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Rapex Report Ottobre 2017

Nel mese di Ottobre la Commissione Europea ha pubblicato i Reports con tutte le informazioni relative ai prodotti considerati non conformi alle Direttive Europee perché ritenuti pericolosi. Per due di questi, nel dettaglio riscontriamo nel settore giocattolo 21 casi di rischio soffocamento per la presenza di piccole parti facilmente ingeribili; 14 casi rischio chimico in quanto contenti ftalati, 3 casi rischio lesioni.

Nel settore articoli puericultura rileviamo 4 casi di rischio di soffocamento, 4 casi di possibili lesioni, nel settore abbigliamento bambini 3 casi di rischio strangolamento.

Nel settore cosmetica evidenziamo 6 casi di rischio chimico, nel settore hobby-sport 5 casi di rischio chimico per la presenza di cromo esavalente.

Nel settore apparecchi elettronici si evidenziano 8 casi di rischio di scossa elettrica.

Riportiamo qui di seguito una tabella riassuntiva.

 

UTENTE

 

TIPO DI PRODOTTO RISCHIO NUMERO DI CASI DETTAGLIO RISCHIO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto

Apparecchi elettronici Scossa elettrica 1 Mancanza di informazioni nel manuale
Apparecchi elettronici Scossa elettrica 7 Parti in tensione non isolate correttamente
Articoli decorativi Scossa elettrica 1 Parti in tensione non isolate correttamente
Accessori Chimico 1 Contenente piombo
Sport-hobby chimico 5 Contiene cromo esavalente
Abbigliamento ustione 1 Facilmente infiammabile
Cosmetica chimico 1 Irritazione alla pelle
Cosmetica chimico 1 Presenza di idrocarburi policiclici
Cosmetica chimico 3 Prodotto contiene idrochinone
Cosmetica chimico 1 Contiene metilisotiazolinone e metilchloroisothiazolinone
Dispositivo di protezione individuale chimico 1 Presenza di cromo esavalente
Dispositivo di protezione individuale lesione 1 Protezione inadeguata
 

 

 

 

 

Bambini

 

 

Articolo puericultura lesione 3 Instabilità
Articolo puericultura soffocamento 1 Mancanza di fori di ventilazione
Articolo puericultura scossa 1 L’isolamento elettrico del caricatore è inadeguato
Articolo puericultura lesione 1 Schiacciamento
Articolo puericultura soffocamento 2 Fissaggio metallico non resistente
Abbigliamento soffocamento 1 Presenza di piccole parti facilmente ingeribili
Giocattolo chimico 14 Contiene ftalati
Giocattolo soffocamento 21 Presenza di piccole parti facilmente ingeribili
Giocattolo lesioni 1 Batteria accessibile, facilmente ingeribile

 

Giocattolo lesioni 3 Caduta
Giocattolo strangolamento 1 Presenza di elastici
Abbigliamento strangolamento 3 Presenza di lacci

 

Qui di seguito il link con tutte le informazioni relative ai prodotti: vedi Rapex 40 – 41 2017.

Rapex Report Luglio -Agosto 2017

Nei mesi di luglio e agosto 2017 la Commissione Europea ha pubblicato un elenco di prodotti ritenuti pericolosi e non conformi alle Direttive Europee. Nel dettaglio riscontriamo: nei giocattoli 28 casi di rischio soffocamento dovuto alla presenza di piccole parti facilmente ingeribili o inalabili e un caso di rischio annegamento in quanto il salvagente non risulta conforme alla norma EN 13138-3 (dispositivi di protezione: aiuti al galleggiamento per l’apprendimento di tecniche di nuoto). Inoltre, abbiamo 7 casi di rischio lesioni, di cui 3 comportano un rischio di caduta e 4 possono causare ferite da taglio; 5 casi di rischio chimico per la presenza di ftalati. Nel settore abbigliamento per bambini si evidenziano 3 casi di rischio strangolamento.

Si riscontrano 21 casi di rischio scossa elettrica nei dispositivi elettronici e apparecchi per illuminazione; negli articoli pirotecnici abbiamo 5 casi di rischio ustione, 2 di danni all’udito, 1 di lesione e un caso di incendio. Nell’abbigliamento per adulto riscontriamo 3 casi di potenziale rischio chimico causato dalla presenza di cromo esavalente (nei pellami).

Riportiamo qui di seguito una tabella riassuntiva.

UTENTE

 

TIPO DI PRODOTTO

RISCHIO

NUMERO DI CASI

DETTAGLIO RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumatore Adulto

 

 

Sicurezza generale di prodotto

chimico 1

Contiene cloroformio

Sicurezza generale di prodotto

incendio 1 Le parti in plastica a contatto con le parti in tensione non sono resistenti al calore

Apparecchi elettronici

ustione 1

surriscaldamento

Apparecchi elettronici Scossa elettrica 11

Parti in tensione non isolate correttamente

Articoli per la casa

chimico 1 Presenza di fibre di amianto

Articoli per la casa

lesioni

2

Non resistente al peso

Apparecchi di illuminazione

incendio

1

Surriscaldamento fili

Apparecchi di illuminazione Scossa elettrica 10

Parti in tensione non isolate correttamente

Articoli pirotecnici

ustione 5

malfunzionamento

Articoli pirotecnici

incendio 1 malfunzionamento

Articoli pirotecnici

lesione 1

malfunzionamento

Articoli pirotecnici Danno all’udito 2

Suono troppo elevato

Macchinari

Scossa elettrica 1

Parti in tensione non isolate correttamente

Macchinari

lesioni 2 Protezione insufficiente

Abbigliamento

chimico

2

Presenza di cromo esavalente

Abbigliamento

chimico 1

Presenza di cloroformio

Cosmetica chimico 1

Presenza di perossido di idrogeno

Cosmetica

chimico 1

Presenza di parabeni

Accessori telefonia

chimico 1

Presenza di liquido dannoso per la pelle

Articoli decorativi

incendio 1

Perdita di carburante

Articoli decorativi

incendio 1

Fiamma troppo alta

 

 

 

 

 

Bambini

 

 

Giocattolo

chimico 2

Contiene ftalati

Giocattolo

soffocamento 28

Presenza di piccole parti facilmente ingeribili

Giocattolo

chimico 3

 parti facilmente removibili e ingeribili

Giocattolo

lesioni 3 caduta
Giocattolo lesioni 4

Ferite da taglio

Giocattolo

strangolamento 1 Presenza di corda lunga
Abbigliamento strangolamento 2

Presenza di lacci

Sport-hobby

annegamento 1

Non conforme alla norma EN13138-3

 

Qui di seguito il link con tutte le informazioni relative ai prodotti: vedi Rapex 29-30-31 2017.

 

Nuovo Regolamento Europeo per apparecchi e dispositivi gas

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

A decorrere dal 21 aprile 2018 entrerà  in vigore il nuovo Regolamento UE per gli apparecchi a gas. In tale data la Direttiva 2009/142/CE (GAD) sarà  abrogata. A partire da tale data la Dichiarazione di Conformità  per gli apparecchi e accessori a gas dovrà  essere redatta soltanto con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR).

 Chi sono i soggetti interessati?

  • FABBRICANTI ed eventualmente il suo MANDATARIO
  • IMPORTATORI
  • DISTRIBUTORI di
  • Apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e corpi di scambio calore che devono essere muniti di tali
  • Accessori, dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio

 PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Con l’entrata in vigore del GAR (che nasce dalla necessità di aggiornare la GAD) vengono apportate delle modifiche per quanto riguarda l’immissione sul mercato di apparecchi e accessori a gas.

Ambito di applicazione (art 1)

  • Si applica agli apparecchi e agli accessori
  • E’ stata rimossa l’esclusione presente nella GAD degli apparecchi aventi una temperatura normale di esercizio superiore a 105 °C

Non si applica ad apparecchi destinati specificatamente:

  • all’ uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
  • all’ uso su aerei e ferrovie;
  • scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori (aggiunto rispetto alla GAD)

Analisi e valutazione del rischio

I nuovi requisiti 1.2, 1.3 e 1.4 introducono il concetto di analisi e valutazione del rischio come elemento fondamentale per la scelta delle soluzioni tecniche in fase di progettazione e fabbricazione degli apparecchi.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate devono essere applicati i seguenti principi (RE 1.3):

  • eliminare o ridurre rischi, per quanto possibile

(progettazione e fabbricazione intrinsecamente sicuri);

  • prendere i necessari provvedimenti protettivi contro i rischi che non possono essere eliminati;
  • informare gli utenti dei rischi residui dovuti a carenze delle misure di protezione adottate e indicare se siano necessarie particolari

Il fabbricante dovrà  compilare una lista dei pericoli conosciuti o prevedibili associati all’uso previsto o ad un uso ragionevolmente prevedibile. Tali pericoli posso essere relativi alla sicurezza (incendio, esplosione, soffocamento, ecc..) o alla salute delle persone e animali (esposizione a lungo termine di sostanze nocive). Il Fabbricante dovrà definire le misure da adottare per affrontare tali rischi e, nel caso, potrà scegliere se applicare le norme armonizzate. Se si applica una sola parte della norma o non copre tutti i requisiti, bisogna documentare il rispetto dei requisiti non coperti dalla norma.

Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire i rischi legati al gas, dovuti a pericoli di natura elettrica o a fenomeni elettromagnetici. Gli apparecchi destinati a essere usati in locali chiusi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire la fuga di gas incombusti in tutte le situazioni che possono portare ad accumuli pericolosi di gas incombusti in tali locali.

Sono stai aggiornati i riferimenti alle nuove direttive 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) e 2014/53/UE (RED).

Non è più richiesto un dispositivo specifico di sicurezza (ad es. un dispositivo di sorveglianza fiamma (FSD) e non è più possibile affidarsi ad una adeguata aerazione del locale, dove ciò era consentito dallo Stato membro, per prevenire l’accumulo di gas incombusti.

Viene inserito un nuovo requisito inerente alla tossicità del rilascio del gas contenente monossido di carbonio o altre componenti tossiche. Tale requisito include tutti gli apparecchi; nel precedente regolamento GAD, tale elemento era limitato solo agli apparecchi di riscaldamento per uso domestico e agli scaldacqua istantanei di tipo A, non collegati ad una canna fumaria e che quindi scarica i prodotti della combustione nell’ambiente circostante.

Il requisito inerente al pericolo delle superfici esterne è stato esteso a tutti gli apparecchi. Nella GAD era riferito solo agli apparecchi domestici.

E’ stato riscritto il requisito “Contatto  con gli alimenti e acque destinate al consumo umano”: vengono inclusi i riferimenti al Regolamento (CE) n.1935/2004 ed elimina le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE e alla Direttiva 98/83/CE.

Procedure di valutazione della conformità

Le procedure sono state aggiornate per quanto riguarda la denominazione e la descrizione allineandole a quelle della Decisione 768/2008/EC. I compiti del Fabbricante e dell’Organismo Notificato sono rimasti invariati. Le procedure prevedono due fasi:

1.    fase di progettazione secondo il modulo B (ex allegato II,1 della GAD);

2.    fase di controllo della produzione secondo i moduli C2, D, E, F, G a scelta del Fabbricante (ex allegato II.3,.4,.5,.6)

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità  UE

Tale documentazione deve essere tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro nel quale l’apparecchio o l’accessorio è immesso sul mercato o messo a disposizione. Il documento deve essere conservato per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchio o accessorio. E’ sufficiente redigere una sola Dichiarazione UE conforme per tutte le Direttive e/o Regolamento che vengono applicati al prodotto.

Linee Guida nuovo Regolamento GAR

 

 

“ Guida Blu ” Aprile 2016 sull’applicazione delle Direttive di prodotto

Guida Blu 2016

La nuova edizione della “Guida Blu” con gli aggiornamenti sull’attuazione delle direttive UE sui prodotti 2016, fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale pubblicata nel 2000, è disponibile nella versione inglese da Aprile 2016.

La nuova  Guida Blu è stata redatta in stretta collaborazione con le autorità nazionali e le parti interessate, e tra breve tempo sarà disponibile anche nelle altre lingue dell’Unione Europea.

L’obiettivo principale del documento è quello di contribuire alla comprensione delle regole comunitarie per l’immissione sul mercato dei prodotti, costituendo uno strumento utile per la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente.

La nuova versione della Guida Blu include inoltre nuovi capitoli sugli obblighi degli operatori economici o di accreditamento e capitoli completamente rivisti, come quelli in materia di normazione e di sorveglianza del mercato.

Consulta la Guida:

 
Direttive Bassa Tensione e E.M.C.: nuove regole apparecchi elettrici

 Le direttive Bassa Tensione e E.M.C. (2014/35/UE e 2014/30/UE) in materia di apparecchi elettrici, sostanzialmente rielaborate, dovranno essere recepite entro il 20/04/2016

 Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove direttive Bassa Tensione e E.M.C. del Parlamento europeo e del Consiglio: 2014/35/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e 2014/30/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla Compatibilità Elettromagnetica.

 Come occorre premunirsi?

 Nel periodo transitorio di due anni i nuovi prodotti dovranno risultare conformi alle Direttive Bassa Tensione e  E.M.C., mentre quelli che erano in commercio e conformi alle precedenti 2006/95/CE e 2004/108/CE si potranno vendere solo fino al 20/04/2016, dopodiché si dovranno necessariamente adeguare alle nuove Direttive.

 Gli operatori economici hanno quindi a disposizione poco più di sei mesi per verificare le loro scorte entro la data di abrogazione, per evitare di immettere prodotti non più conformi.

 Quali sono gli obiettivi fondamentali di queste direttive e quali i campi di applicazione?

 Gli obiettivi consistono nell’ assicurare al consumatore finale un alto grado di tutela della salute e della sicurezza, e garantire allo stesso tempo il buon andamento del mercato interno.

 I campi di applicazione rimangono gli stessi: per la direttiva Bassa Tensione i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata, e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua; per la direttiva E.M.C. la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature (come definite dall’Art.3 della Direttiva stessa).

 Queste nuove direttive introducono una serie di aggiornamenti volti a potenziare il processo di controllo della conformità dei prodotti, specificando meglio le responsabilità a cui tutti i soggetti coinvolti nel processo di progettazione, realizzazione e vendita devono adeguarsi.

 Quali sono le novità più rilevanti?

  • Distinzione degli obblighi e definizione delle responsabilità dei diversi operatori economici (importatore, fabbricante, distributore, rappresentante autorizzato)
  • Nuova tracciabilità dei prodotti, gestione dei reclami e prove a campione sui prodotti
  • Dichiarazione UE di Conformità, Fascicolo Tecnico e chiarimenti in merito all’intervento di un Organismo Notificato
  • Introduzione dell’Analisi dei Rischi
  • Migliore identificazione e tracciabilità dei prodotti, gestione dei reclami e prove a campione sui prodotti
  • Indicazione sul prodotto (dove possibile) dell’indirizzo postale del costruttore

 Il Fascicolo Tecnico deve permettere di valutare la conformità ai requisiti essenziali. Deve comprendere la descrizione generale del prodotto, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione (con le relative spiegazioni), l’elenco delle norme utilizzate e descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza non coperti dalle norme, i risultati dei calcoli di progetto, controlli e relazioni sulle prove eseguite.

 Per quanto riguarda la Dichiarazione UE di Conformità, è necessario indicare il nome del Fabbricante o del Mandatario nell’Unione Europea, il riferimento alle Norme armonizzate e alle specifiche per cui è dichiarata la conformità, l’identificazione di colui che firma, le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE, nonché la relativa descrizione del prodotto.

 E’ obbligatorio conservare e tenere a disposizione la documentazione per 10 anni; gli operatori economici devono inoltre informare le autorità nazionali responsabili della sorveglianza del mercato in caso si siano verificati o si presupponga l’esistenza di problemi relativi alla sicurezza o alla conformità dei prodotti.

 EQS è in grado di supportare le aziende attraverso tutte le fasi dell’adeguamento alle nuove direttive:

  • Consulenza Tecnico/Normativa per la verifica e la realizzazione dei Fascicoli Tecnici dei prodotti
  • Analisi dei rischi
  • Eventuale esecuzione dei test (mancanti o ritenuti poco affidabili)
  • Audit ed ispezioni preliminari, a produzione iniziata e pre-shipment presso i fornitori per verificarne l’affidabilità
  • Consulenza Legale/Amministrativa per la contrattualistica internazionale con invio di modelli e verifica finale
  • Spedizione con sdoganamento in Italia
  • Ricerca fornitori

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2014/35/UE

Rapex – Report 19 del 15/05/2015 N.1 A12/0614/15 Danimarca

Il prodotto seggiolino da auto per bambini “Ferrari” Mod. D9 2014, 140.940 è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché contiene e rilascia tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCP) dannosa per i bambini.
I valori misurati equivalgono ad una quantità di 31500 mg/Kg con una migrazione di 150 mg/m2.
Il TDCP è una sostanza cancerogena non ancora sottoposta a restrizione da parte del Reg. 1907/2006 REACH.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 136 c.3, esiste una strategia per la riduzione del rischio connesso all’uso di questa sostanza consultabile al seguente link: http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/trd_ireland_tdcp_en.pdf

Art. 136 c.3 Reg. 1907/2006
3. Uno Stato membro il cui relatore non ha trasmesso, entro il 1 giugno 2008, la valutazione dei rischi e, se del caso, la strategia per limitare i rischi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93:
a) documenta le informazioni sui rischi e pericoli a norma dell’allegato XV, parte B, del presente regolamento;
b) applica l’articolo 69, paragrafo 4, del presente regolamento sulla base delle informazioni di cui alla lettera a); e
c) prepara una documentazione indicando come ritiene necessario che ogni altro rischio individuato sia affrontato da un’azione diversa da una modifica dell’allegato XVII del presente
regolamento.

La sostanza, utilizzata come ritardante di fiamma, è stata già inserita nell’elenco di prodotti chimici pericolosi utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

L’elenco è presente all’Appendice C della Dir. 2009/48/CE ai sensi dell’art. 46, paragrafo 2.
Le disposizioni indicate nella tabella sottostante si applicheranno a partire dal 21 Dicembre 2015.

Vedi tabella