Ambiente

Nuovi CAM Arredi per interni: Cosa cambia?

LO SCENARIO ATTUALE
Crisi ambientale e panorami futuri

L’impiego di combustibili fossili nel mondo è cresciuto di 12 volte e l’estrazione di risorse materiali di 34 volte.

Se continuiamo a usare le risorse a questo stesso ritmo, entro il 2050 avremo bisogno di due pianeti per sostentarci.
Adottare una politica di Green Public Procurement significa integrare considerazioni di tipo ambientale nei processi d’acquisto delle pubbliche amministrazioni.

Per questo sono stati pubblicati dal Ministero della Transizione ecologica il 23 giugno 2022 i nuovi “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni”.

NUOVI CAM
(Criteri Ambientali Minimi)

Cosa cambia?
Criteri eliminati
  • Criterio 3.2.1 Sostanze pericolose
  • Criterio 3.2.11 Disassemblabilità
Criteri confermati
  • Criterio 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclati (precedentemente 3.2.3)
  • Criterio 4.1.7 Materiali per rivestimenti (precedentemente 3.2.5)
  • Criterio 4.1.8 Materiali di imbottitura (precedentemente 3.2.9)
Criteri modificati
  • Criterio 3.2.8 Rivestimenti diventa criterio premiante 4.3.6 *
    * vedi elenco criteri premianti di seguito
  • Criterio 3.2.2 Emissione di formaldeide da pannelli diventa 4.1.3
  • Criterio 3.2.4 Contenuto di organici volatili + criterio premiante 3.4.1 emissione di composti organici volatili diventa 4.1.4 Emissione di composti organici volatili
  • Criterio 3.2.6 Sostenibilità e legalità del legno diventa Criterio 4.1.5 Prodotti legnosi
  • Criterio 3.2.7 Plastica riciclata diventa 4.1.6 Materiali plastici
  • Criterio 3.2.10 Requisiti del prodotto finale diventa 4.1.9
Criteri premianti

I criteri premianti diventano ora 8:

  • 4.3.1 Sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001)
  • 4.3.2 Modularità
  • 4.3.3 Arredi a basso contenuto di formaldeide (NAF)
  • 4.3.4 Additivi ritardanti di fiamma per le imbottiture
  • 4.3.5 Rivestimenti riciclati
  • 4.3.6 Requisiti fisici di qualità per i materiali di rivestimento
  • 4.3.7 Etichettature ambientali 
  • 4.3.8 Garanzia estesa
Nuovi criteri

Criterio 4.1.1 Ecoprogetttazione

I nuovi CAM Arredi per interni  (Gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2022) hanno abrogato i precedenti CAM dell’11 gennaio 2017 ed entreranno in vigore il 6 dicembre 2022.

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Normativa UNI EN 12464-1:2021 e Certificazioni LEED e WELL

Nel Giugno 2011 il Consiglio europeo ha emanato l’ultimo aggiornamento alla norma del 2008 “Light and Lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places” come riferimento normativo per tutti i paesi Ue in merito all’illuminazione negli ambienti di lavoro.

La norma è stata recepita dall’Italia nel luglio 2011. La UNI EN 12464-1:2021 sostituisce dunque la precedente 10.380. Nella norma vengono indicati i requisiti illuminotecnici degli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di garantire il comfort e le prestazioni visive. La norma non prescrive invece i parametri illuminotecnici relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, per i quali si rinvia alla legge 696/94.

Cosa intendiamo per
COMFORT e PRESTAZIONI VISIVE?

COMFORT VISIVO

Non si può svolgere adeguatamente la propria mansione se in ufficio c’è un’illuminazione che produce abbagliamento.
Un’illuminazione di qualità garantisce una sensazione di benessere sul luogo di lavoro.

PRESTAZIONI VISIVE

Allo stesso modo, con un’illuminazione non adeguata, possono venire meno efficienza e accuratezza del lavoro, come anche velocità di scrittura e lettura, con un impatto negativo sulla produttività lavorativa.

La Normativa UNI EN 12464-1:2021 indica i parametri fondamentali da rispettare per raggiungere un’illuminazione ottimale all’interno dell’ambiente di lavoro. 

Quali sono i principali parametri?

1. DISTRIBUZIONE DELLE LUMINANZE: È necessario evitare contrasti di luminanze troppo elevati, che potrebbero aumentare l’abbagliamento, o troppo bassi, che potrebbero invece creare un ambiente di lavoro poco stimolante. 

2. ILLUMINAMENTO: La Norma UNI EN 12464-1:2021 fornisce i parametri per la definizione dell’illuminamento medio (E m), per garantire comfort e prestazioni visive in ufficio nell’area del compito visivo*.

* Il compito visivo è l’insieme degli elementi visivi (dimensioni della struttura, contrasto e durata) che riguardano il lavoro effettuato. La zona del compito è la parte del posto di lavoro nella quale viene svolto il compito visivo.

3. ABBAGLIAMENTO MOLESTO: L’abbagliamento molesto o diretto è provocato direttamente dagli apparecchi di illuminazione o dalle finestre. Esso impedisce una visione corretta del compito visivo e deve essere valutato utilizzando il metodo CIE.

4. ASPETTI DEL COLORE: I fattori per descrivere le proprietà cromatiche della sorgente luminosa sono due:
– la temperatura di colore, che indica l’apparenza;
– l’indice di resa del colore, che misura il colore di un oggetto illuminato artificialmente.

L’apparenza del colore è definita dalla temperatura di colore correlata.

5. SFARFALLAMENTO ED EFFETTI STROBOSCOPICI: La norma raccomanda di progettare impianti d’illuminazione che limitino lo sfarfallamento e gli effetti stroboscopici che possono provocare distrazioni, emicranie o malesseri vari. 

6. FATTORE DI MANUTENZIONE: Il progettista lo stabilisce sulla base delle caratteristiche dell’impianto.

Le Certificazioni LEED e WELL
I protocolli LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
e WELL (Well Building Standard) sono certificazioni ambientali.
La prima focalizzata su ambiente ed energia, la seconda sul benessere di chi occupa gli edifici.

Sono perciò due certificazioni complementari, che consentono di progettare e costruire un edificio altamente performante sotto i punti di vista energetico e ambientale, garantendo il benessere delle persone che usufruiranno degli spazi.

Le certificazioni possono essere applicate a qualsiasi tipo di edificio, sia commerciale che residenziale, o anche pubblico, come ospedali e scuole.

Il Canada ha redatto il “Regolamento sul divieto di determinate sostanze tossiche”
In data 14.05.2022, il Canada ha proposto nella sua Gazzetta “Parte I, volume 156, numero 20”, il progetto “Regolamenti sul divieto di determinate sostanze tossiche, 2022”.

Lo scopo della normativa proposta è quello di aggiornare l’elenco e il controllo delle sostanze tossiche nell’allegato 1 del Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA).

Quali sono le sostanze
prese in esame?

Qui di seguito l’elenco delle sostanze che hanno dimostrato avere un effetto dannoso immediato o a lungo termine sull’ambiente o sulla sua diversità biologica, sulla base delle valutazioni scientifiche del rischio condotte dal governo canadese:

  • DP
  • DBDPE
  • PFOS
  • PFOA
  • HBCD 
  • PBDE
  • LC-PFCA
Modifiche e Conseguenze:

Una volta accettato, il regolamento proposto:

  • abrogherà e sostituirà il precedente Divieto di Determinate Sostanze Tossiche, 2012 (normativa vigente)
  • introdurrà restrizioni alla fabbricazione, all’uso, alla vendita e l’importazione di DP e DBDPE e dei prodotti contenenti tali sostanze
  • limiterà ulteriormente la produzione, l’uso, la vendita e l’importazione di PFOS, PFOA, HBCD, PBDE e LC-PFCA e i prodotti contenenti tali sostanze (già vietate, con alcune esenzioni, dalla normativa vigente).
Timeline previste per commenti relativi:

➢ 13-07-2022: un avviso di opposizione che richiede l’istituzione di un comitato di revisione ai sensi della sezione 333 di tale legge e indica i motivi dell’obiezione.
➢ 28-07-2022: altri commenti rispetto alla proposta di regolamento.

Il regolamento proposto entrerebbe quindi in vigore 6 mesi dopo il giorno della registrazione.

Se vuoi saperne di più contattaci per una consulenza.
Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

ECODESIGN: Definizione

L’insieme dei requisiti minimi europei che ha come obiettivo quello di eliminare dal mercato i prodotti meno “efficienti”*
*In termini di “progettazione ecocompatibile” .

Di conseguenza i prodotti finalizzati al mercato europeo, devono rispettare questi requisiti minimi.

ETICHETTATURA ENERGETICA: Definizione

Fornisce indicazioni (semplici e chiare) sull’efficienza energetica – ed altre caratteristiche – dei prodotti finalizzati alla vendita.

L’obiettivo è consentire all’utente finale di scegliere i prodotti (in fase di acquisto) anche sulla base della loro efficienza confrontandoli con altri presenti sul mercato.

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L’Unione Europea ha definito due Direttive per la messa in commercio dei prodotti di illuminazione in maniera sostenibile.

La sfida del raggiungimento di impatto ambientale 0 (zero) entro il 2050 è ambiziosa, ma gli stati membri dell’UE hanno già concordato delle attività per ridurre il consumo di energia del 55% entro il 2030.

Entrambe le Direttive nascono da due precedenti (con i corrispettivi Regolamenti tecnici), più complesse e articolate.

  • Direttiva ECODESIGN 2009/125/CE (CE 244/2009 + CE 245/2009 + CE 859/2009 + CE 347/2010 + CE 1428/2015 + UE 1194/2012 + UE 1428/2015)
  • Direttiva ETICHETTATURA ENERGETICA 2010-30-UE (UE 874/2012 + UE 518/2015 + UE 254/2017)

Ora aggiornate rispettivamente in:

  • Regolamento UE 2019/2020 – Single Lighting Regulation (SLR);
  • Regolamento UE 2019/2015 – Energy Labelling Regulation (ELR).
Entrambe sono entrate in vigore nel 2021.

Con questo “aggiornamento” non ci sarà più distinzione tra moduli LED, lampade e corpi illuminanti, ma si parlerà solo di:

  • Sorgente luminosa

 

Definizione: prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente specifiche caratteristiche ottiche.

Eccezioni: non comprendono LED singoli o chip LED; pacchetti LED; prodotti contenenti una o più sorgenti luminose rimovibili a fini di verifica; parti che emettono luci contenute in sorgenti dalle quali non possono essere rimosse.

  • Unità di alimentazione

Definizione: uno o più dispositivi, fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l’alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica.

Unità di alimentazione separata: l’unità di alimentazione che non è fisicamente integrata nella sorgente luminosa e che viene immessa sul mercato come prodotto separato o come parte di un prodotto contenitore.

  • Prodotto contenitore

Definizione: prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe.

Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell’unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa.

Regolamento ECODESIGN (UE) 2019/2020:
Single Lighting Regulation
  • «stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012»

  • «Il riesame evidenzia i vantaggi dell’aggiornamento e della semplificazione delle specifiche applicabili ai prodotti per l’illuminazione, in particolare grazie all’adozione di un unico regolamento che disciplini tale gruppo di prodotti.»

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazioni separate;
– Parti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione; 
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3 + Allegato II: Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Ai fini della conformità e della verifica nel rispetto dei requisiti della SLR, le misurazioni e i calcoli dovrebbero essere effettuati:

  • secondo le norme armonizzate (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea);
  • secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili.

Art. 4: Rimozione delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate
Per la prima volta, i requisiti Ecodesign per le sorgenti luminose includono gli obblighi dell’economia circolare sulla rimovibilità dei componenti.

  1. sostituibilità senza danni permanenti al contenitore;
  2. accessibilità a fini di verifica;
  3. rimovibilità a fine vita utile.

Art. 6 + Allegato IV: Procedura di verifica ai fini di sorveglianza sul mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato IV del Regolamento, che include una tabella con le tolleranze ammesse ai fini della verifica.

Allegato V: Funzionalità dopo la prova di resistenza
In questo allegato sono riportati:
– i parametri da rispettare per la configurazione della prova (come le condizioni ambientali);
– misurazioni iniziali pre-test;
– metodi per la prova di resistenza;
– misurazioni finali post-test.

Art. 9: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.

 

Regolamento ETICHETTATURA ENERGETICA (UE) 2019/2025:
Energy Labelling Regulation

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose con o senza unità di alimentazione integrata;
– Sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
Il Regolamento stabilisce requisiti di etichettatura per:
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione;
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3: Obblighi dei fornitori
I fornitori di sorgenti luminose assicurano che:
a.   ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (non in un prodotto contenitore) sia provvista di un imballaggio con un’etichetta energetica stampata;
b.   i parametri della scheda informativa del prodotto siano inseriti nella banca dati dei prodotti (EPREL 2.0);
c.   su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia resa disponibile in formato stampa;
d…h.   informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
i.   su richiesta del distributore, le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.

I fornitori di prodotti contenitori assicurano che:
Se una sorgente luminosa è immessa sul mercato in un prodotto contenitore, nel manuale d’uso o nel libretto di istruzioni deve figurare, in modo chiaramente leggibile, il testo seguente:
«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica X », dove X è sostituita dalla classe di efficienza energetica della sorgente luminosa in questione.
Se il prodotto contiene più sorgenti luminose, la dicitura può essere al plurale oppure ripetuta per ciascuna di esse, secondo i casi.
 

Art. 4: Obblighi dei distributori
I distributori assicurano che:
a.   presso il punto vendita, ogni sorgente luminosa non di un prodotto contenitore riporti l’etichetta messa a disposizione dal fornitore e che l’etichetta o la classe energetica sia ben visibile;
b…d.    informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
e.    le etichette sulle sorgenti luminose nei punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate in modo da coprire l’etichetta esistente, anche se stampata o apposta sull’imballaggio, entro diciotto mesi dall’applicazione del presente regolamento.

Art. 8: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.
* Il riesame concerne, tra le altre cose, le classi di efficienza energetica, i metodi per valutare l’efficienza energetica delle sorgenti luminose nei prodotti contenitori e la possibilità di considerare aspetti dell’economia circolare.

Etichettatura energetica (Allegati II-V)

Allegato II: Classi di efficienza energetica e metodo di calcolo

Nell’ Allegato II troviamo una Tabella riportante le nuove classi riorganizzate e i rispettivi valori in termini di efficienza energetica (rapporto lm/W)

Di conseguenza, le classi si rimodulano come di seguito:

Dai valori riportati sembrerebbe, apparentemente, che le classi precedenti (che includevano anche delle sottocategorie della classe A) abbiano subito un “declassamento”.
La conversione, invece, dà semplicemente vita a un nuovo modello di riferimento ed è alla base di alcune motivazioni che riguardano:

  • Sia il consumatore finale, che così può fare scelte economicamente responsabili sulla base di una comprensione più immediata del risparmio energetico;
  • Sia per produttore che nel tempo sarà costretto a commercializzare prodotti sempre più ecosostenibili e che avrà un margine più ampio
  • sia in ottica di progresso tecnologico, poichè questo margine lascia ampio spazio all’arrivo di prodotti futuri sempre più sostenibili

Allegato III: Etichetta delle sorgenti – Diciture da riportare nell’etichetta:

  1. marchio o nome del fornitore;
  2. identificativo del modello del fornitore;
  3. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
  4. consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1 000 ore, espresso in kWh;
  5. codice QR;
  6. classe di efficienza energetica conformemente all’allegato II;
  7. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2015»

Abbiamo notato (vedi punto 5, Allegato III) che il Regolamento (UE) 2019/2015 prevede nell’etichettatura anche un codice QR:

«codice di risposta rapida» (quick response, QR): il codice a barre a matrice che figura sull’etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti, EPREL.

Con l’entrata in vigore, dal 1 marzo 2021, delle nuove normative UE sull’etichettatura energetica, è un obbligo legale per i produttori caricare le informazioni dei loro prodotti nel database EPREL prima di venderli sul mercato.

Cos’è EPREL?

Il registro europeo delle etichette elettroniche gestito dalla Commissione Europea, contenente dati relativi alle prestazioni energetiche di tutti quei prodotti soggetti alla normativa in materia di efficienza energetica, non solo lampade ma anche grandi elettrodomestici.

Un vero e proprio database delle informazioni dei prodotti, caricate prima della vendita sul mercato.

A cosa serve EPREL?

Attraverso l’introduzione del QR sull’etichetta, il cliente finale può accedere alla parte pubblica di questo database con la scheda informativa completa di un prodotto.

EPREL include anche una parte riservata, ovvero non accessibile al pubblico ma solo alle autorità di vigilanza e alla Commissione Europea.

D.lgs 8 novembre 2021 n. 196 – Direttiva Single Use Plastic (SUP)

Il 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196;

Il campo di applicazione, inteso come  filosofia del DL, è riassunta all’articolo 1,  mentre per avere una panoramica degli oggetti per i quali sono necessari provvedimenti immediati, si può far riferimento agli allegati.

OBIETTIVO DEL DECRETO:

Ridurre l’inquinamento, in particolare degli ambienti acquatici, derivante dallo smaltimento di imballaggi alimentari il cui impiego è limitato ad un unico utilizzo, ma anche invitare gli imprenditori a rivedere radicalmente la filiera produttiva, così da migliorare ed ottimizzare il ciclo di vita del prodotto

Se volessimo una fotografia degli imballaggi qui definiti, ci accorgeremmo che  non si parla soltanto dei monouso comunemente noti, quali bicchieri, posate e piatti.

Rientrano altresì contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto e d’asporto, pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, le cannucce, gli agitatori per bevande , i contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze e bicchieri in PS comprensivi di relativi tappi e coperchi, contenitori per bevande con capacità fino a 3 litri, esclusi quelli in vetro o metalli o impiegati per fini medici speciali.

Sono descritti negli allegati anche altri oggetti che esulano dal campo alimentare, come assorbenti, tamponi, salviette, prodotti del tabacco, i bastoncini cotonati, le aste per palloncini.  

Alcuni dettagli importanti da ricordare sono:

Non rientra nel divieto di  cui  al  comma  1  l’immissione  nel mercato  dei  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995,  con  percentuali  di  materia  prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per  cento  e,  dal    gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento; 

A tal proposito si suggerisce un’attenta lettura dell’articolo 5, relativo alle Restrizioni all’immissione sul mercato, per una comprensione di tutte le possibili eccezioni.

Anche gli articoli monouso rientrano nelle disposizioni di etichettatura definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Sanzioni definite nell’articolo 14, da 2.500 euro a 25.000 euro.

Obbligo di etichettatura ambientale per imballaggi

Sei un produttore/importatore di imballaggi o un’impresa che imballa i propri prodotti?

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Nel 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia

Di cosa si tratta?

Il nuovo obbligo consiste nell’applicazione di un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano. Le finalità sono diverse, per esempio: facilitarne la raccolta, la possibilità di riutilizzo o comunque di recupero, in generale il loro riciclaggio. Per questo motivo l’apposizione dell’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia su come debbano essere correttamente smaltiti.

Quali sono gli obblighi?

PRIMO OBBLIGO

Premessa: è necessario che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea.

CHI DEVE APPORRE L’ETICHETTA?

L’obbligo è a carico

  • sia del produttore
  • sia dell’utilizzatore.*

* Per “utilizzatore” non si intende il consumatore finale, bensì colui che utilizza l’imballaggio che andrà immesso sul mercato.

Si consigliano accordi interni tra le parti in modo che entrambi si assumano la responsabilità delle informazioni dichiarate.

SECONDO OBBLIGO

Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).


DOVE APPORRE L’ETICHETTA:

  • singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola..)
    oppure
  • il corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio..)
    oppure
  • la componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione

* Se la dimensione dell’imballaggio non permette l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.

COSA DEVE INCLUDERE L’ETICHETTA:

  • tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
  • famiglia del materiale di riferimento

Ti suggeriamo di consultare il nuovo sito CONAI specifico sull’etichettatura degli imballaggi con guide e informazioni utili.

Dove vige l’obbligo?

L’obbligatorietà è indirizzata ai soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo).
In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

ESEMPIO:

Quando entrerà in vigore?
L’ obbligo era previsto dal 1 GENNAIO 2022 ma è stato SOSPESO fino al 30 giugno 2022.

Pertanto tutti gli imballaggi privi dei requisiti richiesti e immessi in commercio o etichettati entro il 1 LUGLIO 2022 potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

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