettivi di riutilizzo
2035 Valutazione "riciclato su scala" per la classificazione di riciclabilità
2038 Solo imballaggi di classe A o B potranno essere immessi sul mercato
2040 Percentuali di contenuto riciclato più elevate; obiettivi di riutilizzo rafforzati

Cosa devono fare le aziende fin da ora

  • Mappare tutti gli imballaggi utilizzati (primari, secondari, terziari) e valutarne la conformità futura ai criteri di riciclabilità;
  • Verificare la disponibilità di contenuto riciclato compatibile con le percentuali minime richieste;
  • Aggiornare i processi di progettazione degli imballaggi (packaging design) secondo il principio "design for recycling";
  • Predisporre la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE previste dal regolamento;
  • Verificare gli obblighi di registrazione nei registri nazionali dei produttori e di responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui si opera;
  • Monitorare l'evoluzione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione Europea, che definiranno in dettaglio criteri, metodologie e formati.

Conclusioni

Il PPWR segna un cambio di paradigma nella gestione degli imballaggi in Europa: non un semplice adeguamento normativo, ma una revisione strutturale che coinvolge progettazione, produzione, etichettatura e fine vita del prodotto. Le aziende che iniziano fin da ora un percorso di adeguamento — anche attraverso un supporto specialistico in materia di certificazione e conformità normativa — potranno affrontare le scadenze del 2026 e del 2030 con maggiore sicurezza, trasformando un obbligo di legge in un vantaggio competitivo sul mercato europeo.

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