Autodichiarazione di conformità per la marcatura CE
La marcatura CE indica che un prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, salute e tutela ambientale previsti dalla normativa europea.
In molti casi, il fabbricante può ricorrere alla autodichiarazione di conformità (self-declaration), senza il coinvolgimento di un organismo notificato. Questa possibilità dipende dalla tipologia di prodotto, dal livello di rischio associato e dal modulo di valutazione della conformità previsto dalla normativa applicabile.
I moduli di valutazione della conformità
Le direttive e i regolamenti europei utilizzano un sistema standardizzato di moduli (A–H) per definire le procedure di valutazione della conformità, stabiliti dalla Decisione n. 768/2008/CE.
Di seguito i principali:
🔹 Modulo A – Controllo interno della produzione (Autodichiarazione)
- Il fabbricante valuta autonomamente la conformità del prodotto
- Non è previsto l’intervento di un organismo notificato
- È il modulo tipico dell’autodichiarazione
🔹 Modulo B – Esame UE del tipo
- Un organismo notificato verifica e certifica il progetto del prodotto
- Rilascia un Certificato UE di tipo
Non è sufficiente da solo: deve essere combinato con altri moduli (es. C, D, F)
🔹 Modulo C – Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
- Il fabbricante garantisce che la produzione sia conforme al tipo approvato (Modulo B)
- Non richiede intervento continuo dell’organismo notificato
🔹 Modulo D – Assicurazione qualità del processo di produzione
- Sistema qualità (tipo ISO 9001) approvato da organismo notificato
- Sorveglianza periodica
🔹 Modulo E – Assicurazione qualità del prodotto
- Controllo qualità focalizzato sul prodotto finito
- Richiede organismo notificato
🔹 Modulo F – Verifica del prodotto
- Controllo e test sui prodotti da parte di organismo notificato
🔹 Modulo G – Verifica dell’unità
- Certificazione di singoli prodotti
- Usato per prodotti unici o complessi
🔹 Modulo H – Garanzia qualità totale
- Sistema qualità completo con supervisione dell’organismo notificato
- Applicabile a prodotti ad alto rischio
Quando è possibile l’autodichiarazione
L’autodichiarazione è possibile quando la normativa applicabile consente l’utilizzo del Modulo A (controllo interno della produzione).
In questi casi, il fabbricante deve:
- applicare le norme armonizzate europee (EN) pertinenti
- predisporre la documentazione tecnica
- redigere e firmare la Dichiarazione UE di conformità
Principali normative europee che consentono il Modulo A
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) – Direttiva 2014/30/UE
- Generalmente basata su Modulo A
Bassa Tensione (LVD) – Direttiva 2014/35/UE
- Sempre Modulo A
- Nessun organismo notificato previsto
RoHS – Direttiva 2011/65/UE
- Basata su Modulo A
Apparecchiature Radio (RED) – Direttiva 2014/53/UE
- Modulo A possibile solo con norme armonizzate complete
- Altrimenti → Moduli con organismo notificato
Giocattoli – Direttiva 2009/48/CE
- Modulo A possibile con norme armonizzate
- In alternativa → Modulo B + C
Macchine – Direttiva 2006/42/CE
- Generalmente assimilabile al Modulo A
- Eccezioni per macchine ad alto rischio
Quando l’autodichiarazione NON è sufficiente
Quando la normativa richiede moduli diversi dal Modulo A, è obbligatorio il coinvolgimento di un organismo notificato.
Apparecchi a gas – Regolamento (UE) 2016/426 (GAR)
- Richiede moduli come:
- Modulo B (esame UE del tipo)
- combinato con C2, D, E o F
- Autodichiarazione NON ammessa
Dispositivi medici – Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746
- Solo Classe I (limitata) → Modulo A
- Altri casi → Moduli con organismo notificato
DPI – Regolamento (UE) 2016/425
- Categoria I → Modulo A
- Categoria II e III → Modulo B + C2 o D
PED – Direttiva 2014/68/UE
- Categoria I → Modulo A
- Categorie superiori → Moduli B, D, F, H
RED (casi particolari)
- Senza norme armonizzate → Modulo B + C o altri
Obblighi del fabbricante
Indipendentemente dal modulo applicabile, il fabbricante deve:
- garantire la conformità ai requisiti essenziali
- predisporre la documentazione tecnica
- emettere la Dichiarazione UE di conformità
- apporre la marcatura CE
- (se previsto) collaborare con l’organismo notificato
Conclusioni
La scelta del corretto modulo di valutazione della conformità è fondamentale per determinare se l’autodichiarazione sia sufficiente o meno.
Il Modulo A consente al fabbricante di operare in autonomia, ma è limitato ai prodotti a basso rischio. Nei casi più complessi o regolamentati, è necessario ricorrere a moduli che prevedono il coinvolgimento di un organismo notificato.
Nota
Le procedure di valutazione della conformità variano in base alla normativa applicabile. È essenziale verificare sempre il modulo richiesto dalla direttiva o regolamento specifico.







