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Valvole automatiche: Direttiva macchine e/o Direttiva PED

Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole si sono spesso confrontati sulla questione “valvole” e, in particolare, varie sono state le diatribe su quale direttiva esse dovessero seguire: Macchine o/e PED.

Tutt’oggi le divergenze sono numerose, ma proviamo a fare più chiarezza sul tema.

Breve cenno storico: All’inizio le valvole sono state considerate al di fuori del campo di applicazione della Direttiva macchine, possiamo dire fino al 2014. Infatti, per quasi 20 anni, il mercato si è regolato a livello europeo applicando la Direttiva Ped.
Eppure negli ultimi anni sono sorti alcuni dubbi su quale sia la Direttiva più adatta da adottare.

Le valvole sono da considerare macchine? Un dibattito senza fine.
Le interpretazioni di Ceir e Commissione Europea.

La questione nasce dalla stessa definizione di “macchina” contenuta nell’articolo 2 comma a) della Direttiva 2006/42/CE.

Secondo tale definizione la macchina è “un insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

Pertanto, la tesi sostenuta da alcuni paesi è che tutte le valvole attuate o destinate a essere attuate sarebbero macchine, e quindi soggette alla Direttiva macchine.

La definizione invece di “quasi macchina”  non risulta applicabile perché le valvole non sono necessariamente destinate all’utilizzo all’interno di macchine, ma possono essere invece utilizzate all’interno di un sistema di trasporto fluidi o di un recipiente in pressione, perciò manca il presupposto principale.

Ma allora come capire quale Direttiva applicare?

Partiamo da un presupposto valido non solo per le valvole, ma per molti prodotti soggetti a certificazione CE:

“Lo stesso prodotto, rischio o impatto può essere coperto da due o più atti di armonizzazione.”

In tal caso il problema della sovrapposizione può essere risolto privilegiando l’atto di armonizzazione dell’Unione più specifico.
Proprio per questo fine, è di solito necessaria una corretta analisi dei rischi del prodotto, o talvolta anche una giusta analisi della sua destinazione, che determina quindi quale sia la legislazione applicabile.

In conclusione:

Secondo il Ceir, l’atto di armonizzazione più specifico per le valvole è la Direttiva Ped.
In assenza di decisioni definitive del Machinery Working Group, la posizione del Ceir soddisfa in parte l’aspetto sostanziale della valutazione di conformità delle valvole.

La direttiva di riferimento – quindi – possiamo dire che resta la Ped, in analogia con il corpo normativo applicato anche in altri contesti extra-europei, mentre solo in casi specifici e particolari può essere applicabile la Direttiva macchine.

Per comprendere in quali situazioni è opportuno fare capo alla Direttiva macchine, ai costruttori si consiglia quindi di:
effettuare una corretta analisi dei rischi, eventualmente prendendo in esame i requisiti essenziali della Direttiva macchine quando la situazione lo richieda, ma senza dichiarare la conformità del prodotto a questa direttiva.

Canada: aggiornamento “Prodotti di consumo contenenti normative sul piombo”

Il 26-01-2022, Health Canada ha pubblicato un aggiornamento sui requisiti di sicurezza stabiliti nel “Consumer Products Containing Lead Regulations” (CPCLR) ai sensi del “Canada Consumer Product Safety Act” (CCPSA) per i prodotti di consumo fabbricati, importati, pubblicizzati o venduti in Canada.

Il CPCLR – che ha sostituito il “Consumer Products Containing Lead (Contact with Mouth) Regulations” del 2018 – stabilisce i requisiti che limitano il contenuto di piombo nelle parti accessibili di determinati prodotti di consumo e specifica che il contenuto di piombo non deve superare i 90 mg/kg in ciascuna parte accessibile delle 5 categorie di prodotti di consumo elencate nella tabella seguente, a meno che le seguenti 3 condizioni non siano del tutto soddisfatte:

(1) il piombo è necessario per produrre una caratteristica essenziale della parte;
(2) non è disponibile alcuna parte alternativa contenente meno piombo; e
(3) il pezzo, se testato secondo le buone pratiche di laboratorio, non rilascia più di 90 mg/kg di piombo.

Esempi ed esenzioni:

Gli aggiornamenti informativi di cui sopra forniscono una guida sugli ambiti e sugli esempi per le 5 categorie menzionate:

Scopo A
Un prodotto che viene portato a contatto con la bocca durante il normale utilizzo.

Prodotti
Ciucci e massaggiagengive, Bocchini sportivi e paradenti, Ausili per bere (comprese cannucce e parti di bottiglie, bicchieri sippy e altri recipienti per bere che sono a contatto con la bocca dell’utente durante il normale utilizzo), Bocchini di dispositivi di svapo e bocchini di accessori per cannabis…

Esenzioni
Utensili da cucina o prodotto soggetto alle normative sulla ceramica smaltata e la vetreria.

Scopo B
Qualsiasi indumento o accessorio d’abbigliamento destinato all’uso da parte di un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Indumenti da notte, Abbigliamento da giorno, Giacche, Stivali e scarpe, Cravatte, Cappelli e berretti, Cinture e bretelle, Guanti e manicotti, Scialli e sciarpe, Cordini, Calzini e calze…

Esenzioni
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Scopo C
Un prodotto destinato all’apprendimento o al gioco (un giocattolo) da parte di un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Sonagli, Figurine giocattolo, Costruzioni, Prodotti per giochi di ruolo per bambini (come kit medico/infermiera, passeggini per bambole e attrezzature da cucina), Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi didattici (come matite, gomme e righelli…)

Esenzioni
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Scopo D
Un libro o un prodotto stampato simile destinato a un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Libri realizzati con materiali come vinile, tessuto, plastica o metallo

Esenzioni
Stampato su carta/cartone e stampato e rilegato in modo convenzionale utilizzando materiali convenzionali.

Scopo E
Un prodotto il cui scopo principale è facilitare il relax, il sonno, l’igiene, il trasporto o il trasporto di un bambino di età inferiore ai 4 anni.

Prodotti
Culle, Passeggini, Seggioloni, Altalene per bambini, Marsupi, Sedili dell’auto, Fasciatoi, Articoli per l’infanzia (come ciucci e massaggiagengive, bavaglini e accessori per il bagno…)

Esenzioni
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Smartphone e possibile rischio per pacemaker e defibrillatori

Il 3 febbraio 2022 l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha pubblicato un aggiornamento riguardante uno studio condotto sull’impatto dell’iPhone 12 su alcuni dispositivi come pacemaker e defribillatori.

Vediamo insieme cosa significa:

“In rari casi, se lo smartphone viene tenuto a meno di un centimetro dal cuore, il magnete presente nell’iPhone 12 può attivare l’interruttore magnetico di pacemaker e defibrillatori impiantabili, ed è quindi molto importante attenersi alle indicazioni fornite dai produttori di dispositivi medici e della Apple stessa secondo cui deve essere mantenuta una distanza di almeno 15 cm tra un telefono cellulare e il dispositivo.”

Lo ha dimostrato uno studio dell’Iss pubblicato dalla rivista Pacing and Clinical Electrophysiology.

Gia nel febbraio 2021 erano stati condotti studi presenti nella letteratura scientifica e ripresi poi dalla stampa non specializzata, che indicavano la possibilità che il magnete dello smartphone potesse attivare l’interruttore magnetico presente nei dispositivi medici come il defibrillatore. 
Lo studio:

I ricercatori hanno valutato i pacemaker e i defibrillatori impiantabili dei principali produttori mondiali (Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Medico, Medtronic, Microport), utilizzando un simulatore di battito cardiaco.

I risultati hanno mostrato che, in alcuni casi, il magnete presente nell’ iPhone 12 può attivare involontariamente l’interruttore magnetico nel campione di pacemaker e defibrillatori impiantabili che è stato valutato. Il fenomeno è stato osservato fino ad una distanza massima di 1 cm. Va comunque sottolineato che l’attivazione della modalità magnetica è stata osservata solo in alcune specifiche posizioni dell’iPhone rispetto al dispositivo e che nella maggior parte delle posizioni il fenomeno non si innesca.

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iPhone 12 e magnete, durante una verifica

“L’attivazione non voluta dell’interruttore magnetico può raramente accadere anche in altre situazioni di vita comune in presenza di magneti – sottolineano gli autori – ma data la grande diffusione dell’iPhone 12 e l’abitudine di mettere lo smartphone nel taschino, l’attivazione involontaria della modalità magnete provocata da iPhone 12 può essere meno rara”.

Oltre a seguire le indicazioni sulla distanza, concludono i ricercatori, sarebbe opportuno avvertire il paziente rispetto a questa caratteristica unica dell’Phone12 e valutare questo potenziale rischio in futuro per i nuovi modelli di smartphone.

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Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

ECODESIGN: Definizione

L’insieme dei requisiti minimi europei che ha come obiettivo quello di eliminare dal mercato i prodotti meno “efficienti”*
*In termini di “progettazione ecocompatibile” .

Di conseguenza i prodotti finalizzati al mercato europeo, devono rispettare questi requisiti minimi.

ETICHETTATURA ENERGETICA: Definizione

Fornisce indicazioni (semplici e chiare) sull’efficienza energetica – ed altre caratteristiche – dei prodotti finalizzati alla vendita.

L’obiettivo è consentire all’utente finale di scegliere i prodotti (in fase di acquisto) anche sulla base della loro efficienza confrontandoli con altri presenti sul mercato.

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L’Unione Europea ha definito due Direttive per la messa in commercio dei prodotti di illuminazione in maniera sostenibile.

La sfida del raggiungimento di impatto ambientale 0 (zero) entro il 2050 è ambiziosa, ma gli stati membri dell’UE hanno già concordato delle attività per ridurre il consumo di energia del 55% entro il 2030.

Entrambe le Direttive nascono da due precedenti (con i corrispettivi Regolamenti tecnici), più complesse e articolate.

  • Direttiva ECODESIGN 2009/125/CE (CE 244/2009 + CE 245/2009 + CE 859/2009 + CE 347/2010 + CE 1428/2015 + UE 1194/2012 + UE 1428/2015)
  • Direttiva ETICHETTATURA ENERGETICA 2010-30-UE (UE 874/2012 + UE 518/2015 + UE 254/2017)

Ora aggiornate rispettivamente in:

  • Regolamento UE 2019/2020 – Single Lighting Regulation (SLR);
  • Regolamento UE 2019/2015 – Energy Labelling Regulation (ELR).
Entrambe sono entrate in vigore nel 2021.

Con questo “aggiornamento” non ci sarà più distinzione tra moduli LED, lampade e corpi illuminanti, ma si parlerà solo di:

  • Sorgente luminosa

 

Definizione: prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente specifiche caratteristiche ottiche.

Eccezioni: non comprendono LED singoli o chip LED; pacchetti LED; prodotti contenenti una o più sorgenti luminose rimovibili a fini di verifica; parti che emettono luci contenute in sorgenti dalle quali non possono essere rimosse.

  • Unità di alimentazione

Definizione: uno o più dispositivi, fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l’alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica.

Unità di alimentazione separata: l’unità di alimentazione che non è fisicamente integrata nella sorgente luminosa e che viene immessa sul mercato come prodotto separato o come parte di un prodotto contenitore.

  • Prodotto contenitore

Definizione: prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe.

Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell’unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa.

Regolamento ECODESIGN (UE) 2019/2020:
Single Lighting Regulation
  • «stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012»

  • «Il riesame evidenzia i vantaggi dell’aggiornamento e della semplificazione delle specifiche applicabili ai prodotti per l’illuminazione, in particolare grazie all’adozione di un unico regolamento che disciplini tale gruppo di prodotti.»

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazioni separate;
– Parti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione; 
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3 + Allegato II: Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Ai fini della conformità e della verifica nel rispetto dei requisiti della SLR, le misurazioni e i calcoli dovrebbero essere effettuati:

  • secondo le norme armonizzate (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea);
  • secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili.

Art. 4: Rimozione delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate
Per la prima volta, i requisiti Ecodesign per le sorgenti luminose includono gli obblighi dell’economia circolare sulla rimovibilità dei componenti.

  1. sostituibilità senza danni permanenti al contenitore;
  2. accessibilità a fini di verifica;
  3. rimovibilità a fine vita utile.

Art. 6 + Allegato IV: Procedura di verifica ai fini di sorveglianza sul mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato IV del Regolamento, che include una tabella con le tolleranze ammesse ai fini della verifica.

Allegato V: Funzionalità dopo la prova di resistenza
In questo allegato sono riportati:
– i parametri da rispettare per la configurazione della prova (come le condizioni ambientali);
– misurazioni iniziali pre-test;
– metodi per la prova di resistenza;
– misurazioni finali post-test.

Art. 9: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.

 

Regolamento ETICHETTATURA ENERGETICA (UE) 2019/2025:
Energy Labelling Regulation

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose con o senza unità di alimentazione integrata;
– Sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
Il Regolamento stabilisce requisiti di etichettatura per:
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione;
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3: Obblighi dei fornitori
I fornitori di sorgenti luminose assicurano che:
a.   ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (non in un prodotto contenitore) sia provvista di un imballaggio con un’etichetta energetica stampata;
b.   i parametri della scheda informativa del prodotto siano inseriti nella banca dati dei prodotti (EPREL 2.0);
c.   su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia resa disponibile in formato stampa;
d…h.   informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
i.   su richiesta del distributore, le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.

I fornitori di prodotti contenitori assicurano che:
Se una sorgente luminosa è immessa sul mercato in un prodotto contenitore, nel manuale d’uso o nel libretto di istruzioni deve figurare, in modo chiaramente leggibile, il testo seguente:
«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica X », dove X è sostituita dalla classe di efficienza energetica della sorgente luminosa in questione.
Se il prodotto contiene più sorgenti luminose, la dicitura può essere al plurale oppure ripetuta per ciascuna di esse, secondo i casi.
 

Art. 4: Obblighi dei distributori
I distributori assicurano che:
a.   presso il punto vendita, ogni sorgente luminosa non di un prodotto contenitore riporti l’etichetta messa a disposizione dal fornitore e che l’etichetta o la classe energetica sia ben visibile;
b…d.    informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
e.    le etichette sulle sorgenti luminose nei punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate in modo da coprire l’etichetta esistente, anche se stampata o apposta sull’imballaggio, entro diciotto mesi dall’applicazione del presente regolamento.

Art. 8: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.
* Il riesame concerne, tra le altre cose, le classi di efficienza energetica, i metodi per valutare l’efficienza energetica delle sorgenti luminose nei prodotti contenitori e la possibilità di considerare aspetti dell’economia circolare.

Etichettatura energetica (Allegati II-V)

Allegato II: Classi di efficienza energetica e metodo di calcolo

Nell’ Allegato II troviamo una Tabella riportante le nuove classi riorganizzate e i rispettivi valori in termini di efficienza energetica (rapporto lm/W)

Di conseguenza, le classi si rimodulano come di seguito:

Dai valori riportati sembrerebbe, apparentemente, che le classi precedenti (che includevano anche delle sottocategorie della classe A) abbiano subito un “declassamento”.
La conversione, invece, dà semplicemente vita a un nuovo modello di riferimento ed è alla base di alcune motivazioni che riguardano:

  • Sia il consumatore finale, che così può fare scelte economicamente responsabili sulla base di una comprensione più immediata del risparmio energetico;
  • Sia per produttore che nel tempo sarà costretto a commercializzare prodotti sempre più ecosostenibili e che avrà un margine più ampio
  • sia in ottica di progresso tecnologico, poichè questo margine lascia ampio spazio all’arrivo di prodotti futuri sempre più sostenibili

Allegato III: Etichetta delle sorgenti – Diciture da riportare nell’etichetta:

  1. marchio o nome del fornitore;
  2. identificativo del modello del fornitore;
  3. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
  4. consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1 000 ore, espresso in kWh;
  5. codice QR;
  6. classe di efficienza energetica conformemente all’allegato II;
  7. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2015»

Abbiamo notato (vedi punto 5, Allegato III) che il Regolamento (UE) 2019/2015 prevede nell’etichettatura anche un codice QR:

«codice di risposta rapida» (quick response, QR): il codice a barre a matrice che figura sull’etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti, EPREL.

Con l’entrata in vigore, dal 1 marzo 2021, delle nuove normative UE sull’etichettatura energetica, è un obbligo legale per i produttori caricare le informazioni dei loro prodotti nel database EPREL prima di venderli sul mercato.

Cos’è EPREL?

Il registro europeo delle etichette elettroniche gestito dalla Commissione Europea, contenente dati relativi alle prestazioni energetiche di tutti quei prodotti soggetti alla normativa in materia di efficienza energetica, non solo lampade ma anche grandi elettrodomestici.

Un vero e proprio database delle informazioni dei prodotti, caricate prima della vendita sul mercato.

A cosa serve EPREL?

Attraverso l’introduzione del QR sull’etichetta, il cliente finale può accedere alla parte pubblica di questo database con la scheda informativa completa di un prodotto.

EPREL include anche una parte riservata, ovvero non accessibile al pubblico ma solo alle autorità di vigilanza e alla Commissione Europea.

D.lgs 8 novembre 2021 n. 196 – Direttiva Single Use Plastic (SUP)

Il 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196;

Il campo di applicazione, inteso come  filosofia del DL, è riassunta all’articolo 1,  mentre per avere una panoramica degli oggetti per i quali sono necessari provvedimenti immediati, si può far riferimento agli allegati.

OBIETTIVO DEL DECRETO:

Ridurre l’inquinamento, in particolare degli ambienti acquatici, derivante dallo smaltimento di imballaggi alimentari il cui impiego è limitato ad un unico utilizzo, ma anche invitare gli imprenditori a rivedere radicalmente la filiera produttiva, così da migliorare ed ottimizzare il ciclo di vita del prodotto

Se volessimo una fotografia degli imballaggi qui definiti, ci accorgeremmo che  non si parla soltanto dei monouso comunemente noti, quali bicchieri, posate e piatti.

Rientrano altresì contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto e d’asporto, pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, le cannucce, gli agitatori per bevande , i contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze e bicchieri in PS comprensivi di relativi tappi e coperchi, contenitori per bevande con capacità fino a 3 litri, esclusi quelli in vetro o metalli o impiegati per fini medici speciali.

Sono descritti negli allegati anche altri oggetti che esulano dal campo alimentare, come assorbenti, tamponi, salviette, prodotti del tabacco, i bastoncini cotonati, le aste per palloncini.  

Alcuni dettagli importanti da ricordare sono:

Non rientra nel divieto di  cui  al  comma  1  l’immissione  nel mercato  dei  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995,  con  percentuali  di  materia  prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per  cento  e,  dal    gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento; 

A tal proposito si suggerisce un’attenta lettura dell’articolo 5, relativo alle Restrizioni all’immissione sul mercato, per una comprensione di tutte le possibili eccezioni.

Anche gli articoli monouso rientrano nelle disposizioni di etichettatura definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Sanzioni definite nell’articolo 14, da 2.500 euro a 25.000 euro.

Obbligo datore di lavoro 2022: Individuazione Preposto per la sicurezza

Figura di Preposto: Ruolo e compiti

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

Chi è?

Per descrivere correttamente questa figura possiamo fare fede all’ art. 2 del D. Lgs. 81/08:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Ma vediamo insieme cosa significa, quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità.

Chi lo nomina?

Il datore di lavoro (che esercita le attività di cui all’art.3) e i dirigenti (che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite) devono individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza. 

schematicamente:
Datore di lavoro/dirigente > nomina il > Preposto > che vigila sui > Lavoratori in termini di sicurezza

Quali sono i suoi obblighi?

Il preposto ha il dovere di:

(1) sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori rispettino i loro obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di:
– salute e sicurezza sul lavoro,
– uso dei mezzi di protezione, collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (certificati per il loro impiego) messi a loro disposizione,
– non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti;
(2) intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza o informare i superiori diretti;
(3) verificare che esclusivamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave o di entità specifica;
(4) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio o in caso di emergenza;
(5) informare i lavoratori esposti a un pericolo circa il rischio stesso e le disposizioni da prendere in materia di protezione;

Inoltre deve:

(6) astenersi – salvo eccezioni motivate – nel richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave o immediato;
(7) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente:
– le deficienze dei mezzi (come ad esempio la non operatività delle protezioni della macchina),
– la mancanza di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale,
– ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
(8) interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

Ha bisogno di corsi di formazione?

Così come spesso accade per molte figure cardine in un complesso lavorativo, specialmente in ambito “sicurezza” anche la figura del preposto è soggetta a un’adeguata formazione e a frequenti aggiornamenti in materia.

Con quale frequenza?

Il nuovo comma 7 ter dell’art.37 *

«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;

*sulla base di un nuovo Accordo unico da adottarsi entro il 30 giugno 2022

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Certificazione UKCA, il nuovo marchio del Regno Unito: Cosa cambia?

Entra in vigore l'UKCA. Cosa cambia?

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Cos’è il marchio UKCA?

Come ben sappiamo il 31 gennaio 2020 la Gran Bretagna ha lasciato l’UE per diventare paese terzo.

Con questa uscita anche la marcatura CE ha subito delle variazioni per i prodotti esportati in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles): essa sarà sostituita dalla marcatura britannica UKCA (ossia UK Conformity Assessed).

Inizialmente i requisiti di marcatura UKCA si allineeranno ai requisiti di marcatura CE che sostituiscono, ma sono possibili divergenze nel tempo.

Quando entra in vigore?

Qui c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza:

Il marchio UKCA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, con un anno di transizione che prevedeva la coesistenza dei due marchi UKCA e CE.

Questo periodo di transizione ha subito DUE PROROGHE.

Di conseguenza il marchio CE continuerà ad essere riconosciuto nel Regno Unito fino alla fine del 2024 (a condizione che le normative del Regno Unito e dell’UE rimangano allineate).

A seguito della seconda proroga, dal 1° GENNAIO 2025 SOLO i prodotti con il marchio UKCA saranno accettati in Gran Bretagna.
Fermo restando l’obbligatorietà del marchio UKCA, i prodotti che verranno venduti in Gran Bretagna e nei paesi della Comunità Europea potranno comunque riportare entrambi i marchi.

31° gennaio 2020
UK lascia l’UE. 

1° gennaio 2021

Entra in vigore il marchio UKCA.
1 anno di transizione (coesistenza marchi CE e UKCA)

1° gennaio 2022
Proroga periodo di transizione

1° gennaio 2025
Solo i prodotti marchiati UKCA saranno vendibili in Gran Bretagna.

Si consiglia comunque a tutti gli operatori economici di adeguarsi al più presto, per non perdere il vantaggio competitivo su questo mercato e approfittare della revisione dei Fascicoli Tecnici per aggiornarli anche rispetto a tutte le Direttive Comunitarie applicabili. 

A quali prodotti si applica?

Il marchio UKCA affiancherà il marchio CE e dal 1° gennaio 2025 lo sostituirà per la maggior parte dei prodotti attualmente coperti da regolamenti e direttive per la marcatura CE.

In quali aree si applica:
  • Sicurezza dei giocattoli
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Recipienti semplici a pressione
  • Compatibilità elettromagnetica
  • Strumenti per pesare non automatici
  • Strumenti di misura
  • Ascensori
  • ATEX
  • Apparecchiature radio
  • Apparecchiature a pressione
  • Equipaggiamento per la protezione personale
  • Apparecchi a gas
  • Macchinari
  • Attrezzatura per uso esterno
  • Ecodesign
  • Aerosol
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Restrizioni per sostanze pericolose

I prodotti coperti dal marchio UKCA ma con regole speciali:

  • dispositivi medici
  • interoperabilità ferroviaria
  • prodotti da costruzione
  • esplosivi civili
Download logo:

Qui di seguito link diretto per il Download del logo ufficiale messo a disposizione dal governo britannico:

Obbligo di etichettatura ambientale per imballaggi

Sei un produttore/importatore di imballaggi o un’impresa che imballa i propri prodotti?

CONTINUA A LEGGERE

Nel 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia

Di cosa si tratta?

Il nuovo obbligo consiste nell’applicazione di un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano. Le finalità sono diverse, per esempio: facilitarne la raccolta, la possibilità di riutilizzo o comunque di recupero, in generale il loro riciclaggio. Per questo motivo l’apposizione dell’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia su come debbano essere correttamente smaltiti.

Quali sono gli obblighi?

PRIMO OBBLIGO

Premessa: è necessario che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea.

CHI DEVE APPORRE L’ETICHETTA?

L’obbligo è a carico

  • sia del produttore
  • sia dell’utilizzatore.*

* Per “utilizzatore” non si intende il consumatore finale, bensì colui che utilizza l’imballaggio che andrà immesso sul mercato.

Si consigliano accordi interni tra le parti in modo che entrambi si assumano la responsabilità delle informazioni dichiarate.

SECONDO OBBLIGO

Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).


DOVE APPORRE L’ETICHETTA:

  • singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola..)
    oppure
  • il corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio..)
    oppure
  • la componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione

* Se la dimensione dell’imballaggio non permette l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.

COSA DEVE INCLUDERE L’ETICHETTA:

  • tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
  • famiglia del materiale di riferimento

Ti suggeriamo di consultare il nuovo sito CONAI specifico sull’etichettatura degli imballaggi con guide e informazioni utili.

Dove vige l’obbligo?

L’obbligatorietà è indirizzata ai soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo).
In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

ESEMPIO:

Quando entrerà in vigore?
L’ obbligo era previsto dal 1 GENNAIO 2022 ma è stato SOSPESO fino al 30 giugno 2022.

Pertanto tutti gli imballaggi privi dei requisiti richiesti e immessi in commercio o etichettati entro il 1 LUGLIO 2022 potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Se vuoi saperne di più, chiedi una consulenza.

CONTATTACI. La corretta informazione è il tuo maggiore risparmio.

Rapex Settembre 2018

Nel mese di Settembre, la Commissione Europea ha pubblicato 4  Reports con le informazioni relative ai prodotti considerati non conformi alle Direttive Europee,  in quanto ritenuti pericolosi.  Nel giocattolo il  maggior numero di rischi evidenziati è quello di rischio soffocamento con 17 casi, 19 casi di rischio chimico, 11 casi di  rischio lesioni;  nell’abbigliamento bimbo 9  casi  di rischio strangolamento, 11 casi di lesioni , 4 casi di soffocamento.

Nel consumatore adulto si rilevano 12 casi di rischio scossa elettrica negli apparecchi elettronici , 2 di lesioni, per protezione inadeguata del dispositivo,  3 casi di rischio chimico, 6 casi di scossa elettrica negli apparecchi di illuminazione, 3 casi di rischio ustioni.

Di seguito riportiamo il link con tutte le informazioni utili.

Rapex Report 2018 dal 36 al 39.

 

UTENTE

 

TIPO DI PRODOTTO

RISCHIO

NUMERO DI CASI

DETTAGLIO RISCHIO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumatore

Adulto

Abbigliamento

Chimico 1 Presenza di sostanze cancerogene

Abbigliamento pelletteria

Chimico

3

Elevata quantità di Cromo Esavalente (VI)

 

Cosmetica

 

Chimico

1

Prodotto microbiologicamente contaminato

Cosmetica

 

Chimico

 

1

Contiene alta percentuale di perossido di idrogeno

Cosmetica

Chimico

 

1 Contiene batteri aerobi, lievito e muffe.

Apparecchio elettronici

Incendio 1

Cavi di alimentazione inadeguati

Apparecchi elettronici Incendio 1

Il prodotto non ha fusibile

Apparecchi elettronici

Scossa elettrica 12

Parti in tensione non isolate correttamente

Apparecchio elettronici

Lesioni 1

Protezione inadeguata rischio di esplosione

Apparecchio elettronici

Scossa elettrica Incendio 1

Surriscaldamento

Apparecchio motosega

Lesioni 3

Mancanza di informazioni sull’uso sicuro del prodotto

Sport-hobby

Scossa elettrica 1

Tensione dell’alimentatore troppo alta

Accessori

Chimico 1

Presenza di Cadmio

 

Accessori

Chimico 2 Presenza elevata di Nichel

Accessori

Chimico

1

Presenza di Piombo

Accessori

Chimico

1

Presenza elevata di Cromo Esavalente (VI)

Accessorio

 

Taglio

1 Banda protettiva su striscia in metallo mancante
Articolo decorativo

Tossicità

 

 1

Prodotto contenente  paraffine clorurate a catena corta (SCCP)

Apparecchi di illuminazione

Scossa elettrica 6

Parti in tensione non isolate correttamente

Dispositivo di protezione individuale

Lesioni 2

Protezione inadeguata

Sicurezza generale di prodotto

Chimico 1

Contiene Diisobutilftalato

Sicurezza generale di prodotto

Chimico 1

Presenza elevata di  Cromo Esavalente (VI)

Sicurezza generale di prodotto

Chimico 1

Mancanza di informazioni sull’uso sicuro del prodotto

Sicurezza generale di prodotto

Chimico 1

Presenza elevata di Fenolo rischio ustioni

Sicurezza generale di prodotto

Incendio 1

Il deflusso del gas e il serbatoio del carburante del prodotto sono troppo alti

Sicurezza generale di prodotto

Soffocamento

 

1

Isolamento elettrico inadeguato

 

Sicurezza generale di prodotto

Ustioni 1

Batteria instabile

Sicurezza generale di prodotto

Ustioni 3

Rischio di esplosione a quota troppo bassa

Attrezzature in pressione

Ustioni 1

Possibilità di apertura mentre la pentola è sotto pressione

Articolo decorativo

Chimico

 

1

Presenza elevata di alluminio

Articoli per la casa

Lesioni 1

Instabilità

Bambini

 

 

Giocattolo

Lesioni 11 Presenza di elastici

Giocattolo

Soffocamento 17

Presenza di piccole parti facilmente ingeribili

Giocattolo

Chimico 19

Presenza di Ftalati

Giocattolo

Strangolamento 1

Presenza di cinghie

 

Giocattolo

Danni all’udito 1

Livello sonoro troppo elevato

 

Giocattolo

Chimico 1

Presenza di boro eccessiva

 

Giocattolo

Chimico 3  Presenza diNitrosammine troppo elevate

Giocattolo

Lesioni 1

Instabilità

Articolo decorativo

Chimico

 

1

Presenza elevata di alluminio

Sport/Hobby

Lesioni 2

Caduta

 

Abbigliamento

Chimico 1

Presenza di Cadmio

Abbigliamento

Strangolamento 9

Presenza di corde

 

Abbigliamento

Ustioni 1

Altamente infiammabile

Abbigliamento

soffocamento 4

Presenza di piccole parti facilmente ingeribili

 

Abbigliamento

Lesioni 2

Il prodotto non è conforme alla norma europea applicabile EN 14682.

Abbigliamento e Accessori

Soffocamento, ustione 1

Infiammabilità ,

mancanza di ventilazione suffciente

Articoli puericultura

Soffocamento 1

Parte del termometro troppo sporgente

Articoli puericultura

Lesioni 1

caduta

Articoli puericultura

Lesioni 2

Instabilità

Articoli puericultura

Soffocamento 1

Cuciture del prodotto troppo deboli

Apparecchi per illuminazione

Scossa elettrica 1

Parti in tensione accessibili

 

Metalli pesanti: rischi e pericoli

I metalli sono elementi chimici solidi a temperatura ambiente, ad eccezione del mercurio. Nel dettaglio: il piombo è un metallo morbido di colore bianco argentato; il cadmio è un metallo morbido bianco brillante; il mercurio a temperatura ambiente è liquido di colore bianco lucido. Il cromo ha un colore che va dal giallo limone all’arancione al rosso scuro.

Potenziali Rischi

I metalli pesanti come il mercurio, cadmio, piombo e il cromo IV sono ben noti per la loro tossicità per la salute umana e sono velenosi per l’ambiente. Tali metalli hanno la tendenza ad accularsi nel suolo e di conseguenza nel cibo che mangiamo. Il loro accumulo nel nostro organismo può causare malattie  gravi. Il piombo e il mercurio sono in grado di influire sul sistema nervoso causando danni gravi alla salute. Il cadmio interessa i reni e le ossa. il cromo VI è cancerogeno.

Per proteggere la salute umana e l’ambiente, molti Paesi hanno istituito delle leggi per ridurre la presenza dei metalli pesanti.

Utilizzo dei metalli
  • I composti di piombo vengono usati come pigmenti in vernici, smalti ceramici, riempitivi, stabilizzatori di calore per la plastica, come il PVC (cloruro di polivinile). Il piombo può essere utilizzato in batterie ricaricabili, esempio batterie usate nel settore automobilistico.
  • Il cadmio viene impiegato come pigmento in materie plastiche, stabilizzanti per prevenire il deterioramento del PVC, vernici e antiossidanti per componenti in metallo. Inoltre, viene impiegato negli elettrodi delle batterie.
  • Il mercurio si utilizza negli strumenti di misura (termometri, barometri, manometri, ecc…), nel settore illuminazione e apparecchi odontoiatrici.
  • Il cromo VI è usato nei coloranti tessili, nella conservazione del legno, nei rivestimenti anticorrosivi. Il cromo IV lo si può trovare in prodotti in pelle.
Legislazione

Unione Europea

Nella Comunità Europea è in vigore il Regolamento REACH che tra le altre funzioni, ha quella di limitare l’utilizzo di tali metalli pesanti.

  • Piombo

Il Regolamento (Allegato XVII, punto 63 “Piombo e i suoi componenti”) stabilisce che nel settore gioielleria e accessori per capelli è previsto un utilizzo inferiore allo 0,05% totale in peso. Per tutti i prodotti che possono venire a contatto con la bocca dei  bambini, il limite è di 0,05% in peso (totale) oppure 0,05 µg/cm²/ora (migrabili). 

Le batterie che contengono piombo superiore al 0,004% in peso (totale), devono avere un’etichettatura speciale.

  • Cadmio 

Nelle vernici, materie plastiche, bigiotteria e accessori per capelli è previsto un utilizzo dell’0,01% in peso (totale).

Per le vernici con contenuto di zinco superiore a 10% in peso, la concentrazione di cadmio non deve essere uguale o maggiore allo 0,1% in peso. Gli articoli verniciati non devono essere immessi sul mercato se la concentrazione di cadmio è uguale o maggiore di 0,1% in peso.

Vedi Regolamento REACH (Allegato XVII, punto 23 “cadmio e i suoi componenti”).

La Direttiva sulle Batterie 2006/66/CE proibisce l’utilizzo di batterie che contengono cadmio superiore al 0,002% in peso (totale). Se vi sono batterie che contengono Cadmio al 0,002%  è richiesta una etichettatura speciale.

  • Mercurio

Il mercurio non può essere utilizzato nei termometri per misurare la febbre e in altri dispositivi di misura destinati al pubblico (come manometri, barometri, sfigmomanometri). Vietato l’utilizzo nelle miscele specifiche, ad esempio nella conservazione del legno.

Vedi Regolamento REACH (Allegato XVII, punto 18 e punto 18a)

la Direttiva sulle Batterie 2006/66/CE proibisce l’uso di batterie contenente mercurio.

  • Cromo VI

Il limite previsto per il cromo VI negli articoli in pelle o contenenti parti in pelle è di 3mg/kg.

Vedi Regolamento REACH (Allegato XVII, punto 47 “Cromo VI”).

 

Metalli pesanti nei rifiuti di imballaggio

La Direttiva  94/62/CE (Rifiuti di imballaggio e imballaggio) in ambito europeo stabilisce che la somma del cadmio, mercurio, cromo VI e piombo deve essere inferiore ai 100ppm (parti per milioni).