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Rapex Report Industrial Giugno 2017

Questo mese segnaliamo diversi casi di prodotti industriali che sono stati ritirati dal mercato in quanto non conformi alla  Direttiva Macchine della Comunità Europea. Nello specifico vi sono due Elevatori a forbice per veicoli (comunemente definiti cric per auto) che hanno un sistema di bloccaggio e di sicurezza che non funzionano correttamente, causando possibili lesioni gravi.  E’ stato inoltre individuato un tosaerba a batteria ricaricabile il quale non è in linea con i requisiti delle Direttive Macchine in quanto la batteria si surriscalda facilmente e il prodotto può incendiarsi. Infine due elevatori elettrici idraulici per veicoli commerciali la cui forza del sistema di bloccaggio dei bracci di traino è insufficiente a sostenere il peso causando la possibile caduta del prodotto con associati rischi di lesioni gravi dovuti al pericolo di schiacciamento. Per i suddetti prodotti, la Marcatura CE risultava quindi non essere coerente con i relativi Requisiti Essenziali di Sicurezza.

Qui di seguito il link con tutte le informazioni relative ai prodotti: vedi Rapex 21 e 23 del 2017.

 

Rapex-Report Industrial

Nuovo Regolamento Europeo per apparecchi e dispositivi gas

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

A decorrere dal 21 aprile 2018 entrerà  in vigore il nuovo Regolamento UE per gli apparecchi a gas. In tale data la Direttiva 2009/142/CE (GAD) sarà  abrogata. A partire da tale data la Dichiarazione di Conformità  per gli apparecchi e accessori a gas dovrà  essere redatta soltanto con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR).

 Chi sono i soggetti interessati?

  • FABBRICANTI ed eventualmente il suo MANDATARIO
  • IMPORTATORI
  • DISTRIBUTORI di
  • Apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e corpi di scambio calore che devono essere muniti di tali
  • Accessori, dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio

 PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Con l’entrata in vigore del GAR (che nasce dalla necessità di aggiornare la GAD) vengono apportate delle modifiche per quanto riguarda l’immissione sul mercato di apparecchi e accessori a gas.

Ambito di applicazione (art 1)

  • Si applica agli apparecchi e agli accessori
  • E’ stata rimossa l’esclusione presente nella GAD degli apparecchi aventi una temperatura normale di esercizio superiore a 105 °C

Non si applica ad apparecchi destinati specificatamente:

  • all’ uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
  • all’ uso su aerei e ferrovie;
  • scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori (aggiunto rispetto alla GAD)

Analisi e valutazione del rischio

I nuovi requisiti 1.2, 1.3 e 1.4 introducono il concetto di analisi e valutazione del rischio come elemento fondamentale per la scelta delle soluzioni tecniche in fase di progettazione e fabbricazione degli apparecchi.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate devono essere applicati i seguenti principi (RE 1.3):

  • eliminare o ridurre rischi, per quanto possibile

(progettazione e fabbricazione intrinsecamente sicuri);

  • prendere i necessari provvedimenti protettivi contro i rischi che non possono essere eliminati;
  • informare gli utenti dei rischi residui dovuti a carenze delle misure di protezione adottate e indicare se siano necessarie particolari

Il fabbricante dovrà  compilare una lista dei pericoli conosciuti o prevedibili associati all’uso previsto o ad un uso ragionevolmente prevedibile. Tali pericoli posso essere relativi alla sicurezza (incendio, esplosione, soffocamento, ecc..) o alla salute delle persone e animali (esposizione a lungo termine di sostanze nocive). Il Fabbricante dovrà definire le misure da adottare per affrontare tali rischi e, nel caso, potrà scegliere se applicare le norme armonizzate. Se si applica una sola parte della norma o non copre tutti i requisiti, bisogna documentare il rispetto dei requisiti non coperti dalla norma.

Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire i rischi legati al gas, dovuti a pericoli di natura elettrica o a fenomeni elettromagnetici. Gli apparecchi destinati a essere usati in locali chiusi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire la fuga di gas incombusti in tutte le situazioni che possono portare ad accumuli pericolosi di gas incombusti in tali locali.

Sono stai aggiornati i riferimenti alle nuove direttive 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) e 2014/53/UE (RED).

Non è più richiesto un dispositivo specifico di sicurezza (ad es. un dispositivo di sorveglianza fiamma (FSD) e non è più possibile affidarsi ad una adeguata aerazione del locale, dove ciò era consentito dallo Stato membro, per prevenire l’accumulo di gas incombusti.

Viene inserito un nuovo requisito inerente alla tossicità del rilascio del gas contenente monossido di carbonio o altre componenti tossiche. Tale requisito include tutti gli apparecchi; nel precedente regolamento GAD, tale elemento era limitato solo agli apparecchi di riscaldamento per uso domestico e agli scaldacqua istantanei di tipo A, non collegati ad una canna fumaria e che quindi scarica i prodotti della combustione nell’ambiente circostante.

Il requisito inerente al pericolo delle superfici esterne è stato esteso a tutti gli apparecchi. Nella GAD era riferito solo agli apparecchi domestici.

E’ stato riscritto il requisito “Contatto  con gli alimenti e acque destinate al consumo umano”: vengono inclusi i riferimenti al Regolamento (CE) n.1935/2004 ed elimina le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE e alla Direttiva 98/83/CE.

Procedure di valutazione della conformità

Le procedure sono state aggiornate per quanto riguarda la denominazione e la descrizione allineandole a quelle della Decisione 768/2008/EC. I compiti del Fabbricante e dell’Organismo Notificato sono rimasti invariati. Le procedure prevedono due fasi:

1.    fase di progettazione secondo il modulo B (ex allegato II,1 della GAD);

2.    fase di controllo della produzione secondo i moduli C2, D, E, F, G a scelta del Fabbricante (ex allegato II.3,.4,.5,.6)

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità  UE

Tale documentazione deve essere tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro nel quale l’apparecchio o l’accessorio è immesso sul mercato o messo a disposizione. Il documento deve essere conservato per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchio o accessorio. E’ sufficiente redigere una sola Dichiarazione UE conforme per tutte le Direttive e/o Regolamento che vengono applicati al prodotto.

Linee Guida nuovo Regolamento GAR

 

 

UE: LIMITI DI MIGRAZIONE PIU’ BASSI PER IL PIOMBO NEI GIOCATTOLI

Il 27 Marzo 2017 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un emendamento per ridurre i limiti di migrazione del piombo nei giocattoli in conformità alla Direttiva sulla Sicurezza sui giocattoli 2009/48/CE (TSD).
In data 27 Aprile 2017 l’emendamento ufficiale (Direttiva (UE) 2017/738) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (OJEU)  e sarà efficace dal 28 Ottobre 2018. Il confronto dei limiti attuali e nuovi è riportato nella tabella  di seguito.

Migrazioni Limiti di piombo (mg / kg)
Categoria 1

mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile

Categoria 2

mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso

Categoria 3

mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura

Attuale 13.5 3.4 160
Novità 2.0 0.5 23

 

Direttiva 2017/738

UE: LA COMMISSIONE EUROPEA LIMITA IL FENOLO NEI GIOCATTOLI

Il 4 Marzo 2017, la Commissione Europea pubblica la Direttiva 2017/774 per introdurre un limite di migrazione e di contenuto di fenolo nei giocattoli, modificando l’appendice C dell’allegato II della Direttiva sulla sicurezza sui giocattoli 2009/48 / CE.  A decorrere dal 4 Novembre 2018, i giocattoli destinati all’utilizzo da parte di bambini di età  inferiore ai 36 mesi sono tenuti a rispettare tale restrizione. I limiti specifici sono riportati nell’appendice dell’allegato II C della Direttiva 2009/48 / CE.

 

SOSTANZA

 

CAS NO.

 

REQUISITI

 

Fenolo

 

 

108-95-2

5 mg / l (limite di migrazione) nei materiali polimerici secondo i metodi previsti dalle norme EN 71-10: 2005 e EN 71-11: 2005.
10 mg / kg (limite di contenuto) come conservante in conformità  con i metodi previsti dalle norme EN 71-10: 2005 e EN 71-11: 2005

 

Direttiva 2017/774

UNITED STATES CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

Questo mese rileviamo diversi casi di prodotti non conformi alle leggi degli Stati Uniti d’America per diverse motivazioni.

I potenziali pericoli rilevati sono i seguenti.

Nell’ambito apparecchi e attrezzature elettroniche vi sono: 3 casi di scossa elettrica; 4 casi di incendio dovuto a surriscaldamento, 2 casi di malfunzionamento: il rilevatore di fumo non svolge correttamente la propria funzione e i soggetti non vengono avvisati in caso di incendio; non accurata lettura di tensione da parte di un rilevatore. Nell’attrezzature e articoli per l’infanzia troviamo un caso di lesione causato da un sedile per auto che si sgancia facilmente in caso di una brusca frenata. Nel settore abbigliamento e accessori presentiamo un caso di rischio di ustione di una sciarpa che risulta facilmente infiammabile. Nel settore hobby e sport evidenziamo 3 casi di lesione causati  dagli steli di un manubrio di una bicicletta che si rompono e  dallo scorretto funzionamento dei parafanghi. Nell’ambito prodotti per la casa abbiamo 3 casi di rischio di lesioni dovute alla rottura di tazze per surriscaldamento e un caso di ustione. Un caso di rischio chimico per utilizzo di vernice contenente un livello eccessivo di piombo. Nel settore giocattoli vi sono diversi rischi rilevati: 2 casi di soffocamento, un caso di lesione causato dalla rottura del pedale di accelerazione del giocattolo e un caso di possibile ingestione di batterie.

 

Qui di seguito il link per visualizzare i prodotti elencati precedentemente.

Recalls Product Safety United States

 

 

 

RECALLS PRODUCT SAFETY AUSTRALIA

Questo mese mettiamo in evidenzia casi di prodotti non conformi alle leggi dello stato Australiano per diverse motivazioni.

Per quanto riguarda gli articoli per l’infanzia e attrezzature per bambini sono stati riscontrati 3 casi di rischio di soffocamento e lesioni, in quanto i lettini per bambini non sono conformi allo standard di sicurezza obbligatorio australiano. Le culle non soddisfano i requisiti di progettazione, costruzione, prestazione ed  etichettatura. Si è riscontrato un altro caso di rischio soffocamento e gravi lesioni interne dovute ad un eventuale ingerimento di una componente del giocattolo LED Fidget Spinner, a causa della mancanza di protezione nel vano batteria. Nel settore apparecchi e attrezzature per illuminazione evidenziamo un caso di lesione: il sistema di sospensione della lampada non è in grado di reggere il peso. Nell’ambito apparecchiature e attrezzature elettroniche vi è un caso di rischio di scossa elettrica; un caso di asfissia, causato dalla perdita di gas di una stufa da campeggio; un caso di ustione e lesioni perché vi è un contatto diretto con olio caldo dovuto ad un difetto di fabbricazione. Nel settore vestiti e accessori rileviamo un caso di occhiali da sole che non contengono marcature e l’etichettatura appropriati che identificano la classificazione di categoria come richiesto dalle norme del paese. Per il settore apparecchi e attrezzature a gas vi è un caso di lesione e ustione dell’ utente perché  il vetro di protezione del camino a gas è di facile rottura.

 

Qui di seguito il link per visualizzare i prodotti elencati precedentemente.

 

Product Safety Australia

Rapex Report 16 – 20 Maggio 2017

Questo mese segnaliamo i casi di non conformità  alle Direttive Europee di prodotto, per le seguenti motivazioni: rischio chimico (42 casi), rischio lesioni (15 casi), rischio ambientale (1 caso), rischio asfissia (5 casi), rischio ustione (9 casi), rischio soffocamento (39 casi), rischio scossa elettrica (19 casi), rischio danneggiamento udito (1 caso), rischio strangolamento (7 casi), rischio ferite da taglio (2 casi) e rischio esplosione (2 casi).

rapex-report-16-20-maggio-2017

 

 

 

 

 

 
CONTAMINANTI DELL’ARIA INDOOR, DETERMINAZIONE EMISSIONE DEI VOC

I nuovi CAM per edilizia, arredi per interni e prodotti tessili, emissione dei VOC (Decreto Italia 11/01/2017)

CAM Decreto del Ministero dell’Ambiente contaminanti aria INDOOR e VOC

La Direttiva Europea 2004/42/CE definisce come VOC “ogni composto organico con punto di ebollizione iniziale non superiore a 250°C, alla pressione standard di 101.3 kPa”.

Tali composti sono pertanto in grado di produrre quantità apprezzabili di emissioni in aria, nelle normali condizioni ambientali di temperatura e pressione.
Alcuni prodotti da costruzione come i materiali di rivestimento per pareti, pavimenti e soffitti, serramenti, colle e sigillanti, etc.. possono contenere sostanze chimiche (ad esempio formaldeide e VOC) e, quando installati, emettere tali inquinanti.

Essendo inoltre alcuni di questi materiali porosi ed assorbenti possono intrappolare sia odori che prodotti chimici derivati da altre attività e materiali di costruzione, per riemetterli successivamente.
Le vernici inoltre costituiscono una fonte importante di inquinamento dell’aria indoor, sia perché contengono sostanze chimiche che evaporano facilmente all’aria, sia perché rivestono anche grandi superfici.

La maggior parte delle vernici convenzionali e dei prodotti di rifinitura è una fonte di emissione di VOC, tra cui formaldeide, benzene, toluene, ecc., che possono essere presenti con la funzione di solventi, diluenti ecc. o per aumentare le prestazioni del prodotto.

L’ emissione di composti organici volatili, consiste cioè nella “facilità” da parte di tali composti ad essere rilasciati dai materiali che li contengono (o che li possono produrre), nell’aria ambiente, essenzialmente tramite le loro superfici esposte.

Il contenuto di tali composti nei materiali / prodotti / manufatti è rilevante se si ha rilascio nell’ atmosfera circostante.
L’ emissione di VOC, dipende essenzialmente dai seguenti fattori:

  • la superficie esposta dei materiali / prodotti / manufatti in relazione al volume dell’ambiente in cui essi sono situati
  • le condizioni di temperatura e di umidità relativapresenti nell’ambiente
  • i ricambi di aria effettuati

L’inquinamento dell’aria negli ambienti indoor è un fenomeno che richiama sempre maggiore attenzione. Ne è dimostrazione la sempre crescente attenzione da parte degli schemi di certificazione “green” di ecosostenibilità ai crediti maturati con prodotti a bassa emissione di VOC, come per esempio il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento CE n. 1980/2000).

Il 28 gennaio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito all’ “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili“.

Tali CAM erano già stati definiti da precedenti Decreti per categorie merceologiche inserite nel Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con Decreto n. 135 dell’11 aprile 2008. Tale decreto ha come obiettivi la riduzione dell’uso delle risorse naturali, la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti, emissioni inquinanti e rischi ambientali.
In particolare, il punto  2.3.5.5, relativo all’emissione dei materiali, prescrive il rispetto di specifici limiti di emissione per i seguenti materiali:

• pitture e vernici
• tessili per pavimentazioni e rivestimenti
• laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
• pavimentazioni e rivestimenti in legno
• altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
• adesivi e sigillanti
• pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

E’ coinvolto, in pratica, ogni materiale edilizio.

EQS E’ IN GRADO DI ATTESTARE la classe di emissione di VOC e può affiancare i produttori ed i fornitori con informazioni e supporto in tutto l’iter di adempimento al Decreto N. 2011-321.

Infine, EQS è attrezzata sia per le prove previste dal Decreto 11 gennaio 2017 che per la determinazione della riduzione di concentrazione di formaldeide in accordo a ISO 16000-23.

 

 

Diagnosi energetica per le Aziende

L’approvvigionamento energetico rappresenta oggi una delle maggiori voci di costo delle Aziende italiane

I professionisti del settore EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) di European Quality Standard, posso essere un importante partner per la Vostra Azienda grazie alla redazione di un documento fondamentale in merito a tematiche relative all’efficienza energetica: la diagnosi energetica.

L’Esperto in gestione dell’Energia è una figura professionale definita dalla norma UNI CEI 11339:2009 e rappresenta oggi una figura strategica e necessaria sia per le aziende energivore che per le aziende che offrono servizi di efficienza energetica, quali le ESCo, o per le aziende che intendono implementare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 e per tutte quelle organizzazioni che vogliono promuovere il concetto di sostenibilità e risparmio energetico.

Grazie ad una diagnosi energetica è possibile intraprendere un processo virtuoso atto al risparmio di energia primaria, una miglior comprensione del contesto energetico aziendale, un miglioramento continuo e quindi un contenimento dei costi.

In alcuni casi, la diagnosi energetica può essere obbligatoria (Dlgs 102/2014) o indispensabile per l’accesso a bandi regionali o incentivi statali per l’efficienza energetica.

European Quality Standard è il Network internazionale di Laboratori, Enti Notificati, professionisti e consulenti in grado di offrire il miglior servizio in termini di economicità, rapidità ed efficienza anche per questo servizio.

 

 

 

“ Guida Blu ” Aprile 2016 sull’applicazione delle Direttive di prodotto

Guida Blu 2016

La nuova edizione della “Guida Blu” con gli aggiornamenti sull’attuazione delle direttive UE sui prodotti 2016, fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale pubblicata nel 2000, è disponibile nella versione inglese da Aprile 2016.

La nuova  Guida Blu è stata redatta in stretta collaborazione con le autorità nazionali e le parti interessate, e tra breve tempo sarà disponibile anche nelle altre lingue dell’Unione Europea.

L’obiettivo principale del documento è quello di contribuire alla comprensione delle regole comunitarie per l’immissione sul mercato dei prodotti, costituendo uno strumento utile per la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente.

La nuova versione della Guida Blu include inoltre nuovi capitoli sugli obblighi degli operatori economici o di accreditamento e capitoli completamente rivisti, come quelli in materia di normazione e di sorveglianza del mercato.

Consulta la Guida: