News

Normative di riferimento e certificazione per gli Stati Uniti

Certificati di Conformità

Il “Certification of Conformity for Consumer Products” è un documento che attesta che i prodotti per l’infanzia sono stati testati e sono risultati conformi ai requisiti di sicurezza degli Stati Uniti e alle relative norme.

La certificazione deve essere preparata dall’importatore o dal produttore nazionale in lingua inglese. Nel caso di prodotti di consumo destinati ai bambini, i Test Report e i Certificati devono essere emessi da un laboratorio terzo riconosciuto.

L’autorità competente è la Consumer Product Safety Commission (CPSC), 4330 East West Highway, US-Bethesda, MD 20814, phone number: +1 301 5047923, fax numbers: +1 301 5040124, 5040025.

Contenuto minimo:
• descrizione del prodotto
• nome e indirizzo dell’importatore o del produttore nazionale
• nome e indirizzo del laboratorio di certificazione (obbligatoria solo nel caso di prodotti per l’infanzia)
• nome e recapito della persona responsabile della conservazione dei test report
• luogo e data di fabbricazione
• luogo e data dei test
• norme di sicurezza CPSC alle quali il prodotto è conforme.

Mentre per i prodotti per l’infanzia è richiesto un certificato di prodotto (CPC), un certificato generale di conformità (GCC) si applica a tutte le altre merci per le quali sono definite le norme di sicurezza dei prodotti di consumo. La differenza principale è che il CPC è emesso sulla base dei risultati ottenuti da un ente terzo approvato. Le prove di produzione dei prodotti per l’infanzia devono essere effettuate su base periodica.

Si consiglia di informarsi in anticipo per su quali prodotti siano oggetto di certificazione e per i dettagli sugli standard di prodotto. Nel caso di prodotti per l’infanzia, i principali requisiti cui fare riferimento sono i seguenti:

• contenuto di piombo totale
• contenuto di piombo nelle vernici e nei rivestimenti di superficie
• divieto di presenza di piccole parti (per i prodotti destinati ai bambini al di sotto dei tre anni di età)
• specifiche norme sulla sicurezza dei giocattoli
• divieto di ftalati
• schede di registrazione di prodotto allegate ai prodotti dell’infanzia destinati ad un uso prolungato (ad esempio culle, passeggini, ecc.; ulteriori dettagli sono riportati di seguito)
• requisiti per abiti
• talune sostanze pericolose possono essere vietate nei prodotti per bambini, come previsto dal Federal Hazardous Substances Act (FHSA).

Come menzionato sopra, le schede di registrazione di prodotto preaffrancate devono essere allegate ai prodotti durevoli per bambini; nelle stesse devono essere riportati il nome e le informazioni di contatto del produttore, le informazioni di base relative al prodotto (cioè il nome e il numero di modello), nonché la data di fabbricazione. Una volta forniti il nome e le informazioni di contatto, il consumatore restituisce la scheda; l’avvenuta registrazione del prodotto consente di semplificare le operazioni di ritiro o l’invio d’informazioni sulla sicurezza da parte del produttore.

In aggiunta al CPC, per i prodotti per l’infanzia sono richieste informazioni di tracciabilità permanenti riportate sul prodotto o sulla sua confezione.

Normative di riferimento
Le normative di riferimento sono le seguenti: ASTM F963, CONEG (Packaging) e FHSA (Experimental Sets or Chemical Toy).

Requisiti d’etichettatura
Per i requisiti di etichettatura specifici per giocattoli consultare la norma ASTM F 963.

I requisiti di sicurezza per la marcatura sono costituiti da un simbolo di avviso (un punto esclamativo in un triangolo equilatero), una parola di segnalazione (CAUTION o WARNING), e il testo che descrive il rischio correlato. Inoltre, la marcatura di sicurezza può contenere il testo relativo a cosa fare o non fare per evitare lesioni (ad esempio “Tenere fuori dalla portata del bambino”). La parola di segnalazione deve essere tutta in maiuscolo, carattere sans serif e non inferiore a 1⁄8in. (3,2mm) di altezza e deve essere al centro o allineata a sinistra. Il simbolo di avviso deve precedere direttamente la parola di segnalazione. L’altezza del triangolo deve essere almeno pari all’altezza della parola. Il punto esclamativo deve essere alto almeno la metà dell’altezza del triangolo e deve essere centrato verticalmente nel triangolo. Il testo che descrive il rischio e il comportamento per evitare il pericolo deve essere in caratteri sans serif, deve essere allineato a sinistra o giustificato. Le lettere maiuscole non devono essere inferiore a 1/16in. (1,6mm). In base anche ai limiti di spazio, si consiglia, ove possibile, che tali testi inizino nella riga successiva sotto la parola di segnalazione e che una nuova linea venga impiegata per ogni dichiarazione successiva.

Quando invece non viene indicato l’uso specifico della parola di segnalazione per la sicurezza dell’etichettatura, si raccomanda l’uso della parola di segnalazione CAUTION per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe provocare lesioni di lieve o moderata entità, e l’uso della parola di segnalazione WARNING per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Ci sono specifiche riguardo il testo descrittivo del pericolo e il comportamento da osservare per evitare l’esposizione al rischio stesso. Quando invece il testo per la marcatura di sicurezza non è specificato, esso è lasciato a discrezione del costruttore.

L’etichettatura di sicurezza necessaria deve comparire sulla parte più visibile del packaging.

Per articoli giocattolo confezionati come premi in o su di una confezione contenente altri articoli, la marcatura di sicurezza deve comparire sulla confezione del gioco, e simile etichettatura deve figurare sulla confezione più grande che lo contiene.

Tutte le marcature di sicurezza devono essere ben visibili e leggibili, devono essere separate singolarmente da ogni altra scritta o disegno e devono essere almeno in lingua Inglese. Tali marcature devono essere chiaramente visibili per il pubblico cui sono destinate e devono essere di colore contrastante con lo sfondo sul quale sono poste.

Quando l’etichettatura di sicurezza è stampata sul giocattolo stesso mediante un processo di decorazione, come lo stampaggio a caldo, serigrafia, o simile, esso deve rimanere leggibile anche dopo il normale utilizzo e un prevedibile e ragionevole uso improprio.

Quando la marcatura di sicurezza è apposta su un giocattolo in forma di etichetta, l’etichetta deve essere applicata in modo che aderisca saldamente al giocattolo e nessuno dei suoi bordi sia sollevato dalla superficie del giocattolo. Tale etichetta deve rimanere leggibile anche dopo un uso normale e un prevedibile e ragionevole uso improprio.

Piccole parti, piccole palle, biglie e palloncini
Le confezioni di piccole palle, biglie, palloncini e alcuni giochi e giocattoli, qualsiasi materiale descrittivo le accompagni, e, se i prodotti non sono imballati ed etichettati, i contenitori per la vendita al dettaglio forniti da produttori o importatori devono riportare la marcatura di sicurezza in conformità al 16 CFR 1500.19 (b).

Secondo 16 CFR 1500.19 (d), tutte le avvertenze devono apparire, almeno in lingua inglese sulla parte più visibile del packaging e devono essere racchiuse in un’area quadrata o rettangolare, con o senza bordo. Il design dell’etichetta, l’uso di vignette, o la vicinanza di altre etichette o scritte non deve occultare o rendere irrilevante alcuna enunciazione prevista in marcatura.

Le avvertenze di cui sopra devono essere visualizzate su almeno due linee, apparire su uno sfondo a tinta unita ed essere separate dal restante materiale grafico da uno spazio non inferiore a quello minimo consentito per l’altezza del formato delle avvertenze precauzionali (per esempio la frase “non per bambini di età inferiore a 3 anni.”). Se non separati da quella distanza, l’etichettatura deve essere circondata da una linea di confinamento.

Tutte le etichette relative alle avvertenze di cui sopra devono essere conformi ai seguenti requisiti di dimensioni, calcolati sulla base delle dimensioni del packaging. Secondo la tabella sottostante, con “Signal Word” si intendono le parole “Warning” e “Safety Warning “; con “Statement of Hazard” si intendono rischi specifici, tipo “Choking Hazard”; con “Other material” sono contrassegnate tutte le altre dichiarazioni.

Vedi tabella

Un triangolo equilatero con un punto esclamativo deve precedere la parola di segnalazione. L’altezza del triangolo deve essere uguale o superare l’altezza delle lettere della parola “WARNING” ed esso deve essere separato dalla parola da almeno una distanza pari allo spazio occupato dalla prima lettera della parola stessa. Il punto esclamativo deve essere alto almeno la metà dell’altezza del triangolo ed essere centrato verticalmente nel triangolo.

Avvertenza tipo per giocattoli contenenti piccole parti, con rischio di soffocamento, adatti a bambini di età superiore ai 36 mesi
Per giochi e giocattoli destinati ai bambini di almeno 3 anni ma inferiore a 6 anni di età e che contengono piccole parti, la marcatura deve essere come da immagine sottostante.

Vedi immagine

 

Nickel tested o nickel free? – Guida alla normativa e limiti di rilascio

Qual è l’iter di certificazione da seguire e quando un prodotto può essere considerato Nickel Tested? Si dice Nickel Tested o Nickel Free?

Proviamo a fare un po’ di chiarezza su questo tema di interesse, dal momento che il nickel è contenuto davvero in una grande quantità di prodotti, dalla bigiotteria alla cosmetica, dagli alimenti ai tessuti.

La dicitura “Nickel Free” non è tecnicamente corretta, in quanto le analisi di laboratorio non sono in grado di testare con certezza assoluta la quantità “zero” di nickel contenuta all’interno di un prodotto.
Le analisi possono piuttosto stabilire quali sono i limiti di rilascio del nickel contenuto in un prodotto sul corpo umano, se essi sono al di sotto o al di sopra di una determinata soglia considerata dannosa per la salute. In quest’ottica è certamente più corretto utilizzare la dicitura “Nickel Tested” che garantisce che un prodotto, anche se contiene nickel, ne rilascia sulla pelle o in altre zone del corpo una quantità che si trova al di sotto della soglia pericolosa e non comporta dunque nessun rischio per la salute, perché non è assimilabile dal corpo.

FONTI NORMATIVE
Le norme di riferimento per il nickel sono le seguenti:

• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento Reach) – artt. 67-73 e Allegato XVII, n. 27
• D. Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 – art. 16 (Disciplina sanzionatoria Regolamento REACH)
• Norma EN 1811:2011 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutti gli assemblati che vengono inseriti in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle
• Norma EN 12472:2009 Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti.

Esse stabiliscono che i limiti di rilascio del nickel sono:

• 0,2 μg/cm2/settimana per gli oggetti da inserire negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione della ferita causata dalla perforazione (piercing);
• 0,5 μg/cm2/settimana per i prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle;
• per quest’ultimi, qualora vi sia un rivestimento “nickel tested”, tale rivestimento deve garantire che il tasso di cessione di nickel consentito non venga superato per un periodo di almeno due anni di uso ordinario dell’articolo.

Nuova Direttiva PED 2014/68/EU

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova Direttiva PED del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

La nuova direttiva PED 2014/68/UE ha sostituito la vecchia direttiva 97/23/CE, (che sarà abrogata a partire dal 19 luglio 2016) ed entrerà in vigore per le parti legate al Regolamento CE 1272/2008 1° giugno 2015.

L’applicazione della nuova Direttiva PED è obbligatoria dal 19 luglio 2016. I certificati emessi secondo la vecchia Direttiva 97/23/CE rimarranno validi con le modalità indicate nella nuova Direttiva.

La 2014/68/EU stabilisce che la fabbricazione di attrezzature a pressione “esige l’impiego di materiali sicuri”.

– Entro il 28 febbraio 2015 devono essere recepite le disposizioni legislative relative alla classificazione dei fluidi in Art. 13 (alcuni fluidi ora appartenenti al gruppo 2 passeranno al gruppo 1 o viceversa; inoltre cambierà la categoria di rischio di alcune attrezzature).

– Il 1 giugno 2015 entrerà in vigore per le parti legate al regolamento CE 1272/2008.
Le attrezzature a pressione immesse sul mercato a partire dal 1° giugno 2015 dovranno tenere conto della nuova classificazione dei fluidi.

– Entro il 18 luglio 2016 entrerà in vigore per le disposizioni relativi agli altri articoli, in particolare quelli legati alla responsabilità degli operatori economici.

L’ Importatore e il Distributore, prima dell’immissione sul mercato, sono tenuti a verificare che il Fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità (art. 14) e devono accertarsi che il Fabbricante abbia realizzato la Documentazione Tecnica.

E’ previsto un “controllo interno della produzione” da parte del Fabbricante. Il Fabbricante cioè, si accerta e dichiara (sotto la sua esclusiva responsabilità) che l’attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della Direttiva.
Il primo obbligo del Fabbricante è l’ elaborazione della Documentazione Tecnica. Tale documentazione, oltre a consentire di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti, deve includere un’ analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
Solo al termine della stesura della documentazione tecnica il Fabbricante può redigere la Dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.

Il fabbricante ha l’obbligo di “analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi…” (All.I Requisiti Essenziali di Sicurezza)

L’Analisi dei pericoli non è più considerata sufficiente, ad essa il Fabbricante dovrà accostare l’Analisi e valutazione dei rischi (quantitativa e probabilistica).

Eqs è in grado di supportare gli Operatori Economici in tutte le fasi di elaborazione della Documentazione Tecnica per la Direttiva PED soprattutto per quanto riguarda il documento di Analisi dei Rischi.

 
Motori elettrici: Dal 1 Gennaio 2015 dovranno avere efficienza IE3 (potenza da 7,5 a 375 kW), o IE2 (con inverter)

Il Regolamento CE 640/2009 si applica ai motori elettrici così come definiti all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e motori auto frenanti).
Le nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007.

Sulla base dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle differenti classi:
IE1 = rendimento standard
IE2 = alto rendimento
IE3 = Premium Efficiency

I livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati con l’applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le sole classi IE2 e IE3.
Con il nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES (International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è possibile determinare la classificazione di efficienza energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di azionamento.

La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del 20% sopra IES1, sono identificati come IES2. Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più accurate.

7° Rapporto Direttiva Macchine

E’ stato pubblicato il “7° Rapporto della Direttiva Macchine sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 “.

Il rapporto Direttiva Macchine presenta l’esame dei risultati dell’Accertamento Tecnico effettuato dall’INAIL su delega del Ministero dello Sviluppo Economico, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del DPR 459/96). Questo documento è molto interessante poiché costituisce una vera e propria banca dati per tutte le parti coinvolte (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali).

Il rapporto Direttiva Macchina si articola in 4 capitoli in cui vengono descritte dettagliatamente le fasi dell’attività di sorveglianza: dalle segnalazioni di casi di presunta non conformità (pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico al 30 giugno 2013), all’analisi delle segnalazioni e delle risultanze degli accertamenti tecnici divise per tipologia di macchina, alla presentazione della documentazione di riferimento per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza del mercato.

Delle 3023 le segnalazioni totali di presunta non conformità pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico, 2957 segnalazioni sono pervenute da soggetti istituzionali (Asl, Arpa, Dpl, Inail), 66 da altri soggetti quali magistratura, esercito, Stati della Comunità Europea e privati.
Le Autorità hanno concluso la procedura di sorveglianza esprimendo un parere (Conforme, non conforme, resa conforme) per alcune di queste segnalazioni l’iter risulta ancora in corso di definizione.

Leggi il Rapporto Direttiva Macchine:

20137Rapporto-1

INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS)
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti (DCC)
Ed. 2013

EAC – Certificazioni in Russia, Kazakistan e Bielorussia: scadenza fase transitoria

Il 15/03/2015 scadrà la fase transitoria per le certificazioni EAC nei paesi dell’area EurAsEc (Russia, Bielorussia e Kazakistan).

Dal 15 febbraio 2013 i certificati di conformità Gost R e RT sono infatti stati sostituiti dal certificato e dalla dichiarazione di conformità dell’Unione doganale (valido sul territorio dei tre Stati). I prodotti certificati nell’ambito dei Regolamenti Tecnici dell’Unione doganale vengono oggi marcati con il marchio di conformità EAC (dal 2013 è vietato il rilascio dei certificati di conformità di tipo nazionale).

Fino al 15 Marzo 2015 i certificati di conformità di tipo nazionale rilasciati prima dell’entrata in vigore dei Regolamenti Tecnici rimarranno validi (solo sul territorio dello Stato membro che li ha rilasciati). I  prodotti  certificati  nell’ambito  dei  Regolamenti  Tecnici  dell’Unione  Doganale  vengono  marcati con il marchio di conformità EAC.

Il futuro per la certificazione in Russia e nei paesi EurAsEc  è caratterizzato da norme più severe e da una diminuzione degli  Enti  di  Certificazione e  dei  laboratori  di  prova  abilitati a  svolgere  le  procedure di valutazione  della  Conformità  nell’ambito  dei  nuovi  Regolamenti  Tecnici.

Molte le differenze rispetto all’emissione del Certificato Gost R o Gost RT, prima tra tutte  la necessità per gli importatori di appoggiarsi ad una società con sede nel territorio dell’Unione Doganale Euroasiatica per la richiesta della Dichiarazione di conformità EAC.

Ciò significa che il Certificato o la Dichiarazione di Conformità EAC dell’Unione doganale non potranno più essere ottenute in autonomia, poiché non potranno più essere intestati al fabbricante straniero. La nuova normativa prevede un nuovo soggetto, denominato “Rappresentante del fabbricante relativamente alla conformità e alla marcatura del prodotto”.

eac-logo

EQS è in grado di supportarvi in tutte le fasi della Certificazione e di fornirvi, all’occorrenza, un Dichiarante residente in loco.

Norma IEC 61508 e SIL (Safety Integrity Level)

EQS è stato riconosciuto organo competente rispetto all’applicazione della Norma SIL – EN IEC 61508, che è una norma europea (EN) e internazionale, recepita in Italia come CEI EN 61508, che riguarda la “Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici, elettronici ed elettronici programmabili (E/E/PE)”.

I sistemi elettrici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza, per essere a norma, devono quindi fare riferimento alla norma CEI EN 61508. I guasti pericolosi possono essere provocati da specifiche del sistema, dell’hardware o del software sbagliate, specifiche dei requisiti di sicurezza omesse per dimenticanza durante lo sviluppo delle funzioni di sicurezza nelle diverse condizioni operative, guasti casuali e sistematici dell’hardware, errori software, ma anche guasti comuni, errori umani, disturbi ambientali (elettromagnetici, temperatura, fenomeni meccanici, ecc.), disturbi all’alimentazione elettrica (caduta o abbassamento della tensione, ecc.)La norma IEC 61508 contiene i requisiti per minimizzare l’effetto di questi guasti.

La norma IEC 61508 copre la sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza che utilizzano tecnologie elettriche, elettroniche ed elettroniche programmabili (E/E/PE). La norma si applica a questi sistemi indipendentemente dal tipo di applicazione. La norma IEC 61508 definisce quattro livelli di Safety Integrity Level (da SIL1 a SIL4), ciascuno dei quali definisce una misura quantitativa della necessaria riduzione del rischio e quindi il grado di affidabilità che il sistema di sicurezza deve raggiungere per poter garantire tale riduzione.

La norma non definisce il SIL da raggiungere in funzione della specifica applicazione: quest’operazione deve essere eseguita mediante un’analisi di rischio del sistema tecnico in oggetto e una valutazione del rischio accettabile, come combinazione della probabilità e del livello di pericolo. Il SIL è relativo alla singola funzione di sicurezza e non all’intero impianto o ai singoli componenti. All’interno di un determinato impianto esisteranno numerose funzioni di sicurezza ciascuna delle quali relativa a un determinato pericolo a cui andrà associato un appropriato SIL. L’insieme dei componenti (e non presi singolarmente) di ogni sistema di sicurezza dovrà essere tale da rispettare la classe SIL da raggiungere. Per essere conforme alla norma si deve dimostrare che siano soddisfatti tutti i requisiti tra cui il SIL, obiettivi di ogni clausola e sottoclausola raggiunti. Alcune clausole della norma richiedono di specificare responsabilità delle persone, dipartimenti, organizzazioni per ogni fase ed attività del ciclo di vita della sicurezza funzionale.

Il personale impiegato nelle varie fasi deve essere competente per le attività loro affidate. Inoltre sono presenti linee guida da seguire per assicurare che il personale avente responsabilità per ognuna delle fasi del ciclo di vita della sicurezza funzionale sia competente a sufficienza per assolvere alle proprie responsabilità. Tutto il personale impegnato nelle varie attività del ciclo di vita della sicurezza funzionale, incluse le attività gestionali, dovrà avere un appropriato grado di addestramento, una buona conoscenza tecnica, una pertinente esperienza ed una idonea qualifica, in relazione alla mansione ed al ruolo di responsabilità ricoperti.