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Versione Luglio 2026
Divieto di distruzione dei prodotti di abbigliamento invenduti dal 19.07.2026 / Deroghe previste
Dal 19 luglio 2026 entra in vigore uno dei divieti più significativi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation): la distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti non sarà più consentita per le grandi imprese.
Perché la norma
Ogni anno in Europa si stima che tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili invenduti venga distrutto prima ancora di essere indossato, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, un valore paragonabile alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021. Il divieto risponde alla crescente attenzione dei consumatori verso i rifiuti tessili e gli impatti ambientali e sociali della «fast fashion», e si inserisce nel percorso avviato dall'ESPR, in vigore dal 18 luglio 2024, per rafforzare circolarità, prestazioni energetiche, riciclabilità e durabilità dei prodotti immessi sul mercato UE.
Tempistiche di applicazione
- Grandi imprese: obbligo in vigore dal 19 luglio 2026
- Medie imprese: adeguamento previsto da luglio 2030
Parallelamente, le imprese dovranno comunicare informazioni standardizzate sui volumi di beni invenduti smaltiti come rifiuti, secondo un formato pensato per non introdurre ulteriori oneri amministrativi.
Le deroghe previste dal Regolamento delegato (UE) 2026/296
Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 del 9 febbraio 2026, applicabile anch'esso dal 19 luglio 2026, individua i casi in cui la distruzione resta consentita, a condizione che l'operatore economico sia in grado di produrre la relativa documentazione:
- prodotto pericoloso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988;
- prodotto non conforme al diritto UE o nazionale, quando la distruzione è prescritta dalla norma o è la misura correttiva proporzionata;
- violazione accertata di diritti di proprietà intellettuale (decisione giudiziaria definitiva, ADR o notifica del titolare dei diritti);
- scadenza di una licenza o di un vincolo contrattuale che rende illecita l'ulteriore distribuzione del prodotto;
- impossibilità tecnica di rimuovere etichette, loghi o elementi distintivi protetti o inappropriati, che impedisce la preparazione per il riutilizzo;
- danni, deterioramento o problemi igienici che rendono il prodotto inaccettabile, quando la riparazione non è fattibile o economicamente sostenibile;
- difetti di progettazione o fabbricazione non riparabili;
- mancata accettazione del prodotto dopo un'offerta di donazione ad almeno tre soggetti dell'economia sociale nell'UE, protratta per almeno otto settimane (deroga residuale, applicabile solo se non ricorrono i casi precedenti);
- prodotto ricevuto in donazione da un ente dell'economia sociale per cui non si trova un destinatario;
- prodotto rimesso sul mercato dopo preparazione per il riutilizzo da un gestore rifiuti, per cui non si trova un destinatario.
«Il settore tessile è in prima linea nella transizione verso la sostenibilità, ma restano ancora delle sfide. I dati sullo spreco mostrano chiaramente la necessità di intervenire. Con queste nuove misure, il settore tessile sarà messo nelle condizioni di adottare pratiche sostenibili e circolari, rafforzando al contempo la nostra competitività e riducendo le dipendenze.»
— Jessika Roswall, Commissaria UE per l'Ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare competitiva
Obblighi documentali
Per ciascuna deroga applicata, l'operatore economico deve conservare per cinque anni dalla distruzione la documentazione a supporto (referti di prova, dichiarazioni di autovalutazione, decisioni giudiziarie, rapporti di ispezione, prove dell'offerta in donazione, ecc.) e renderla disponibile alle autorità competenti entro 30 giorni dalla richiesta.
Prodotti interessati (Allegato VII del Regolamento (UE) 2024/1781)
Il divieto riguarda i codici doganali relativi a:
| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 4203 | Indumenti e accessori di abbigliamento in cuoio o pelli |
| 61 | Indumenti e accessori di abbigliamento a maglia o all'uncinetto |
| 62 | Indumenti e accessori di abbigliamento non a maglia |
| 6504 / 6505 | Cappelli, copricapo e altre acconciature |
| 6401 – 6405 | Calzature di ogni tipologia |
Riferimenti normativi: Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR); Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione del 9 febbraio 2026 (GU L 2026/296 del 22.4.2026).
